4 nov 2025

Se volete esportare rifiuti dalla Svizzera dovete osservare alcune regole. Quando sono richieste delle autorizzazioni e quando ne siete esentati? Quali documenti sono obbligatori e quanto tempo dovete mettere in conto?
Per evitare la diffusione di rifiuti in Paesi che non dispongono di un’infrastruttura in grado di smaltirli in modo ecosostenibile, gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Basilea devono introdurre misure conformi. In tal senso, i rifiuti possono essere esportati solo negli Stati membri dell’OCSE o dell’UE nonché degli Stati contraenti la Convenzione. L’obiettivo dell’accordo è ridurre al minimo il traffico transfrontaliero di rifiuti pericolosi e garantire uno smaltimento ecosostenibile.
Obbligo di autorizzazione per l’esportazione: chi è esente?
L’esportazione di rifiuti è consentita unicamente mediante un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. Nei seguenti casi non serve un’autorizzazione all’esportazione:
Per un’esportazione senza autorizzazione, l’esportatore deve prima ottenere documenti in cui si evince che il recupero previsto è ecosostenibile.
Per tutte le esportazioni di rifiuti che richiedono un’autorizzazione, l’esportatore deve inoltrare la relativa domanda all’UFAM, che dopo averla verificata la inoltrerà alle autorità competenti nel Paese di destinazione. L’esportazione potrà essere eseguita solo ad approvazione avvenuta.
Documenti indispensabili
Oltre a una garanzia sufficiente da presentare all’UFAM, la richiesta per l’autorizzazione deve contenere i seguenti documenti e comprove:
Per l’esportazione in uno Stato membro dell’UE devono essere presentati anche i seguenti documenti:
Programmate tempo sufficiente
Dall’inoltro della domanda fino al rilascio dell’autorizzazione trascorrono generalmente tra 1 e 3 mesi. Consigliamo perciò di inoltrare per tempo la domanda relativa all’esportazione di rifiuti.
In linea di principio, l’UFAM emette autorizzazioni per la durata di un anno. Nel caso di rifiuti soggetti ad autorizzazione solo in Svizzera, l’autorizzazione all’esportazione può essere rilasciata per tre anni.
Che cosa deve avvenire prima dell’inizio del trasporto
La bolla d'accompagnamento deve essere compilata e firmata nella banca dati dell'UFAM almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto. Le autorità doganali rifiutano l’esportazione se nel documento mancano o non sono disponibili informazioni importanti.
Per l’esportazione attraverso o nell’UE, una copia della bolla di accompagnamento deve esere trasmessa alle autorità in questione e al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto.
Durante il trasporto, è necessario essere in possesso della bolla di accompagnamento, di una copia dell’autorizzazione all’esportazione nonché di eventuali autorizzazioni all’importazione. Al termine del trasporto, la bolla di accompagnamento deve essere consegnata all’azienda di smaltimento che la invierà a sua volta insieme all’avviso di ricezione e alla comprova di smaltimento all’UFAM, all’altro ente competente nonché all’esportatore.
Per informazioni dettagliate sul traffico transfrontaliero di rifiuti, sugli Stati contraenti e sulle diverse liste dei rifiuti vi invitiamo a consultare la brochure dell’UFAM.