Competenza

Come funziona l’esportazione di rifiuti?

Se volete esportare rifiuti dalla Svizzera dovete osservare alcune regole. Quando sono richieste delle autorizzazioni e quando ne siete esentati? Quali documenti sono obbligatori e quanto tempo dovete mettere in conto?

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Per evitare la diffusione di rifiuti in Paesi che non dispongono di un’infrastruttura in grado di smaltirli in modo ecosostenibile, gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Basilea devono introdurre misure conformi. In tal senso, i rifiuti possono essere esportati solo negli Stati membri dell’OCSE o dell’UE nonché degli Stati contraenti la Convenzione. L’obiettivo dell’accordo è ridurre al minimo il traffico transfrontaliero di rifiuti pericolosi e garantire uno smaltimento ecosostenibile.

Obbligo di autorizzazione per l’esportazione: chi è esente?

L’esportazione di rifiuti è consentita unicamente mediante un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. Nei seguenti casi non serve un’autorizzazione all’esportazione:

  • Campioni di rifiuti, necessari per verificare le possibilità tecniche di smaltimento. È consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare i 25 kg.
  • Rifiuti secondo la lista verde della decisione del Consiglio dell’OCSE che vengono esportati per il recupero in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE.
  • Rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea che vengono esportati per il recupero in uno Stato non membro dell’OCSE o dell’UE.

Per un’esportazione senza autorizzazione, l’esportatore deve prima ottenere documenti in cui si evince che il recupero previsto è ecosostenibile.

Per tutte le esportazioni di rifiuti che richiedono un’autorizzazione, l’esportatore deve inoltrare la relativa domanda all’UFAM, che dopo averla verificata la inoltrerà alle autorità competenti nel Paese di destinazione. L’esportazione potrà essere eseguita solo ad approvazione avvenuta.

Documenti indispensabili

Oltre a una garanzia sufficiente da presentare all’UFAM, la richiesta per l’autorizzazione deve contenere i seguenti documenti e comprove:

  • Formulario di notifica completo e sottoscritto
  • Contratto tra l’esportatore svizzero e l’azienda di smaltimento all’estero
  • Comprova che il tragitto per lo smaltimento è conosciuto
  • Comprova che lo smaltimento avviene in modo ecocompatibile
  • Comprova che i rifiuti non vengono esportati allo scopo di essere conservati in un deposito.

Per l’esportazione in uno Stato membro dell’UE devono essere presentati anche i seguenti documenti:

  • Comprova della registrazione dell’azienda di trasporto
  • Distanza di trasporto / tragitto del trasporto
  • Documento di accompagnamento compilato.

Programmate tempo sufficiente

Dall’inoltro della domanda fino al rilascio dell’autorizzazione trascorrono generalmente tra 1 e 3 mesi. Consigliamo perciò di inoltrare per tempo la domanda relativa all’esportazione di rifiuti.

In linea di principio, l’UFAM emette autorizzazioni per la durata di un anno. Nel caso di rifiuti soggetti ad autorizzazione solo in Svizzera, l’autorizzazione all’esportazione può essere rilasciata per tre anni.

Che cosa deve avvenire prima dell’inizio del trasporto

La bolla d'accompagnamento deve essere compilata e firmata nella banca dati dell'UFAM almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto. Le autorità doganali rifiutano l’esportazione se nel documento mancano o non sono disponibili informazioni importanti.

Per l’esportazione attraverso o nell’UE, una copia della bolla di accompagnamento deve esere trasmessa alle autorità in questione e al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto.

Durante il trasporto, è necessario essere in possesso della bolla di accompagnamento, di una copia dell’autorizzazione all’esportazione nonché di eventuali autorizzazioni all’importazione. Al termine del trasporto, la bolla di accompagnamento deve essere consegnata all’azienda di smaltimento che la invierà a sua volta insieme all’avviso di ricezione e alla comprova di smaltimento all’UFAM, all’altro ente competente nonché all’esportatore.

Per informazioni dettagliate sul traffico transfrontaliero di rifiuti, sugli Stati contraenti e sulle diverse liste dei rifiuti  vi invitiamo a consultare la brochure dell’UFAM.

Altre domande?

Per domande o ulteriori informazioni non esitate a rivolgervi al team di ExportHelp di Switzerland Global Enterprise per e-mail info.lugano@s-ge.com o telefonicamente allo 091 601 86 86.

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