4 nov 2025

Per il distacco di lavoratori all’estero vigono norme speciali. Vi forniamo una panoramica delle disposizioni principali per il distacco di dipendenti nell’UE.
Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE hanno reso più facile per le aziende svizzere fornire servizi di edilizia, costruzione ausiliaria o montaggio nell’UE.
I cittadini svizzeri godono della libertà di circolazione per motivi di lavoro all’interno dell’UE, a condizione che non venga superata la durata effettiva di 90 giorni lavorativi per anno solare. Se si lavora per più di 90 giorni, è necessario richiedere uno speciale “permesso di soggiorno svizzero”, un documento puramente dichiarativo, presso l’ufficio immigrazione locale competente. Tuttavia, rimangono alcuni ostacoli burocratici.
I datori di lavoro devono rispettare tutte le normative del Paese ospitante se inviano dipendenti all’estero per fornire servizi per un periodo di tempo limitato. Questo vale sia per gli incarichi presso un partner commerciale sia presso la propria filiale. In tutti i casi, deve sussistere un rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e i dipendenti distaccati.
Durante il distacco, ai dipendenti distaccati si applicano le condizioni di lavoro del Paese ospitante, ad esempio per quanto riguarda i seguenti aspetti:
In alcuni casi, i requisiti relativi a salario e ferie possono essere derogati, ad esempio per i distacchi inferiori a otto giorni all’anno o per il montaggio iniziale.
Se il distacco dura più di 12 mesi (o 18 mesi se è stata presentata una proroga ufficiale), si applicano tutte le condizioni di lavoro del Paese ospitante, ad eccezione di quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro e alla previdenza professionale complementare.
I lavoratori distaccati possono restare assoggettati al sistema di sicurezza sociale del loro Paese d’origine. A tal fine, i lavoratori svizzeri che si recano nell’UE devono portare con sé l’attestazione A1, da richiedere in anticipo alla propria cassa di compensazione AVS competente. Per maggiori informazioni consultate il nostro GoGlobal Cockpit o la scheda informativa del nostro partner Auren. Per i distacchi superiori a 24 mesi, la proroga è possibile solo se esiste un accordo tra i Paesi interessati.
In quanto datore di lavoro, in genere dovete anche fornire alle autorità del Paese ospitante una dichiarazione contenente le seguenti informazioni prima (o al più tardi all’inizio) del distacco:
Tenete presente che i Paesi ospitanti possono richiedere ulteriori informazioni. È inoltre necessario informare l’autorità competente del Paese ospitante di eventuali cambiamenti, ad esempio se il distacco non ha luogo o viene interrotto.
La dichiarazione deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Paese ospitante o in un’altra lingua accettata dal Paese ospitante.
I viaggi d’affari, ad esempio per partecipare a conferenze o corsi di formazione, non sono coperti dalle norme sul distacco, poiché non comportano la fornitura di servizi nel Paese ospitante. Tuttavia, anche in questo caso però è necessario portare con sé l’attestazione A1 nell’UE.
Fiere: in alcuni Paesi si applicano norme speciali, che abbiamo riassunto per voi in un articolo separato.
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