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Norme applicabili ai lavoratori distaccati alle fiere nell’UE

4 nov 2025

I lavoratori distaccati da aziende svizzere a fiere in Francia, Germania o Italia sono soggetti a regole di rendicontazione specifiche per ciascun Paese. Per saperne di più, consultate questo articolo e il nostro dossier web.

Francia

l distacco di personale a una fiera in Francia è considerato un caso particolare di distacco di lavoratori: il distacco per conto proprio. Questo tipo di distacco riguarda situazioni in cui

  • non esiste un cliente per il quale viene fornito un servizio
  • il distacco è effettuato solo ed esclusivamente per conto del datore di lavoro
  • i dipendenti distaccati non sono sotto la direzione dell'entità ospitante.

In questi casi, sia che il dipendente sia distaccato a una fiera come visitatore o come espositore, il datore di lavoro è esonerato dall' obbligo di dichiarare e nominare un rappresentante. Il dipendente distaccato deve tuttavia essere in possesso di un certificato A1 (modulo A1).

Questi casi di distacco riguardano anche i dipendenti che si recano in Francia per partecipare a riunioni di lavoro, seminari di gestione, incontri con i clienti al di fuori dell'ambito dei contratti di servizio o corsi di formazione presso un altro stabilimento del gruppo. Le aziende che distaccano dipendenti in Francia devono rispettare le norme francesi previste dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi estesi per il loro ramo di attività, in termini di orario di lavoro, riposo compensativo, giorni festivi, ferie annuali retribuite, orario di lavoro e lavoro notturno per i giovani lavoratori. Ulteriori informazioni sul sito web del Ministero del lavoro e dell’occupazione.

Altri Paesi

Se i lavoratori sono distaccati in una fiera, l'Italia richiede un certificato A1 (Modello A1), nonché la nomina di un rappresentante che dovrà conservare i documenti relativi al distacco per i due anni successivi alla fine del distacco.
Il certificato A1 (A1-Bescheinigung) è richiesto anche in Germania. La legislazione sul salario minimo si applica anche alle fiere. I datori di lavoro con sede all'estero che inviano lavoratori in Germania per svolgere lavori o fornire servizi sono obbligati, ai sensi del § 16 commi 1 e 2 della Legge sui salari minimi (MiLoG) in combinato disposto con il § 1 dell'Ordinanza sulla dichiarazione dei salari minimi (MiLoMeldV), a presentare una dichiarazione scritta, indipendentemente dal fatto che i lavoratori siano montatori o addetti alle vendite, ai sensi del § 2a della Legge sulla lotta al lavoro nero (SchwarzArbG). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della dogana tedesca in tedesco o in inglese.

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