Fact Sheet

Entrata in vigore dell’accordo EFTA-India: cosa devono sapere le imprese

24 ott 2025

Accordo di libero scambio Svizzera-India, entrato in vigore il 1° ottobre 2025 -> Accordi di libero scambio: panoramica | S-GE L’accordo di partenariato economico e commerciale tra i Paesi EFTA e l’India è entrato in vigore il 1° ottobre 2025 in seguito alla ratifica da parte di tutti i Paesi interessati. L’accordo mira a rafforzare gli scambi commerciali e a stimolare gli investimenti bilaterali.

Riduzione dei dazi doganali

L’accordo prevede la soppressione o la riduzione dei dazi doganali per circa il 95% delle esportazioni svizzere di prodotti industriali verso l’India. Tuttavia, questa liberalizzazione non si applicherà immediatamente a tutti i prodotti. Alcuni codici HS (Harmonized System) beneficeranno di una riduzione immediata, mentre altri saranno interessati da una riduzione progressiva dei dazi doganali nell’arco di un periodo compreso tra 5 e 10 anni. È pertanto essenziale verificare il codice HS specifico di ciascun prodotto per determinare il calendario applicabile.

Norme di origine

Per beneficiare delle preferenze tariffarie previste dall’accordo di libero scambio, gli esportatori devono rispettare le norme di origine stabilite dallo stesso, il che significa che i prodotti devono soddisfare criteri precisi in materia di origine e di trasformazione.

Per le esportazioni verso l'India sono possibili, rispettivamente necessari, due tipi di prove dell'origine:
– il certificato di circolazione delle merci EUR.1, oppure
– una dichiarazione di origine su fattura corredata di una firma elettronica. La dichiarazione di origine è prevista solo per l'esportatore autorizzato (EA).

La nostra check-list per l’India è consultabile qui: Check-list delle formalità per esportare merci in India | S-GE

Importante da sapere-> non tutti i prodotti beneficeranno immediatamente delle riduzioni tariffarie.

L’implementazione avverrà in parte in modo progressivo nell’arco di diversi anni.

L’allegato è consultabile qui: EFTA-India – Appendice 2.C.3 – IN Schedule of Tariff Commitments on Goods to CH.xlsx

Ecco in cosa consiste l’«offerta di accesso al mercato»: (elenco non esaustivo)

  • EIF: soppressione dei dazi doganali alla data di entrata in vigore del presente accordo.
  • E5: I dazi doganali saranno aboliti in cinque rate annuali uguali a partire dall'entrata in vigore dell'accordo; le merci saranno esenti da dazi doganali a partire dal 1° gennaio del quinto anno.
  • E7: i dazi doganali saranno soppressi in sette quote annue uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo e le merci interessate saranno esenti dai dazi doganali a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 7.
  • E10: i dazi doganali saranno aboliti in dieci rate annuali uguali a partire dall'entrata in vigore dell'accordo; le merci saranno esenti da dazi doganali a partire dal 1° gennaio del decimo anno.
  • Esclusione: i prodotti sono esclusi da qualsiasi obbligo di riduzione o abolizione dei dazi doganali.

L’intero accordo è disponibile qui: India | European Free Trade Association

Spieghiamo un po’ più chiaramente cosa si intende per «quote annue»: l’accordo di libero scambio EFTA-India prevede che per alcuni prodotti i dazi doganali non saranno aboliti immediatamente, ma gradualmente nell’arco di diversi anni.

E7:

  1. I dazi doganali su questi prodotti saranno ridotti sulla base di 7 quote annue uguali a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
  2. Ogni anno la tariffa doganale viene ridotta di 1/7 della tariffa originaria (base rate)
  3. A partire dal 1° gennaio del settimo anno, l’abolizione sarà totale: non saranno più applicati dazi doganali.

Esempio concreto di E7:

  • Tariffa iniziale (=base rate): 10%
  • Anno 1: 10% – 1/7 = ~8,57%
  • Anno 2: ~7,14%
  • Anno 7: 0% (dazi soppressi) – 1° gennaio 2031

Riassumendo, più alta è la cifra dopo la «E», più lungo sarà il periodo di riduzione progressiva.

Ai sensi dell'accordo tra l'EFTA e l'India, la dichiarazione di origine sulla fattura deve essere firmata elettronicamente se trasmessa in formato digitale. 

Procedura da seguire:

  • Firma elettronica qualificata: equiparata a una firma autografa secondo il diritto svizzero ed emessa tramite un fornitore riconosciuto.
  • Formato PDF consigliato: la fattura commerciale con la dichiarazione di origine deve essere firmata elettronicamente in formato PDF.
  • Per la firma elettronica è necessario utilizzare un servizio di certificazione riconosciuto.

Testo dell’accordo: i paragrafi 16-19 dell’allegato 2.A precisano che la firma elettronica deve consentire la verifica dell’identità del firmatario e garantire l’integrità del documento.

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