Andrea Vannuccini, Global Equipment Certification Manager, SGS
19 mag 2026

La marcatura CE rappresenta spesso il primo ostacolo normativo per gli esportatori svizzeri che intendono accedere al mercato dell'UE, eppure è spesso oggetto di fraintendimenti. Questa guida spiega in cosa consistono la marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE, quali prodotti sono interessati e come scegliere il percorso di conformità più adeguato prima di immettere un prodotto sul mercato.
Sebbene ampiamente riconosciuta, la marcatura CE è spesso fraintesa. La marcatura CE è il contrassegno obbligatorio di conformità per i prodotti commercializzati nello Spazio Economico Europeo (SEE). Attesta che un prodotto soddisfa i requisiti dell’UE in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Per gli esportatori svizzeri, rappresenta generalmente il primo e più importante adempimento normativo per l’accesso al mercato UE.
La marcatura CE non è un’etichetta di certificazione né un indicatore della qualità del prodotto. Rappresenta piuttosto una dichiarazione legale che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, salute e tutela ambientale definiti dalla legislazione europea. Apponendo la marcatura CE, il fabbricante si assume la piena responsabilità legale della conformità del prodotto a tutta la normativa UE applicabile. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da una formale Dichiarazione di Conformità UE (DoC) e da un Fascicolo Tecnico completo.
La marcatura CE è un passaporto normativo: un quadro di conformità legale che consente la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico dell’UE.
I requisiti della marcatura CE sono definiti dalle direttive e dai regolamenti UE. Ciascuna direttiva stabilisce requisiti essenziali per specifiche categorie di prodotti. Un prodotto può ricadere simultaneamente sotto più di un atto legislativo.
Le principali direttive e regolamenti UE includono:
L'elenco completo delle direttive e dei regolamenti dell'UE relativi alla marcatura CE è disponibile per il download qui sotto.
Per gli esportatori svizzeri, l’Accordo bilaterale di Mutuo Riconoscimento (MRA) tra la Svizzera e l’UE consente il reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità in entrambi i mercati per numerosi settori industriali, riducendo la duplicazione di test e certificazioni.
Andrea Vannuccini
Global Equipment Certification Manager, SGSNel processo di marcatura CE si applica una distinzione fondamentale: la marcatura CE riguarda l’immissione di un prodotto sul mercato — essa non autorizza automaticamente la sua messa in servizio. Si tratta di due fasi giuridicamente distinte, entrambe da affrontare nella pianificazione dell’accesso al mercato.
Per molte installazioni industriali — sistemi in pressione, apparecchiature energetiche o macchinari complessi — si applicano ulteriori obblighi normativi al momento dell’installazione e della messa in servizio. Tali obblighi sono specifici di ciascun paese e possono prevedere notifiche alle autorità locali, ispezioni obbligatorie da parte di terzi o autorizzazioni operative formali prima che l’apparecchiatura possa essere messa in servizio. Esistono indipendentemente dalla procedura di marcatura CE e variano significativamente tra gli Stati membri UE.
Andrea Vannuccini
Global Equipment Certification Manager, SGSUno dei punti di maggiore confusione nella marcatura CE riguarda la distinzione tra autodichiarazione e certificazione di terza parte. La procedura applicabile dipende dalla categoria di prodotto e dal livello di rischio definiti dalla direttiva o dal regolamento UE pertinente.
| Autodichiarazione | Certificazione di Terza Parte (O.N.) |
Prodotto Tipico | La maggior parte dei prodotti LVD, EMC | Macchinari complessi, recipienti a pressione, dispositivi medici |
Coinvolgimento esterno | Nessuna parte esterna richiesta, salvo test specifici previsti dalle norme applicate | Un Organismo Notificato indipendente (O.N.) esegue la valutazione di conformità e rilascia il/i certificato/i pertinente/i |
Responsabilità legale | Il fabbricante si assume la piena responsabilità legale | Il fabbricante mantiene la piena responsabilità legale |
Implicazione pratica | Costi inferiori, accesso più rapido al mercato | Richiesta da alcune direttive; aggiunge rigore indipendente e credibilità sul mercato |
Esito formale | Il fabbricante emette la Dichiarazione di Conformità UE | Il fabbricante emette la Dichiarazione di Conformità UE, con riferimento al certificato dell’Organismo Notificato |
Indipendentemente dalla procedura seguita, i fabbricanti restano responsabili di garantire che la documentazione tecnica sia completa, coerente e disponibile per il controllo da parte delle autorità di vigilanza del mercato. Il Fascicolo Tecnico deve dimostrare come il prodotto soddisfi i requisiti applicabili e può includere valutazioni dei rischi, rapporti di prova, documentazione di progettazione e riferimenti alle norme applicate.
Il ruolo delle norme europee armonizzate varia a seconda della direttiva. Nell’ambito del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR), l’applicazione delle norme armonizzate è obbligatoria. Nell’ambito della Direttiva Macchine, è fortemente raccomandata, in quanto fornisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Nell’ambito della Direttiva Apparecchi a Pressione (PED), le soluzioni tecniche alternative sono ampiamente accettate, rendendo le norme armonizzate meno prescrittive nella pratica. I fabbricanti dovrebbero verificare lo stato specifico delle norme armonizzate applicabili a ciascuna direttiva pertinente prima di definire il proprio approccio alla conformità.
Individuare la procedura corretta nelle prime fasi del processo di sviluppo del prodotto evita costose correzioni e ritardi al momento dell’accesso al mercato.
La marcatura CE si applica a un’ampia gamma di prodotti industriali e di consumo destinati al mercato UE. I prodotti non coperti da alcuna direttiva CE possono comunque essere soggetti ad altra normativa UE sulla sicurezza dei prodotti.
Prodotti industriali:
Prodotti di consumo:
I prodotti che incorporano tecnologie digitali o componenti di intelligenza artificiale sono soggetti in misura crescente a ulteriori requisiti orizzontali ai sensi del CRA e dell’AI Act, indipendentemente dalla categoria di prodotto principale.
Andrea Vannuccini
Global Equipment Certification Manager, SGSQuando non è richiesto un Organismo Notificato, il fabbricante segue la procedura di autodichiarazione:
La documentazione tecnica deve essere tenuta disponibile per almeno 10 anni dall’ultima immissione del prodotto sul mercato. Le autorità di vigilanza del mercato possono richiederla in qualsiasi momento.
Per le categorie di prodotti ad alto rischio, o nei casi in cui le direttive lo richiedano esplicitamente, un Organismo Notificato indipendente deve essere coinvolto prima che la marcatura CE possa essere apposta. Il processo segue generalmente le seguenti fasi:
Il coinvolgimento di un Organismo Notificato è determinato dalla classificazione del rischio del prodotto e dai requisiti della direttiva applicabile — non è una scelta discrezionale.
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