20 apr 2026

Le prove dell’origine servono a confermare l’origine preferenziale delle merci ai sensi degli accordi di libero scambio. Possibili prove sono costituite dai certificati di circolazione delle merci o dalle dichiarazioni d’origine su fattura.
A tale riguardo, vigono disposizioni differenti a seconda dell’accordo di libero scambio e del valore della merce.
Generalmente, per valori delle merci fino a CHF 10’300 (oppure EUR 6’000) è sufficiente una dichiarazione d’origine su fattura oppure su un altro documento commerciale con firma manoscritta. Esistono tuttavia alcune eccezioni:
Una dichiarazione d’origine vale esclusivamente per un singolo invio e deve essere emessa solo dall’esportatore stesso (non da agenti doganali o da spedizionieri). Le merci di Paesi terzi d’origine non preferenziale devono essere contraddistinte sullo stesso documento come tali.
Va riportata la seguente frase standard che però può variare leggermente a seconda dell’accordo:
«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……………………. .»
Trovate maggiori informazioni sulle varianti linguistiche e sui tenori nel documento Disposizioni comuni prova dell’origine.
Esportatori autorizzati (EA)
Gli esportatori autorizzati possono emettere dichiarazioni d’origine su fattura senza valori limite (oppure su un documento commerciale), in tal senso non è necessario compilare il certificato di circolazione delle merci (maggiori informazioni sotto). Inoltre, sono dispensati dalla firma manoscritta, tuttavia è richiesto il numero di registrazione EA. Ogni impresa può sostanzialmente annunciarsi in qualità d’esportatore autorizzato presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Caso speciale Cina:
Nell’accordo con la Cina vengono richiesti agli esportatori autorizzati maggiori dati, inoltre le fatture devono essere salvate su una piattaforma per lo scambio elettronico di dati con la Cina (EACN). Maggiori informazioni: UDSC - Esportatore autorizzato.
Caso speciale GCC:
Anche per l’esportatore autorizzato non sono previste al momento dichiarazioni su fattura.
Leggete qui di seguito le domande frequenti e le risposte sugli accordi con la Cina e i GCC.
Certificato di circolazione delle merci
Per esportazioni da parte di imprese che non godono dello statuto di esportatori autorizzati e che superano il valore limite di CHF 10’300 (oppure se rientrano in uno dei casi speciali sopra citati), per poter beneficiare del trattamento doganale preferenziale bisogna richiedere un certificato di circolazione delle merci per ogni fornitura. In particolare si tratta dei certificati EUR.1, EUR.MED oppure EUR.1 CN (solo per la Cina), disponibili presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini oppure presso le camere di commercio e dell’industria cantonali.
I certificati di circolazione delle merci devono essere redatti nella lingua del rispettivo accordo. Per la maggior parte degli accordi la validità è di quattro mesi a partire dalla data di emissione. Per i nuovi accordi è prevista una validità di 10-12 mesi. Il modulo deve essere vistato dall’ufficio doganale d’esportazione.
«Certificat» EUR 1 digitale
Da aprile 2026 è possibile generare digitalmente il certificato di circolazione delle merci EUR.1 tramite l'applicazione web gratuita «Certificat». Per il momento, l'emissione digitale è limitata ai Paesi PEM. È prevista un'estensione ad altri Accordi di libero scambio. La certificazione avviene automaticamente al momento dell'attivazione della dichiarazione di esportazione. In questo modo viene meno la precedente necessità di recarsi allo sportello per ottenere il timbro.
Prove d’origine precedenti di fornitori (estero e Svizzera)
Per materiali o merci commerciali devono essere presentate prove d’origine precedenti di fornitori: in caso di eventuali controlli doganali, l’azienda deve infatti disporre di tutte le prove necessarie.
Anche per le merci acquistate all’estero sono richieste prove dell’origine, rispettivamente dichiarazioni dei fornitori (a lungo termine). I requisiti esatti si trovano nel foglio informativo “Dichiarazioni dei fornitori in territorio elvetico”.
Termine di conservazione
Tutti i giustificativi delle indicazioni relative alle prove d’origine di una merce devono essere conservati per un termine di almeno tre anni. Secondo alcuni accordi di libero scambio tali giustificativi dovranno essere conservati anche più a lungo.
Ulteriori informazioni
Consultate sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini il documento “Volantini/pubblicazioni concernenti l’origine – Esportazione dalla Svizzera” per una più precisa applicazione della prova d’origine.