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Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi aggiuntivi basati sull’IEEPA: la sentenza è vincolante

23 feb 2026

Il 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi aggiuntivi imposti dal Presidente Trump sulla base dell’IEEPA non sono ammissibili. A partire dal 24 febbraio 2026 si applicano nuove regole doganali, incluso un sovrapprezzo temporaneo ai sensi della Section 122. Ecco a cosa devono prestare attenzione ora gli esportatori svizzeri e del Liechtenstein.

Il 20 febbraio 2026, nel caso “Learning Resources, Inc. v. Trump”, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi aggiuntivi (inclusi dazi reciproci e dazi specifici per Paese legati al fentanyl). Di conseguenza, i dazi aggiuntivi imposti dal Presidente Trump sulla base dell’IEEPA non sono più in vigore a partire dal 24 febbraio 2026.

La Corte non ha ordinato rimborsi, poiché i ricorrenti avevano richiesto la cessazione dei dazi. Altri dazi basati su differenti basi giuridiche (ad esempio Section 232 per acciaio/alluminio o Section 301 per pratiche commerciali sleali) non sono interessati da questa decisione.

I dazi aggiuntivi basati sull’IEEPA (ad esempio reciproci o legati al fentanyl) saranno revocati a partire dal 24 febbraio 2026, secondo quanto comunicato dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP). Ciò comporta anche l’eliminazione del dazio aggiuntivo massimo del +15% su determinati beni di origine svizzera o del Liechtenstein previsto dalla dichiarazione d’intenti Svizzera–USA sui dazi aggiuntivi statunitensi.

Il 4 marzo 2026, il Court of International Trade (CIT) ha emesso un'ordinanza che ingiunge alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) di iniziare a rimborsare gli importatori (Importer of Record) che hanno precedentemente pagato dazi alla CBP ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha annunciato nel CSMS #68315804 l'introduzione di una nuova procedura elettronica per l'elaborazione dei rimborsi dei dazi pagati ai sensi dell'IEEPA. Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro articolo.

Raccomandazioni per gli esportatori svizzeri e del Liechtenstein

Per le aziende attive sul mercato statunitense, la situazione rimane altamente incerta. Si raccomandano i seguenti passi:

  • Verificare sistematicamente e presentare correttamente la documentazione doganale e di spedizione (origine, classificazione HS/HTSUS, tempistiche di importazione/prove di transito).
  • Per le spedizioni interessate, chiarire tempestivamente con l’importatore/broker doganale se si applica la Section 122 (in particolare criteri di transito, esenzioni dell’Allegato, delimitazione rispetto alla Section 232).
  • Continuare a monitorare attentamente gli sviluppi della politica commerciale statunitense (la volatilità resta un fattore chiave).

Switzerland Global Enterprise fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Fonte:

U.S. Supreme Court ruling: 24-1287 Learning Resources, Inc. v. Trump (02/20/2026)

U.S. Custom Boarder Protection: CSMS # 67834313 - Ending Collection of International Emergency Economic Powers Act Duties

Executive Order 20.02.2026: Ending Certain Tariff Actions – The White House

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