Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il controllo comprende almeno un controllo documentale sistematico, un controllo di identità per campionamento (ispezione visiva volta ad accertamento che certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con etichettatura e contenuto della partita.) e, se del caso, un controllo fisico (art. 16 comma 1).
Novità
«Nulla Osta» Sanitario per l’esportazione di alimenti d’origine vegetale in Italia
14 Giu 2017 10:16
Ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, gli alimenti vegetali (di origine non animale) provenienti da Paesi extra-UE, inclusa la Svizzera, devono essere sottoposti a controllo igienico-sanitario all’ingresso sul territorio comunitario.
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