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Fine della rappresentanza fiscale temporanea in Francia: sdoganamento UE

4 nov 2025

Il regime doganale 42 consente di importare da un Paese terzo in esenzione IVA in uno Stato membro dell’UE beni che sono poi oggetto di una consegna intracomunitaria esente da IVA – Dal 1° gennaio 2025, la Francia ha posto fine all’uso della rappresentanza fiscale temporanea nell’ambito delle importazioni in regime 42. Questa evoluzione ha un impatto diretto sulle imprese non stabilite nell’Unione europea, come le aziende svizzere, che finora utilizzavano questo meccanismo per importare attraverso la Francia in esenzione IVA.

Cosa cambia

In concreto, le aziende non UE, ad esempio quelle svizzere, non possono più designare un rappresentante fiscale temporaneo per effettuare un’importazione esente da IVA sul territorio francese. La Francia richiede ora:

  • una registrazione IVA completa in Francia;
  • la designazione di un rappresentante fiscale accreditato, abilitato ad adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi.

Questo cambiamento rientra nella volontà di rafforzare i controlli fiscali e di allineare le pratiche francesi a quelle degli altri Stati membri.

Cosa rimane possibile

Il regime 42 resta applicabile in Francia. Esso consente ancora di importare in esenzione IVA se le merci vengono successivamente spedite verso un altro Paese dell’UE. Tuttavia, possono beneficiarne senza ulteriori vincolo solo le aziende:

  • già registrate ai fini IVA in Francia

oppure

  • stabilite in uno Stato membro dell’UE.

Le aziende svizzere e di altri Paesi terzi possono continuare a importare in esenzione IVA nell’Unione europea tramite uno «sdoganamento UE» (EU Clearance), a condizione di adeguarsi alla nuova normativa francese. In Francia devono quindi:

  • registrarsi ai fini IVA,
  • designare un rappresentante fiscale accreditato.

In alternativa, le aziende svizzere possono scegliere di effettuare lo sdoganamento UE (EU Clearance) in un altro Stato membro, come la Germania, l’Austria o l’Italia, dove la rappresentanza fiscale temporanea è ancora accettata. Le merci possono quindi essere consegnate liberamente nell’UE, compresa la Francia, nel rispetto delle norme sulla consegna intracomunitaria.

L’amministrazione fiscale ha annunciato una proroga eccezionale della rappresentanza fiscale «puntuale» fino al 31 dicembre 2025. Questa misura mira a concedere più tempo alle imprese con sede al di fuori dell’UE per adeguarsi, in particolare mediante l’istituzione di un mandato di importazione o l’espletamento delle formalità di registrazione ai fini IVA. Pertanto, i numeri di partita IVA assegnati ai rappresentanti fiscali temporanei rimarranno validi fino a tale data,

Fonte: RES - Taxe sur la valeur ajoutée | bofip.impots.gouv.fr

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Alice Roy

Export Specialist

Renens, Svizzera

aroy@s-ge.com

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