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Nuove misure UE e Regno Unito sull’acciaio a partire dal 1° luglio 2026

2 lug 2026

Neue Stahlmassnahmen der EU und des UK

A partire dal 1° luglio 2026, l’UE e il Regno Unito (UK) sostituiranno le loro misure di salvaguardia esistenti per l’acciaio con nuove misure di salvaguardia siderurgiche a durata illimitata.

UE: misure sull’acciaio a partire dal 1° luglio 2026

L’UE applica le misure a tutti i paesi terzi, compresa la Svizzera. Sono esclusi i paesi SEE/AELS, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Cosa cambia?

  • Sono interessate 30 categorie di prodotti. I codici doganali interessati sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 (pagina 15 e seguenti).
  • I contingenti tariffari sono ridotti di circa la metà In allegato II del regolamento (UE) 2026/1384 della Commissione (pagina 18 e seguenti) sono riportate le quantità totali per ciascuna categoria di prodotti.
  • Dazio addizionale al di fuori del contingente: nuovo 50% (precedentemente 25%)

 

Come funzionano i contingenti?

L’UE suddivide le quantità per gruppo di prodotti in diversi tipi di contingenti:

Contingenti specifici per Paese

Per le categorie di prodotti in cui un Paese ha avuto in passato una quota di importazioni UE di almeno il 5%, sono previste quote esclusive per quel Paese.

Per la Svizzera esistono contingenti specifici per Paese nelle categorie di prodotti 12, 14, 16, 17, 26 e 27.

Una volta esauriti i contingenti specifici per Paese, è ancora possibile importare parzialmente dalla Svizzera in alcune categorie, ma solo nei limiti dei contingenti aggiuntivi degli accordi di libero scambio. In tal caso, vige il principio del «first come, first served», e gli esportatori svizzeri sono in concorrenza con altri Paesi che hanno anch’essi un accordo di libero scambio con l’UE.

Contingenti residui

Le altre categorie di prodotti sono soggette a contingenti residui, che sono generalmente suddivisi in due parti: da un lato, contingenti in cui i prodotti svizzeri competono con tutti i membri dell’OMC e, dall’altro, contingenti di ALC in cui i prodotti svizzeri competono solo con i Paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio con l’UE.

Contingenti speciali nell’ambito del contingente FHA per altri paesi

Per le categorie 1A, 2, 4B, 9 e 21, la Svizzera beneficia di quantitativi garantiti, sebbene queste categorie rientrino in linea di principio nei contingenti residui. Per le categorie 2, 4B, 9 e 21, i prodotti svizzeri beneficiano inoltre di un accesso a una parte dei contingenti residui, in cui tutti i membri dell’OMC sono in concorrenza tra loro.

Come in passato, i contingenti sono gestiti su base trimestrale. I quantitativi residui possono essere trasferiti al trimestre successivo, entro l’anno.

Impatto operativo sugli esportatori svizzeri

L’origine non preferenziale secondo le norme UE continua ad applicarsi, quindi non si applicano le norme di origine preferenziale dell’accordo di libero scambio.

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2026, sarà richiesta una prova del «melt and pour» per le importazioni di prodotti in acciaio nell’UE. La forma in cui tale prova dovrà essere fornita non è ancora stata definita.

Regno Unito: misure sull’acciaio a partire dal 1° luglio 2026  

Il Regno Unito introdurrà nuove misure illimitate nel tempo sul settore siderurgico a partire dal 1° luglio 2026, sostituendo le misure di salvaguardia che scadranno alla fine di giugno 2026. La misura si applica anche alla Svizzera.

I contingenti tariffari sono ridotti del 51% rispetto alle misure di salvaguardia precedenti; le importazioni al di fuori dei contingenti sono soggette a un dazio aggiuntivo del 50%.

Per la Svizzera è previsto un contingente specifico per paese nella categoria di prodotti 26.

Per ulteriori informazioni sulle masse di acciaio del Regno Unito, cliccare qui.

Per domande o commenti, si prega di contattare il Segretariato di Stato per l’economia SECO: info.afwa@seco.admin.ch.

 

Fonti:

Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170

Factsheet: EU steel measure - Trade and Economic Security

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