22 giu 2026

Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea introdurrà un dazio forfettario di 3 euro per i piccoli pacchi di valore inferiore o pari a 150 euro nell’ambito della riforma del suo sistema doganale.
A partire dal 1° luglio 2026, l’Unione europea introdurrà per le piccole spedizioni con un valore delle merci fino a 150 EUR un dazio forfettario di 3 EUR per voce tariffaria (riga doganale). L’obiettivo è reagire al forte aumento delle spedizioni e-commerce provenienti da Paesi terzi e ridurre le distorsioni della concorrenza rispetto ai fornitori all’interno dell’UE.
Cosa cambia?
Finora le spedizioni con un valore fino a 150 EUR erano esenti da dazio. Tale esenzione è stata spesso utilizzata da piattaforme online con sede al di fuori dell’UE per inviare grandi quantità di merci ai consumatori europei.
Dal 1° luglio 2026 vale quanto segue: ogni sottovoce indicata in fattura (ossia ogni riga doganale con una propria voce tariffaria) comporta un dazio fisso di 3 EUR, senza limite massimo.
Il dazio forfettario è un dazio ordinario e va considerato separatamente dall’IVA. La disciplina dell’IVA rimane invariata.
Requisiti più severi sui dati doganali
Le autorità doganali europee introdurranno requisiti di documentazione e di qualità dei dati molto più rigorosi. In particolare, non saranno più accettate indicazioni imprecise o generiche.
Le descrizioni degli articoli devono essere chiare e strutturate, ad esempio con indicazioni su materiale, uso previsto, eventuale genere, nonché una descrizione univoca del prodotto. Termini generici come “clothes”, “accessory” o “gift” non saranno più sufficienti.
Esempi (ammissibili):
“Ceramic mug 300ml”
Il Paese d’origine deve essere indicato in modo specifico. Indicazioni come “EU”, “multiple countries” o “unknown” saranno respinte. Inoltre, sono previsti controlli incrociati con identificativi di prodotto.
Obbligo di indicare i «Product Identifiers» (PID)
A partire dal 1° novembre 2026 sarà obbligatorio indicare i Product Identifiers (PID) per ogni riga doganale. Nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 la trasmissione sarà facoltativa.
Per ogni riga devono essere indicati i seguenti identificatori:
Identificativo standardizzato del produttore (GTIN/EAN/UPC/ISBN): obbligatorio solo se già disponibile. Se presente, richiederlo al fornitore; se non esiste, non è necessaria alcuna indicazione.
Nessuna regola speciale per le merci preferenziali nell’ambito dello IOSS
È stato confermato che, nell’ambito dell’Accordo di libero scambio Svizzera–UE, non si applica alcuna preferenza doganale alle spedizioni gestite tramite l’Import One Stop Shop (IOSS). Il tipo di dichiarazione doganale scelto non influisce quindi sull’applicazione del dazio forfettario.
Ciò significa: l’importo fisso di 3 EUR per voce tariffaria viene riscosso in ogni caso, anche in presenza di origine preferenziale.
Conseguenze per le aziende svizzere
La riforma riguarda direttamente le aziende svizzere che effettuano spedizioni B2C verso l’UE:
catalogo PID completo e aggiornato
descrizioni degli articoli conformi
indicazioni d’origine corrette
flussi di lavoro interni adeguati (dati prodotto ↔ dogana/logistica ↔ piattaforme)
Sono particolarmente colpiti fast fashion, accessori, piccoli articoli e l’e-commerce basato su piattaforme.
IMPORTATION AND EXPORTATION OF LOW VALUE CONSIGNMENTS – The EUR 3 temporary customs duty “Guidance for Member States and Trade
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