Export Knowhow

Formalità doganali per l’esportazione temporanea

4 nov 2025

Inviate merce all’estero che viene utilizzata per un periodo di tempo limitato e poi deve essere reimportata? Leggete qui cosa prevede il regime doganale sorvegliato e quali condizioni di base devono essere soddisfatte per reimportare la merce in esenzione doganale.

Le seguenti procedure sono riservate a merci nazionali che vengono utilizzate per un periodo di tempo limitato all’estero e poi vengono reimportate in esenzione da tributi. Tali procedure rientrano tra i regimi doganali sorvegliati che, per poter essere applicati, prevedono il rispetto di alcune condizioni di base. La condizione di base per questo regime è che la merce dopo l’utilizzo temporaneo all’estero venga reimportata senza aver subito alcuna modifica (l’utilizzo non è considerato una modifica).

Si raccomanda di controllare preventivamente se un’esportazione definitiva con successiva importazione normale risulti più conveniente rispetto ai costi e alle spese che comporta il regime di ammissione temporanea.

1. Carnet ATA

Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale utilizzato per l’importazione e l’esportazione temporanee o il transito di merci e sostituisce i documenti doganali nazionali solitamente necessari. Con tale Carnet le formalità doganali svizzere ed estere vengono assolte con un formulario, che può essere richiesto presso la Camera di commercio e dell'industria di competenza.

Il Carnet ATA è valido per un anno e può essere utilizzato per ripetuti passaggi del confine.

Gli ambiti di applicazione più diffusi per l’emissione di un Carnet ATA sono:

  • materiale professionale
  • merci per fiere ed esposizioni
  • campioni di merci da presentare

Vantaggi

  • Consente di espletare rapidamente le formalità doganali.
  • Possibilità di importare la merce in più Paesi uno dopo l’altro in esenzione doganale e IVA.
  • Possibilità di importare e riesportare la merce per un periodo di un anno nel corso di diversi passaggi.
  • La gestione è semplice e non richiede particolari conoscenze doganali.

Svantaggi

Altre informazioni importanti

  • Non è consentito l’uso del Carnet ATA in caso di traffici per riparazioni e perfezionamento.
  • I campi di applicazione possono essere diversi.
  • Non è consentito, se sin dal principio, è prevista una vendita incerta o scopi d’impiego soggetti all’imposizione del compenso per l’uso temporaneo.

2. DDAT / Esportazione temporanea

In linea generale, i dazi all’importazione vengono riscossi una sola volta. La riscossione dei tributi non è per lo più giustificata se le merci esportate vengono reimportate dopo il loro utilizzo temporaneo all’estero. Per questi casi è stato creato la dichiarazione doganale di ammissione temporanea (DDAT).

La dichiarazione doganale di ammissione temporanea stabilisce che possono essere introdotte merci temporaneamente o per la vendita incerta all’estero senza il pagamento di tributi doganali.

Quasi tutte le merci possono essere esportate mediante il regime DDAT, tuttavia deve trattarsi sin dall’inizio di merci utilizzate all’estero solo temporaneamente.

Le principali categorie di merci rientranti nel regime DDAT sono:

  • materiale professionale
  • merci per fiere ed esposizioni
  • determinati mezzi di trasporto (p.es. veicoli o imbarcazioni per gare) e imballaggi

In linea di principio, il periodo di validità di questo regime è di due anni, tuttavia è possibile una proroga.

La richiesta di tale regime per l’ammissione temporanea deve essere compilata per iscritto al momento del trasporto della merce. La richiesta deve avvenire per iscritto mediante i seguenti formulari, che possono essere ordinati presso l’e-shop dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

DDAT 11.73 – ammissione temporanea

DDAT 11.87 – ammissione temporanea/Conclusione

Vantaggi

  • Costi ridotti (in caso di reimportazione regolare)
  • Lunga validità
  • In caso di esportazione temporanea non devono essere prestate garanzie. Poiché al momento dell’esportazione dalla Svizzera non vengono riscossi dazi, in caso di esportazione DDAT non sono richieste garanzie. In caso d’importazione DDAT di importazione vengono invece versati i tributi di importazione mediante versamento in contanti o da un deposito sul conto PCD.

Svantaggi

  • Valido solo per esportazioni uniche (altrimenti per più passaggi alla frontiera deve essere presentata una domanda da parte del dichiarante doganale)
  • Con questo regime si risparmiano tributi, tuttavia, si crea un grande dispendio amministrativo tramite complesse misure di sorveglianza
  • DDAT è un documento doganale svizzero che non ha alcun influsso sulle formalità doganali all’estero.

Altre informazioni importanti

  • L’identità della merce deve essere controllabile, ragion per cui è necessario presentare alla dogana una lista chiara (ad es. foto, descrizione, numero articolo).
  • Con questo regime si è vincolati al luogo e al tempo per il passaggio in dogana: il passaggio in dogana è consentito solo presso gli uffici doganali preposti alle merci commerciali negli orari di apertura degli uffici.
  • Non è consentito la DDAT per traffici per riparazioni e perfezionamento.
  • È in fase di progettazione una soluzione elettronica.

3. Procedure di sdoganamento particolari

In determinati casi l’ammissione temporanea è possibile senza formalità (senza documenti doganale). Ulteriori informazioni in merito sono riportate nel Regolamento 10-60 (regime di ammissione temporanea).

Fonte: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC (https://www.bazg.admin.ch/) Stato: marzo 2019

 

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