Brexit: quali condizioni vigono per gli esportatori Svizzeri?

UE e Regno Unito hanno raggiunto un'intesa. Che cosa significa per le PMI svizzere? Se avete domande di carattere operativo non esitate a contattarci via info.lugano@s-ge.com, saremo lieti di assistervi.

Chiarire i rischi e le opportunità

Volete chiarimenti su rischi e opportunità nel mercato britannico? Michèle Bernasconi, Export Specialist, è a vostra disposizione.

Accordo di libero scambio

Accordo di libero scambio

Accordo sulla mobilità dei servizi

Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha approvato l’Accordo sulla mobilità dei servizi tra la Svizzera e il Regno Unito, volto a garantire l’accesso agevolato ai rispettivi mercati. L’Accordo permette di colmare l’incombente lacuna creatasi, a partire 1° gennaio 2021, con l’uscita del Regno Unito dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Si inserisce quindi nella strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale in risposta all’uscita del Regno Unito dall’UE. 

Accordo commerciale Svizzera e Regno Unito valido da gennaio 2021

L’11 febbraio 2019 il consigliere federale Guy Parmelin e il ministro del commercio britannico Liam Fox hanno firmato a Berna un accordo commerciale bilaterale. Grazie a tale accordo, i diritti e gli obblighi economici e commerciali derivanti dagli accordi elvetici con l’Unione europea (UE) restano in vigore tra i due Paesi contraenti. Questo nuovo accordo pone le basi per il proseguimento di buone relazioni bilaterali economiche e commerciali con il Regno Unito anche dopo la sua uscita dall’UE.

L’accordo è stato concluso nel quadro della strategia «Mind the Gap» del Consiglio federale. Con la sua strategia «Mind the Gap», il Consiglio federale si è prefissato di mantenere per quanto possibile anche dopo la Brexit i diritti e gli obblighi vigenti nei rapporti con il Regno Unito e, in alcuni settori, persino di estenderli.

L’accordo vale anche per il Liechtenstein

Sempre in data 11 febbraio 2019, Svizzera, Regno Unito e Principato del Liechtenstein hanno sottoscritto un accordo aggiuntivo per includere, in virtù dell’unione doganale vigente tra Svizzera e Liechtenstein, il territorio del Liechtenstein nel campo d’applicazione delle disposizioni pertinenti dell’accordo commerciale.

Accordo tra UE e Regno Unito: conseguenze per gli esportatori svizzeri

UE e Regno Unito hanno raggiunto unintesa. Cosa significa per gli esportatori svizzeri? Se avete domande di carattere operativo non esitate a contattarci telefonicamente al numero 091 601 86 86, per e-mail allindirizzo info.lugano@s-ge.com o via chat.

Questioni doganali

Questioni doganali

Questa guida passo dopo passo a cura del governo britannico mostra cosa devono tener conto le aziende britanniche quando importano merci.

Quali condizioni devono essere soddisfatte per una consegna DDP nel Regno Unito?

Se consegnate DDP nel Regno Unito, oltre al numero EORI avete anche bisogno di una partita IVA GB e di un rappresentante indiretto per lo sdoganamento all’importazione.

Quali dazi doganali si applicano dopo la Brexit?

I dazi standard per merci d’origine non preferenziale, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono consultabili sul sito del Governo del Regno Unito


Nell’accordo commerciale a partire da pagina 55 potete consultare tutti i dazi fissati tra la Svizzera e il Regno Unito per quanto concerne i prodotti agricoli. Per i prodotti industriali, l’esenzione dai dazi concordata contrattualmente con l’UE continua ad essere applicata anche al commercio con il Regno Unito.

Con quali materiali originari è possibile il cumulo dell’origine?

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito è consentito il cumulo con materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM, purché tra le parti siano stati conclusi ALS che prevedono regole d’origine identiche.

La Svizzera e il Regno Unito creano le basi affinché dal 9 giugno 2021 sia possibile il cumulo dei materiali originari dall’UE e dalla Turchia, a patto che essi ottengano l’origine sulla base di regole di origine identiche a quelle previste dall’ALS Svizzera-Regno Unito.

Non è tuttavia possibile una richiesta retroattiva della preferenza per la merce già consegnata. 

In quale forma deve essere creata una prova dell’origine?

Sono considerate prove dell’origine valide il certificato di circolazione delle merci EUR 1 nonché la dichiarazione dell’origine sulla fattura fino a valore delle merci pari a CHF 10 300. Gli esportatori autorizzati possono continuare a inserire dichiarazioni dell’origine sulla fattura indipendentemente dall’importo.

Come prova dell’origine sulla fattura valgono le dichiarazioni d’origine di tipo A (EUR 1):

Tipo A: l’esportatore (esportatore autorizzato; autorizzazione doganale n. .........) delle merci contemplate nel presente documento commerciale dichiara che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…

Quali regole della lista si applicano dal 1° settembre 2021?

Dal 1° settembre 2021 valgono le regole della lista elencate negli allegati I e II del protocollo n. 3.

Le merci in transito al momento dell’applicazione provvisoria delle nuove regole d’origine (01.09.2021) continuano ad essere considerate merci preferenziali. In questi casi, è possibile fino al 31.08.2023 (termine di due anni) presentare una prova d’origine rilasciata dopo la data di applicazione provvisoria delle nuove regole d’origine, nonché i documenti che dimostrano il rispetto delle regole di trasporto.

Abbiamo un magazzino nell’UE. Quali sono gli aspetti da osservare per spedizioni nel Regno Unito?

Dovrete effettuare un’esportazione dall’UE e poi un’importazione nel Regno Unito. Un aspetto particolarmente importante: per quanto riguarda le esportazioni dall’UE è che l’esportatore ai fini doganali deve essere residente nell’UE.

A decorrere dal 01.01.2021, merci di origine svizzera che sono state importate definitivamente e stoccate in UE, perdono l’origine preferenziale ai sensi dell’accordo di libero scambio CH-UK. Vi è però la possibilità di inviare nuovamente in Svizzera merci non lavorate e di esportarle da qui nel Regno Unito secondo un trattamento preferenziale. Merci stoccate in depositi franchi doganali, mantengono tuttavia l’origine e possono essere spedite direttamente nel Regno Unito.

Qual è il significato della Brexit per le formalità doganali e di trasporto?

Le merci ancora in transito dopo la fase transitoria continuano ad essere considerate merci d’origine preferenziale, purché entro 12 mesi venga presentato un certificato di circolazione delle merci retroattivo dal Paese d’esportazione.

Chi ha bisogno di un numero GB-EORI?

Chi effettua una dichiarazione doganale all’importazione o all’esportazione nel Regno Unito necessita ancora di un numero EORI. Dal 1° gennaio 2021, questo numero deve obbligatoriamente iniziare con GB: numeri EORI degli Stati membri dell’UE non sono più accettati. Trovate qui ulteriori informazioni sul numero GB-EORI e su come richiederlo.

È ancora possibile effettuare uno sdoganamento UE per inviare merci nel Regno Unito?

Uno sdoganamento UE è ancora possibile soltanto in Irlanda del Nord, dato che essa fa ancora parte del mercato unico UE.

Regolamentazioni UK

Regolamentazioni UK

UK-REACH

Al termine del periodo di transizione, la registrazione EU-REACH per la vendita di prodotti chimici nel Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) non sarà più valida e verrà sostituita da UK REACH. Soltanto le registrazioni di aziende britanniche saranno inserite automaticamente in UK REACH, tutte le altre devono essere inoltrate nuovamente. L’importatore britannico è obbligato a garantire la registrazione all’importazione. A tale fine deve essere richiesta una «Downstream User Notification (DUIN)» presso l’ente competente e in seguito deve essere effettuata la registrazione. A seconda della quantità e del profilo di rischio delle sostanze, la registrazione va effettuata entro 2,4 o 6 anni. Cliccare qui per ulteriori informazioni.

Etichettatura degli alimenti

Con la Brexit anche le norme UE per l’etichettatura degli alimenti nelle consegne nel Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) non sono più valide.

Qui trovate le informazioni relative alle richieste di etichettatura degli alimenti.

Per vendere nel Regno Unito generi alimentari, serve una “UK responsible person”. Può trattarsi, ad esempio, dell’importatore o del distributore.

Nel caso di prodotti BIO, devono inoltre essere osservate le disposizioni d’importazione e di etichettatura. Qui trovate informazioni sulle disposizioni d’importazione e qui informazioni sull’etichettatura.

Dal 1° gennaio 2022, l’importatore deve dichiarare i prodotti di origine animale in anticipo tramite IPAFFS (Import of products, animal, food an feed system). La dichiarazione deve essere fatta almeno 24 ore prima dell’arrivo della merce nel Regno Unito.

L’aumento dei costi dell’energia globali e il suo relativo impatto sulle catene di approvvigionamento ha portato il governo britannico a rinviare fino alla fine del 2023 l'attuazione dei controlli sulle importazioni di beni dall’UE e dalla CH non ancora introdotti. Ciò influisce su tutti i requisiti di certificazione sanitaria che seguono. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel comunicato stampa del governo britannico.

Determinati prodotti di origine animale (ad es. prodotti a base di carne) dovranno disporre di un certificato sanitario dal 1° luglio 2022. Per i prodotti lattiero-caseari, il certificato sanitario sarà richiesto dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022 per tutte le spedizioni di prodotti alimentari.

I modelli per i certificati sanitari corrispondenti sono disponibili sul sito web dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Alcuni prodotti di origine animale (ad es. la carne macinata refrigerata) non potranno più essere importati nel Regno Unito dal 1° luglio 2022. Una panoramica dei prodotti interessati può essere trovata sul sito web del governo britannico.

UKCA

Per le merci immesse sul mercato britannico prima del 1° gennaio 2021, il marchio CE non deve essere sostituito.

Al termine del periodo di transizione, il marchio di conformità CE nel Regno Unito sarà sostituito dall’UKCA. Per la maggior parte dei prodotti, il marchio CE verrà ancora accettato fino 31 dicembre 2024 (precedentemente 1° gennaio 2023). Il 1° agosto 2023, il Dipartimento britannico per le imprese e il commercio ha comunicato che il periodo transitorio per alcuni categorie di prodotti è stato prolungato oltre il 31 dicembre 2024 per un periodo indeterminato. Ciò a condizione che non vi sia un adeguamento delle normative UE in materia e quindi una deviazione dalle normative del Regno Unito.

Per l’UKCA di alcuni prodotti, è necessaria una persona responsabile nel Regno Unito («UK Responsibile Person») o un rappresentante autorizzato nel Regno Unito («UK Authorised Representative»), che può essere un importatore o un distributore.

La marcatura CE sarà ancora richiesta per le consegne in Irlanda del Nord.

Per ulteriori informazioni sull’applicazione e sui periodi di transizione, fare clic qui.

Tassa sugli imballaggi di plastica

Da aprile 2022, sarà introdotta nel Regno Unito una tassa sugli imballaggi di plastica. Ciò colpirà gli importatori che importano più di 10 tonnellate di imballaggi di plastica ogni anno nel Regno Unito. 

Sono esenti dalla tassa alcuni tipi di imballaggi, compresi quelli che contengono almeno il 30% di plastica riciclata. 

Per informazioni approfondite sulla tassa sugli imballaggi di plastica cliccate qui.

Spedizioni dall’UE

Spedizioni dall’UE

Per concedere più tempo alle aziende al fine di adeguarsi alle condizioni per l’importazione di merci, l’introduzione dei cambiamenti sarà graduale fino al 1° gennaio 2022. Le misure devono essere introdotte indipendentemente dall’esito delle trattative sulle relazioni future, e dunque anche entrare in vigore, quando entrambe le parti saranno concordi su un accordo di libero scambio. Valgono soltanto per importazioni dall’UE.

Le misure si distinguono per categoria di merce

A partire da gennaio 2021

  • Notifiche preventive (dichiarazioni sommarie di entrata/Safety and Security declaration) decadono per un periodo di sei mesi per tutte le merci.  
  • Per la maggior parte delle merci è possibile inoltrare in seguito le dichiarazioni di importazione complete in un periodo di massimo sei mesi.
  • Se devono essere pagati dazi, vi è la possibilità di effettuare un pagamento differito. Il pagamento sarà dovuto nel momento in cui verrà consegnata la dichiarazione di importazione completa.
  • Per merci che necessitano di autorizzazione risp. di monitoraggio è necessaria una dichiarazione completa d’importazione quando si effettua l’importazione. A questo proposito si annoverano ad esempio il tabacco, l’alcool o sostanze chimiche velenose. Per questi prodotti valgono le normative di importazione per merci provenienti da Paesi terzi già a partire dal 1° gennaio 2021.
  • Per animali vivi nonché per piante e prodotti di origine vegetale ad elevato rischio sono necessarie notifiche preventive e certificati sanitari. Pur essendo previsti controlli dei documenti, questi non si verificano però in loco durante l’importazione. Controlli fisici per merci ad elevato rischio sono effettuati nel luogo di destinazione della merce o in un altro luogo di ricezione autorizzato.

A partire dal 1° gennaio 2022 (data precedente: 1° ottobre 2021)

  • Al momento dell’importazione occorre presentare le dichiarazioni di importazione complete
  • È necessario notificare preventivamente tutte le piante e i prodotti vegetali nonché tutte le merci di origine animale.

Laumento dei costi dellenergia a livello globale e le relative ripercussioni sulle catene di fornitura hanno spinto il governo britannico a posticipare alla fine del 2023 la prevista introduzione di controlli delle merci importate dallUE e dalla Svizzera. Per maggiori informazioni consultare il comunicato stampa del governo britannico.

A partire dal 1° luglio 2022 (data precedente: 1° ottobre 2021): posticipato alla fine del 2023

  • È richiesto un certificato sanitario per tutte le piante e i prodotti vegetali e per alcune merci di origine animale (ad es. prodotti a base di carne).

A partire dal 1° luglio 2022 (data precedente: 1° gennaio 2022): posticipato alla fine del 2023

  • Le dichiarazioni preventive (dichiarazione sommaria di entrata/ Safety and Security Declarations) saranno obbligatorie per tutte le importazioni.
  • Saranno realizzati maggiori controlli fisici e il prelievo di campioni di merci che necessitano misure sanitarie e fitosanitari. I controlli si verificano presso i valichi doganali britannici.

A partire dal 1° settembre 2022 (in precedenza 1° luglio 2022): posticipato alla fine del 2023

  • Un certificato sanitario è richiesto per i prodotti lattiero-caseari.

A partire dal 1° novembre 2022 (in precedenza 1° luglio 2022): posticipato alla fine del 2023

  • Un certificato sanitario è richiesto per tutte le merci di origine animale e le derrate alimentari composte.
     

Per un magazzino merci nell’UE: quali sono gli aspetti da osservare per spedizioni in UK? 

Dovete effettuare un’esportazione dall’UE e poi un’importazione in UK. Un aspetto particolarmente importante, per quanto riguarda le esportazioni dall’UE, è che l’esportatore ai fini doganali deve essere residente in UE.

L’accordo EU-UK non prevede certificati di circolazione delle merci (ad es. EUR 1). La dichiarazione dell’origine deve essere esposta sulla fattura. Per invii con un valore delle merci superiore a EURO 6'000.00 deve essere inoltre indicato il numero REX dell’esportatore ai fini doganali.

A decorrere dal 01.01.2021, merci di origine svizzera che sono state importate definitivamente e stoccate in UE, perdono l’origine preferenziale ai sensi dell’accordo di libero scambio CH-UK. Vi è però la possibilità di inviare nuovamente in Svizzera merci non lavorate e di esportarle da qui in UK secondo un trattamento preferenziale. Merci stoccate in depositi franchi doganali, mantengono tuttavia l’origine e possono essere spedite direttamente nel Regno Unito.

Distacco lavoratori

Distacco di lavoratori

L’Accordo sulla mobilità dei servizi (SMA) tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord regola l’accesso reciproco e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi come ad esempio società di consulenza, esperti informatici o ingegneri. Contiene inoltre disposizioni sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali a partire dal 1° gennaio 2021.

Da parte del Regno Unito l’apertura del mercato nei confronti della Svizzera avviene tramite l’assunzione di specifici impegni in più di 30 settori di servizi. Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi svizzeri anche altre condizioni preferenziali. Ad esempio, questi ultimi non sottostanno a una verifica della necessità economica per l’accesso al mercato britannico in tali settori e non devono dimostrare di conoscere la lingua inglese. I prestatori di servizi svizzeri ottengono l’accesso per 12 mesi nell’arco di due anni civili. Con queste condizioni lo SMA garantirà anche in futuro alle aziende elvetiche un ampio accesso al mercato del Regno Unito per le prestazioni di servizi contrattuali da parte di persone giuridiche.

L’accesso al mercato britannico nell’ambito dello SMA è attualmente limitato a persone che vantano qualifiche di livello universitario o equivalente. In uno scambio di lettere, il Regno Unito si è però impegnato a rivalutare il riconoscimento delle qualifiche professionali svizzere.

La durata di validità dello SMA è per ora limitata a due anni, ma le parti contraenti potranno decidere di prolungarla. L’Accordo èapplicato temporaneamente a partire dal 1° gennaio 2021.

Per l’accesso sono previsti diversi visti, il “Temporary Worker - International Agreement Visa (Tier 5)” o lo Standard Visitor Visa. Per determinate attività commerciali della durata di fino 6 mesi non è richiesto nessun visto:

  • Per l’accesso in qualità di “Contractual Service Supplier” (=fornitore di servizi contrattuali) o “Independent Professional” (=indipendente) sotto lo SMA richiesto un visto “Temporary Worker - International Agreement Visa (Tier 5)”. Qui trovate le informazioni in merito.
  • Per determinate attività commerciali è sufficiente uno “Standard Visitor Visa”. Qui trovate l’elenco delle attività che richiedono tale visto.
  • Per determinate attività commerciale non è richiesto alcun visto. Qui trovate l’elenco delle attività che non richiedono il visto.

Su gov.uk è a disposizione il tool “Check if you need a Visa.

Download e link

Siete pronti? La nostra lista di controllo vi potrà aiutare

A partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’unione doganale dell’Unione europea. Questa lista di controllo vi aiuta a verificare se vi siete preparati al meglio.

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Link e informazioni mirate fornite dalla SECO

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