1. AELS–Turchia
Con decisione 1/2017 del comitato misto il protocollo B viene modificato affinché vengano applicate le regole d’origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). La decisione è entrata in vigore il 1° dicembre 2019.
Ciò consente ora il cumulo diagonale tra Stati dell’AELS, UE, Turchia nonché Serbia e Macedonia del Nord.
Tuttavia, se il cumulo coinvolge contemporaneamente l’UE, la Turchia nonché la Serbia e/o la Macedonia del Nord, esso non è per ora possibile per le merci che non rientrano nell’unione doganale UE–Turchia. Nello specifico si tratta di:
- determinate merci del settore agricolo e
- determinati prodotti dei capitoli 26, 27, 72 e 73 del Sistema armonizzato (vedi Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio – protocollo n. 1 relativo alle norme di origine > allegato I).
Questa limitazione non si applica ad altre combinazioni per il cumulo diagonale, per esempio Stati dell’AELS/EU/Turchia.
2. AELS–Serbia
Con decisione 1/2018 del comitato misto il protocollo B viene modificato affinché vengano applicate le regole d’origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).
La decisione è entrata in vigore il 1° dicembre 2020 e non comporta modifiche materiali.