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CSDDD: Cosa devono sapere gli esportatori svizzeri

ExportHelp

24 ago 2026

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La direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità aziendale (CSDDD) è una direttiva UE sulla due diligence in materia di diritti umani e ambiente. Essa impone alle grandi imprese di identificare, evitare, mitigare o porre fine ai rischi e agli impatti negativi nelle proprie attività, nelle filiali e lungo la catena del valore.

L’applicazione della direttiva è generalmente prevista a partire dal 26 luglio 2029, dopo la sua attuazione negli Stati membri dell’UE; per alcuni obblighi di rendicontazione, l’applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2030. Gli Stati membri devono recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 26 luglio 2028.

Per le aziende svizzere: anche se la Svizzera non è membro dell’UE, la CSDDD può avere un impatto diretto o indiretto sulle attività aziendali.

Cosa significa la CSDDD in pratica?

Le imprese interessate devono istituire e mantenere un processo di due diligence basato sul rischio, che comprenda, tra l’altro, i seguenti elementi:

  • Identificare e dare priorità ai rischi, concentrandosi su quelli con impatti più probabili e gravi.
  • Adottare misure di prevenzione e di rimedio – nelle proprie attività e nei confronti dei partner commerciali.
  • Stabilire canali di reclamo e di segnalazione e garantire che vengano gestiti.
  • Monitorare e documentare le azioni.
  • Comunicare la propria due diligence e rendere disponibili informazioni pertinenti in modo trasparente.

Quando un’impresa svizzera è direttamente interessata?

Un’impresa svizzera può rientrare direttamente nel campo di applicazione, in particolare, se, in quanto impresa non UE, realizza un fatturato netto di almeno 1,5 miliardi di EUR (netto) nell’UE (anche a livello consolidato del gruppo).

Perché riguarda anche le piccole e medie imprese svizzere?

Le PMI svizzere non sono generalmente soggette direttamente alla CSDDD. Tuttavia, possono essere coinvolte indirettamente in quanto fornitori, prestatori di servizi o partner commerciali di imprese UE o svizzere interessate. Si possono prevedere in particolare:

  • Richieste relative alle catene di fornitura, ai siti di produzione, alle condizioni di lavoro e ai rischi ambientali
  • Clausole di sostenibilità nei contratti e nei codici di condotta dei fornitori
  • Requisiti per le prove, i dati, le verifiche e i meccanismi di reclamo Data
  • processi di selezione e valutazione più rigorosi da parte dei clienti, delle banche e degli appaltatori pubblici
  • possibili conseguenze sulle relazioni commerciali se mancano informazioni o se i rischi non sono adeguatamente affrontati

Fonti:

Doveri di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità – Commissione europea

Regolamento (UE) 2024/1760 dell’UE: EUR-Lex – 02024L1760–20260318 – IT – EUR-Lex

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