4 nov 2025

La legislazione sull’imposta sul valore aggiunto è particolarmente importante per aziende svizzere che operano nel commercio transfrontaliero. Questo articolo risponde alle domande fondamentali sulla registrazione dell’imposta sul valore aggiunto delle aziende svizzere in Polonia, che in una prima fase non intendono costituire una società.
La legislazione polacca non indica alcun caso esemplificativo concreto su quando sia necessario registrarsi per l’imposta sul valore aggiunto in Polonia. Ogni singolo caso deve pertanto essere analizzato separatamente. In generale, si applicano le direttive UE, ovvero un’azienda deve registrarsi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nei seguenti casi:
A titolo di esempio per le situazioni sopra menzionate si possono citare: produzione di servizi per persone fisiche, locazioni di immobili come uffici o magazzini oppure assunzione di un collaboratore sul territorio polacco.
Noi consigliamo sempre di analizzare il modello di business previsto in base alla necessità di una registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
L’aliquota sul valore aggiunto standard in Polonia è del 23%. Esistono aliquote agevolate dell’8% e del 5% su determinati prodotti, come alcuni generi alimentari, libri, giornali e determinati tipi di servizi. Alcuni servizi sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto polacca, come p.es. i servizi finanziari e postali. Esistono molte varianti per le aliquote sopra indicate.
Le norme sull’imposta sul valore aggiunto sono contenute nella Legge sull’IVA dell’11.3.2004 (Gazzetta Ufficiale n. 54, pos. 535 con modifiche). La legge è disponibile solo in lingua polacca.
Sì. Le aziende estere, che effettuano vendite soggette a IVA in Polonia, sono tenute a registrarsi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a prescindere dal loro fatturato imponibile. L’iscrizione deve avvenire prima dell’esercizio della prima attività soggetta a imposizione fiscale in Polonia.
In linea di principio sì. Le aziende con sede al di fuori dell’UE sono tenute a nominare un rappresentante fiscale ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Un rappresentante fiscale è un’istituzione che rappresenta il contribuente, senza sede fisica né economica nel territorio dell’Unione Europea.
Una particolarità è che il rappresentante fiscale in Polonia risponde dell’adempimento di tutti gli obblighi fiscali del contribuente.
Sì. Dal 2011, nell’ordinamento giuridico europeo esiste una definizione di organizzazione stabile ai sensi della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per organizzazione stabile si intende l’organizzazione (luogo), diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le vengono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione (articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio).
Se la vostra azienda dispone di un’organizzazione stabile nell’UE, non serve alcuna rappresentanza fiscale in Polonia. Tuttavia la definizione di organizzazione stabile è relativamente poco precisa e ambigua. Per questa ragione consigliamo sempre di analizzare i fatti con un consulente fiscale e di determinare se esiste un’organizzazione stabile.
Tutti i documenti devono essere presentati in lingua polacca. Per i documenti in lingua straniera è richiesta la traduzione in polacco da parte di un traduttore giurato.
Formulari:
Documenti:
L’autorità fiscale competente per tutte le aziende estere è il Secondo Ufficio delle imposte Warszawa - Śródmieście.
La registrazione dura in regola da quattro a sei settimane.