Novità

Equiparati i venditori per corrispondenza dalla Svizzera e dallʼestero

A partire dal 1° gennaio 2019 vigono nuove regole relative alla vendita per corrispondenza: tra le altre cose, vi è anche una revisione della legge sullʼimposta sul valore aggiunto. Con la revisione parziale, le imprese con sede in Svizzera non saranno più svantaggiate rispetto a quelle estere, come rende noto lʼAmministrazione federale delle contribuzioni sul sito internet.

A partire dal 1° gennaio 2019, venditori per corrispondenza dallʼestero possono essere assoggettati allʼIVA
A partire dal 1° gennaio 2019, venditori per corrispondenza dallʼestero possono essere assoggettati allʼIVA

Se un venditore per corrispondenza realizza un fatturato di oltre 100ʼ000 franchi a livello internazionale con piccoli invii, che inoltra dallʼestero in territorio svizzero, tali forniture sono considerate come interne. Il venditore per corrispondenza diventa, di conseguenza, contribuente svizzero e deve iscriversi al registro IVA. Dal momento dellʼiscrizione in tale registro sono considerati forniture sul territorio svizzero non solo i piccoli invii, bensì anche gli altri invii che superano lʼammontare dellʼimposta sullʼimportazione di 5 franchi.

Secondo le pratiche attuali non è riscossa lʼIVA sullʼimportazione se lʼimporto imponibilie è pari o inferiore a cinque franchi (piccoli invii). Al contempo, la fornitura di tali beni non soggiace nemmeno allʼIVA sul territorio svizzero. Un acquirente può, in tal senso, ricevere piccoli invii dallʼestero senza lʼaggravio dellʼIVA, mentre una fornitura di beni identici acquistata presso un commerciante al dettaglio svizzero, iscritto nel registro dei contribuenti IVA, soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Questo regolamento cambierà a partire dal 1° gennaio 2019.

Verificare lʼassoggettamento

Se un commerciante realizza nel 2018 una cifra di affari di almeno 100ʼ000 franchi derivante da piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili a partire dal 1° gennaio 2019 è assoggettato obbligatoriamente allʼimposta e deve iscriversi al registro dei contribuenti IVA.

Se un venditore per corrispondenza dalla Svizzera o dallʼestero è assoggettato allʼimposta deve annunciarsi spontaneamente allʼAmministrazione federale delle contribuzioni. Un venditore per corrispondenza dallʼestero deve designare un rappresentante fiscale domiciliato o con sede sul territorio svizzero.

Sul sito dellʼAmministrazione federale delle contribuzioni trovate ulteriori informazioni sui nuovi regolamenti di invio.

Supporto di ExportHelp

Avete domande relative allʼimposta sul valore aggiunto, documenti per lʼesportazione, sullʼaccordo di libero scambio e lʼorigine delle merci? Qui trovate liste di controllo, FAQ, la banca dati doganale, oppure contattate il nostro team di ExportHelp. Riceverete una risposta entro 24 ore, inoltre ricerche che richiedono fino a unʼora di lavoro sono evase gratuitamente. Contattateci subito

 

Link

Condividere

Programma ufficiale