Se un venditore per corrispondenza realizza un fatturato di oltre 100ʼ000 franchi a livello internazionale con piccoli invii, che inoltra dallʼestero in territorio svizzero, tali forniture sono considerate come interne. Il venditore per corrispondenza diventa, di conseguenza, contribuente svizzero e deve iscriversi al registro IVA. Dal momento dellʼiscrizione in tale registro sono considerati forniture sul territorio svizzero non solo i piccoli invii, bensì anche gli altri invii che superano lʼammontare dellʼimposta sullʼimportazione di 5 franchi.
Secondo le pratiche attuali non è riscossa lʼIVA sullʼimportazione se lʼimporto imponibilie è pari o inferiore a cinque franchi (piccoli invii). Al contempo, la fornitura di tali beni non soggiace nemmeno allʼIVA sul territorio svizzero. Un acquirente può, in tal senso, ricevere piccoli invii dallʼestero senza lʼaggravio dellʼIVA, mentre una fornitura di beni identici acquistata presso un commerciante al dettaglio svizzero, iscritto nel registro dei contribuenti IVA, soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Questo regolamento cambierà a partire dal 1° gennaio 2019.
Verificare lʼassoggettamento
Se un commerciante realizza nel 2018 una cifra di affari di almeno 100ʼ000 franchi derivante da piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili a partire dal 1° gennaio 2019 è assoggettato obbligatoriamente allʼimposta e deve iscriversi al registro dei contribuenti IVA.
Se un venditore per corrispondenza dalla Svizzera o dallʼestero è assoggettato allʼimposta deve annunciarsi spontaneamente allʼAmministrazione federale delle contribuzioni. Un venditore per corrispondenza dallʼestero deve designare un rappresentante fiscale domiciliato o con sede sul territorio svizzero.
Sul sito dellʼAmministrazione federale delle contribuzioni trovate ulteriori informazioni sui nuovi regolamenti di invio.
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