Note legali

Condizioni generali d’affari

Condizioni generali d’affari per servizi di consulenza, informazione, manifestazioni, fiere e locazioni.

Condizioni generali d’affari

1. Ambito di validità

Le presenti condizioni generali d’affari per servizi di consulenza, informazione, manifestazioni e fiere (CGA) trovano applicazione in tutti i servizi di consulenza e di informazione resi a livello commerciale da Switzerland Global Enterprise tramite i suoi punti di appoggio e in cooperazione con i suoi partner di rete a livello nazionale e internazionale, nonché nella partecipazione a manifestazioni e fiere organizzate da o in collaborazione con Switzerland Global Enterprise (partecipazione svizzera a fiere internazionali e ad altre attività ufficiali comuni dell’economia svizzera nonché esposizioni svizzere all’estero). Inoltre, le CGA valgono per la locazione di locali per corsi di formazione, conferenze ed esposizioni (qui di seguito: locali) da parte di Switzerland Global Enterprise o uno dei suoi punti d’appoggio. Le CGA costituiscono parte integrante di ogni rapporto giuridico sussistente tra Switzerland Global Enterprise oppure i suoi partner di rete e il cliente (con cui si intendono in particolare committenti, mandatari e locatari oppure espositori), in particolare anche di ogni possibile offerta presentata al cliente nel paese di destinazione.

2. Offerta e conclusione del contratto 

2.1 I contratti per servizi di consulenza e di informazione nonché per la locazione di locali da parte di Switzerland Global Enterprise sono considerati stipulati quando la conferma di accettazione da parte del cliente perviene in forma scritta a Switzerland Global Enterprise entro il termine di accettazione. Le offerte che non contengono un termine di accettazione non sono vincolanti.

2.2 Nel caso di partecipazione a una manifestazione/fiera l’iscrizione deve pervenire in forma scritta a Switzerland Global Enterprise entro il termine di iscrizione indicato nei documenti di partecipazione. Un’iscrizione pervenuta puntualmente non rappresenta il fondamento di alcun diritto alla partecipazione o a una determinata dimensione o posizione dello stand assegnato. Le iscrizioni che pervengono in ritardo possono essere considerate solo se possibile (punto 7.1). Il contratto è considerato concluso solo con la conferma scritta dell’iscrizione da parte di Switzerland Global Enterprise.

3. Prezzi e tariffe 

3.1 Per servizi di consulenza e di informazione vale il prezzo offerto individualmente e normalmente per iscritto relativo alla prestazione di Switzerland Global Enterprise. Questo prezzo include tutte le prestazioni definite, incluse quelle che devono essere fornite da subappaltatori e/o subconsulenti. Le prestazioni non specificae nell’offerta sono fatturate separatamente (cfr. punto 6).

3.2 Anche per la locazione di locali vale il prezzo offerto individualmente e normalmente per iscritto relativo alla prestazione di Switzerland Global Enterprise. Le bevande sono fornite da Switzerland Global Enterprise. Aperitivi e pasti sono ordinati da Switzerland Global Enterprise presso un servizio di catering esterno. Il responsabile della manifestazione può incaricare direttamente un terzo del servizio di catering previa autorizzazione di Switzerland Global Enterprise. In questo caso Switzerland Global Enterprise ha diritto a una quota per il servizio e a un diritto di tappo.

3.3 Per la partecipazione a una manifestazione/fiera vale il prezzo indicato nei documenti di partecipazione. Con la conclusione del contratto sono dovute la quota di iscrizione e la percentuale del prezzo di partecipazione riportate nei documenti di partecipazione.

3.4 Per pubblicazioni con blocco dei prezzi che sono distribuite da Switzerland Global Enterprise vale il prezzo indicato nel listino.

4. Condizioni di pagamento

Generali

4.1 Gli importi delle fatture (quote di iscrizione e di partecipazione, commissioni ecc.) devono essere generalmente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Trascorso tale termine sono dovuti interessi di mora pari al 5%.

4.2 Le modalità di pagamento per gli importi delle fatture possono essere stabilite in modo più dettagliato e anche diverso da quanto riportato nelle CGA sia per i contratti relativi a servizi di consulenza o di informazione che nei documenti di partecipazione a fiere nonché nei contratti di locazione di locali. In particolare, per ogni tipo di rapporto contrattuale Switzerland Global Enterprise può porre come condizione all’esecuzione della prestazione il pagamento di un acconto.

4.3 Se il cliente cade in mora nel pagamento, Switzerland Global Enterprise ha il diritto di rescindere il contratto senza preavviso e di far valere diritti di risarcimento dei danni.

Particolari per partecipazione a manifestazioni/fiere

4.4 La quota di partecipazione deve essere stata versata nella sua totalità entro quattro settimane dall’inizio della manifestazione/fiera, in caso contrario il cliente non è autorizzato a partecipare.

4.5 I partecipanti all’evento prendono atto che in tale occasione verranno eseguite riprese fotografiche e cinematografiche a scopo di documentazione e di pubblicità e accettano di potere essere riconosciuti nelle riprese.

4.6 Se l’espositore cade in mora nel pagamento e Switzerland Global Enterprise rescinde il contratto senza preavviso (punto 4.3), la quota di iscrizione e il prezzo di partecipazione concordato devono essere pagati come penale.

4.7 I costi per prestazioni accessorie (punto 7.2) sono fatturati da Switzerland Global Enterprise al termine della manifestazione e devono altresì essere pagati entro 30 giorni.

4.8 È esclusa una regolazione di crediti in contropartita del cliente con crediti di Switzerland Global Enterprise.

5. Prescrizioni/standard di qualità e norme di comportamento etiche nel paese di destinazione 

5.1 Nel caso di una prestazione da fornire all’estero e in assenza di altri accordi scritti con Switzerland Global Enterprise, il cliente deve comunicare per iscritto a Switzerland Global Enterprise, al più tardi al momento dell’accettazione dell’offerta oppure con l’iscrizione, tutte le norme e le prescrizioni legali, amministrative e di altro tipo necessarie all’esecuzione della prestazione.

5.2 Switzerland Global Enterprise mira sempre a garantire un elevato standard di qualità nell’esecuzione della prestazione. A questo scopo sono effettuati controlli periodici dei propri partner a livello nazionale e internazionale.

5.3 Switzerland Global Enterprise raccomanda alle imprese attive a livello internazionale di comportarsi in modo eticamente corretto durante le operazioni all’estero e in particolare di rispettare le norme e i codici di comportamento del caso (per esempio standard sociali e ambientali, astensione da pratiche di corruzione ecc.). Solo un comportamento eticamente corretto crea fiducia e quindi la base per avere successo nei mercati esteri. Su richiesta, Switzerland Global Enterprise consiglia i suoi clienti su comportamenti aziendali eticamente corretti ai sensi del «Global Compact» e dello «Swiss Code of Ethics».

6. Consegna/modifiche/mora/revoca

Servizi di consulenza e di informazione

6.1 L’esecuzione di prestazioni di consulenza e di informazione avviene secondo le condizioni quadro stabilite nell’offerta oppure nella presentazione.

6.2 Se in un momento successivo all’assegnazione dell’ordine il committente dovesse esternare desideri di modifiche e/o di aggiunte, Switzerland Global Enterprise prepara un’apposita offerta scritta. Le prestazioni offerte posteriormente sono eseguite dopo conferma scritta e il versamento di un eventuale anticipo (supplementare) da parte del cliente. Switzerland Global Enterprise presenterà previamente al cliente un’offerta complementare in forma scritta per prestazioni che ritiene necessarie nel quadro del suo mandato (per esempio la pubblicazione di inserzioni, l’acquisto di elenchi).

6.3 Se il cliente revoca l’ordine, Switzerland Global Enterprise ha diritto al compenso per le prestazioni fornite fino al momento della presa di conoscenza da parte di Switzerland Global Enterprise della revoca. La revoca deve avvenire in forma scritta (lettera, fax). Una revoca tramite e-mail non è sufficiente. Se la revoca avviene a tempo indebito, a Switzerland Global Enterprise spettano i diritti di risarcimento dei danni previsti per legge.

6.4 Switzerland Global Enterprise non è responsabile per ritardi nella consegna che si sono verificati senza sua colpa. Se avviene un ritardo nella consegna di cui è responsabile Switzerland Global Enterprise, il cliente si impegna a concedere in forma scritta a Switzerland Global Enterprise un periodo supplementare di 60 giorni prima di poter rescindere il contratto. Sono esclusi diritti di risarcimento dei danni, in particolare anche eventuali diritti derivanti da danni indiretti nella misura in cui ciò è legalmente permesso (punto 13.3).

Partecipazione a manifestazioni/fiere

6.5 Se dopo la conclusione del contratto un espositore rinuncia alla partecipazione o riduce la partecipazione concordata originariamente, rimangono dovuti la quota d’iscrizione e il prezzo pieno di partecipazione per le prestazioni fondamentali – con riserva delle limitazioni riportate al punto 6.6 – e inoltre un risarcimento per le spese già sostenute da Switzerland Global Enterprise per le prestazioni accessorie (punto 7.2).

6.6 Una revoca del contratto da parte dell’espositore è valida solo in forma scritta (lettera, fax). Una revoca tramite e-mail non è sufficiente. Nel caso di revoca tempestiva in forma scritta sono garantite le seguenti riduzioni del prezzo di partecipazione:
- se essa è ricevuta entro sei mesi dall’inizio della manifestazione: riduzione del 30%;
- se essa è ricevuta entro quattro mesi dall’inizio della manifestazione: riduzione del 10%.
Se l’espositore revoca la sua iscrizione meno di quattro mesi prima della manifestazione, egli deve corrispondere il prezzo pieno di partecipazione e l’intera quota d’iscrizione. Se l’espositore presenta un espositore sostitutivo adeguato che accetti lo stesso contratto alle stesse condizioni, l’espositore originario è liberato dal pagamento del prezzo di partecipazione che è assunto dall’espositore sostitutivo. La quota d’iscrizione e ulteriori spese sostenute da Switzerland Global Enterprise devono in ogni caso essere corrisposte. La quota d’iscrizione è riscossa anche presso l’espositore sostitutivo.

6.7 Switzerland Global Enterprise può effettuare in ogni momento riduzioni della superficie dello stand o uno spostamento dell’ubicazione (punto 7.1). In questo caso l’espositore ha il diritto di rescindere in forma scritta il rapporto contrattuale entro una settimana dalla ricezione della comunicazione di tale modifica qualora essa pregiudicasse le sue esigenze in maniera inaccettabile. Se lo svantaggio è accettabile, l’espositore può comunque rescindere il rapporto contrattuale, ma a titolo oneroso. Le spese che derivano da tale revoca sono calcolate in modo analogo a quanto avviene al punto 6.6.

6.8 Se la prevista partecipazione a una fiera non può essere realizzata, il partecipante iscritto non ha diritto a risarcimento per eventuali affari che avrebbe potuto concludere durante la fiera.

Partecipazione ad eventi

6.9 Il partecipante prende atto che il programma può subire variazioni in qualsiasi momento, ed è escluso dal diritto di annullamento dellʼiscrizione o dal rimborso (parziale) dei costi. La persona iscritta/partecipante, impossibilitata a prendere parte a un evento, può essere sostituita da una persona terza, senza che ciò comporti il pagamento di spese aggiuntive.
Valgono le seguenti condizioni di annullamento:

  • Annullamento dellʼiscrizione entro 30 giorni dallʼevento: gratuito.
  • Annullamento dellʼiscrizione da 29 a 10 giorni prima dellʼevento: pagamento del 50% del prezzo totale.
  • Annullamento dellʼiscrizione a meno di 10 giorni dallʼevento: pagamento del 100% del prezzo totale.

Locazione di locali

6.10 Una revoca del contratto da parte di un locatario sulla base di motivi che non rientrano nell’ambito di responsabilità di Switzerland Global Enterprise è valida solo in forma scritta (lettera, fax). Una revoca tramite e-mail non è sufficiente. Nel caso di revoca tempestiva in forma scritta sono addebitati i seguenti costi se i locali non possono essere affittati ad altri:

  • nel caso di revoca entro 20 giorni lavorativi prima della manifestazione prevista: riduzione del 100% della prestazione concordata;
  • nel caso di revoca tra 19 e 6 giorni lavorativi prima della manifestazione prevista: riduzione del 25% della prestazione concordata;
  • nel caso di revoca entro 5 giorni lavorativi prima della manifestazione prevista: nessuna riduzione.

7. Condizioni speciali per la partecipazione a manifestazioni/fiere

Prestazioni di Switzerland Global Enterprise

7.1 Prestazioni di base: assumendosi l’incarico dell’organizzazione Switzerland Global Enterprise si impegna a offrire al cliente i migliori presupposti per la sua partecipazione alla fiera e di prendere tutti i provvedimenti necessari per organizzare una manifestazione unitaria e degna della nomea di cui gode la Svizzera. Nel prezzo delle prestazioni fondamentali (prezzo di partecipazione) sono compresi la locazione della superficie espositiva e le prestazioni riportate nei documenti di partecipazione.
Switzerland Global Enterprise è il solo committente nei confronti di terzi per le prestazioni di base. Switzerland Global Enterprise definisce l’assegnazione dell’ubicazione e della superficie dello stand in collaborazione con la direzione della fiera. Switzerland Global Enterprise cerca di rispettare i desideri degli espositori in relazione al posizionamento. L’eventuale accettazione della posizione e della dimensione della superficie espositiva non istituisce alcun diritto legale. Switzerland Global Enterprise si riserva il diritto di assegnare all’espositore uno stand in una posizione diversa da quella indicata nella conferma, di modificare le dimensioni della superficie espositiva (per esempio nel caso di sottoscrizione eccedente), di spostare o di chiudere entrate e uscite alla zona fieristica e alle hall o di intraprendere altre modifiche costruttive se ritiene che circostanze particolari impongano tali misure.

7.2 Prestazioni accessorie: salvo altri accordi tutte le prestazioni che non sono comprese nelle prestazioni di base sono conteggiate separatamente come prestazioni accessorie, incluse le spese di amministrazione. Come prestazioni accessorie sono considerate in particolare ulteriori strutture e mobili, collegamenti, installazioni e costi di esercizio per elettricità e per telecomunicazioni, acqua, aria compressa, gas ecc. nonché prestazioni come ulteriori tessere espositori, biglietti per il parcheggio ecc.

Obblighi dell’espositore

7.3 Le direttive e i regolamenti applicati dalla direzione fieristica sono vincolanti per ogni espositore. Spetta al responsabile di progetto di Switzerland Global Enterprise o al suo rappresentante di farli rispettare. Switzerland Global Enterprise o i terzi da essa incaricati rappresentano gli interessi degli espositori svizzeri nei confronti della direzione fieristica.

7.4 La progettazione e l’impiego della superficie affittata devono adeguarsi alla struttura generale. L’espositore deve rispettare le relative istruzioni di Switzerland Global Enterprise o della direzione fieristica. Per la progettazione e l’esecuzione degli stand valgono anche secondariamente le direttive e le istruzioni di Switzerland Global Enterprise.

7.5 L’espositore si impegna a completare il suo stand espositivo entro l’apertura della fiera. L’espositore ha l’obbligo di occuparsi del suo stand durante gli orari di apertura della manifestazione, di esporvi gli articoli specifici e di iniziare a smontare lo stand solo dopo il termine dell’esposizione.

7.6 Ogni tipo di esibizione o azioni speciali (per esempio dimostrazioni rumorose o che disturbano in altro modo, vendita o distribuzione di merce gratuita) necessitano dell’espressa autorizzazione da parte di Switzerland Global Enterprise. Molestie visive o acustiche degli stand vicini oppure ostacoli sulle superfici dello stand e sui passaggi non sono consentiti. Nel caso di trasgressione Switzerland Global Enterprise ha il diritto a proprio giudizio di vietare presentazioni moleste o che possano essere d’intralcio, e nel caso di una rinnovata trasgressione di disdire senza preavviso il contratto di locazione dello stand.

7.7 L’impiego di assistenti locali, interpreti ecc. è di norma a cura di ogni espositore ma può anche avvenire tramite Switzerland Global Enterprise su richiesta e a carico dell’espositore. Ogni espositore è responsabile del fatto che ogni persona da lui impiegata nel quadro della manifestazione disponga dei documenti e dei permessi necessari.

Trasporto, assicurazione e misure di sicurezza

7.8 Salvo accordi diversi, l’imballaggio, il trasporto alla e dalla manifestazione, le operazioni doganali, lo stoccaggio e l’assicurazione della merce esposta e dell’imballaggio vuoto di ritorno sono di responsabilità di ogni singolo espositore.

7.9 La partecipazione non comprende alcuna copertura assicurativa. La conclusione di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni, contro le malattie, contro i danni materiali, di rimpatrio ecc. è a carico di ogni singolo espositore. Anche se in singoli casi Switzerland Global Enterprise prescrive come unici responsabili uno spedizioniere, una compagnia di assicurazioni o un agente di collegamento per una qualunque attività, i rapporti giuridici si orientano solo agli accordi presi tra gli espositori e la parte contrattuale. Switzerland Global Enterprise è in tal caso solo mediatore. Se Switzerland Global Enterprise fornisce garanzie a favore degli espositori nei confronti delle autorità per consentire l’introduzione di beni, l’espositore si impegna a rispettare le relative direttive e a non provocare danni a Switzerland Global Enterprise.

8. Condizioni speciali per la locazione di locali

8.1 I locali riservati per i convegni sono a disposizione di chi intende usarli da lunedì a giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Un loro uso oltre il periodo di tempo concordato necessita di previo accordo con Switzerland Global Enterprise.

8.2 L’organizzatore della manifestazione si assume la responsabilità per l’impiego a norma delle disposizioni di legge e delle norme anti-incendio del materiale decorativo.

8.3 L’organizzatore della manifestazione è responsabile per le perdite e i danni provocati da lui, dai suoi ausiliari e dai partecipanti alla manifestazione. Switzerland Global Enterprise non si assume alcuna responsabilità per perdite, furti o danni degli oggetti portati con sé dall’organizzatore della manifestazione.

8.4 Le anomalie ai dispositivi tecnici o di altro genere messi a disposizione da Switzerland Global Enterprise sono eliminate subito dal personale tecnico. Tali anomalie non danno diritto a una riduzione del prezzo.

9. Riserva di proprietà

Switzerland Global Enterprise si riserva la proprietà dei materiali e dei diritti da essa forniti fino al loro completo pagamento. Il cliente ha l’obbligo di prendere tutte le misure necessarie alla tutela della proprietà di Switzerland Global Enterprise.

10. Protezione dei dati e concorrenza leale

10.1 I dati dei clienti che sono necessari per i servizi di consulenza, di informazione, manifestazioni e fiere sono registrati, elaborati per il fine contrattuale e per ricerche di mercato interne da Switzerland Global Enterprise, dai suoi punti d’appoggio e dai partner di rete che collaborano con essa a livello nazionale e internazionale. Il cliente si dichiara d’accordo che i suoi dati possono essere trasmessi a terzi. Tali dati vengono impiegati solo per l’esecuzione delle prestazioni desiderate. Ogni persona di cui vengono raccolti i dati ha il diritto di chiedere quali dei suoi dati sono elaborati. Ogni persona può richiedere la correzione dei dati o la propria cancellazione dal registro dei dati. A questo fine può rivolgersi a data@s-ge.com. I dati sul cliente comprendono informazioni quali nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail. Ne sono interessate sia persone fisiche che giuridiche.

10.2 Il cliente si dichiara d’accordo a essere informato per lettera, per telefono o tramite altri mezzi di telecomunicazione durante il rapporto contrattuale o dopo il suo termine sulle attività economiche proprie o generali da Switzerland Global Enterprise, dai suoi punti d’appoggio e dai partner di rete che collaborano con Switzerland Global Enterprise a livello nazionale o internazionale. In tal caso Switzerland Global Enterprise rispetta le regolamentazioni legali della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e di altre leggi straniere equivalenti. I dati dei clienti che sono necessari per il disbrigo delle operazioni commerciali sono registrati, elaborati per il fine contrattuale e per ricerche di mercato interne da Switzerland Global Enterprise, dai suoi punti d’appoggio e dai partner di rete che collaborano con Switzerland Global Enterprise a livello nazionale e internazionale. Il cliente si dichiara d’accordo che questi dati sui clienti siano trasmessi a terzi.

11. Diritto d’autore

Il diritto d’autore e tutti gli altri diritti immateriali sulle prestazioni fornite da Switzerland Global Enterprise nel quadro dei suoi servizi di consulenza, di informazione e manifestazioni spettano a Switzerland Global Enterprise.

12. Trasferibilità/partecipazione di terzi

12.1 Nel quadro dell’esecuzione di prestazioni di consulenza e di informazione, Switzerland Global Enterprise può impiegare o richiedere la collaborazione di altre persone, in particolare dei partner di rete.

12.2 Durante la partecipazione a manifestazioni/fiere, la partecipazione di co-espositori sulla stessa superficie affittata a un espositore necessita dell’autorizzazione scritta di Switzerland Global Enterprise e di un’ulteriore iscrizione. Come co-espositori sono considerati partecipanti che si presentino allo stand di un espositore in una qualunque forma, cioè con scritte, merce esposta o una registrazione nel catalogo fieristico. Per ogni co-espositore è calcolata una quota di iscrizione separata. L’espositore, se opera con co-espositori, è responsabile nei confronti di Switzerland Global Enterprise del rispetto delle presenti condizioni contrattuali, di tutti i tipi di convenzioni particolari e per tutti gli eventuali danni causati dal co-espositore. La presentazione di merce straniera o di concessionari di imprese svizzere necessita dell’autorizzazione di Switzerland Global Enterprise.

13. Garanzia e responsabilità

13.1 Switzerland Global Enterprise fornisce le sue prestazioni con la cura propria del settore e in modo coscienzioso. Switzerland Global Enterprise non è responsabile per eventi su cui essa oppure le persone che collaborano con essa non possono avere alcun influsso. In questo caso Switzerland Global Enterprise ha il diritto di rescindere il contratto senza corrispondere una compensazione e, nel caso la responsabilità ricada sull’altra parte contrattuale, di richiedere il risarcimento dei danni.

Servizi di consulenza e di informazione

13.2 Switzerland Global Enterprise non rilascia alcuna garanzia di successo. In particolare, Switzerland Global Enterprise non garantisce di poter trovare un partner commerciale o che il cliente abbia il successo sperato nel mercato. Switzerland Global Enterprise non risponde dell’inadempimento o dell’adempimento inadeguato di prestazioni da parte dei suoi partner di rete. In questi casi, il cliente deve rivolgersi direttamente al partner di rete. Su richiesta, Switzerland Global Enterprise comunica al cliente se si tratta di prestazioni proprie o altrui. Se il cliente fa valere dei diritti nei confronti delle prestazioni di terzi, Switzerland Global Enterprise gli comunica il nome e l’indirizzo del partner di rete per consentirgli di far valere tali diritti.

13.3 È esclusa qualunque responsabilità per eventuali danni che il cliente possa subire, in particolare se non si riscontrano i successi sperati, per un adempimento inadeguato, per ritardi nella consegna o per danni indiretti (cfr. anche punto 6.4) salvo disposizioni legali applicabili.

Partecipazione a manifestazioni/fiere

13.4 Switzerland Global Enterprise non risponde di ritardi nella consegna di merce da esporre, di sostegno insufficiente da parte delle rappresentanze di aziende svizzere sul posto, di furti o danneggiamenti di merce esposta e di altri effetti, di eventi dovuti a cause di forza maggiore, di confisca da parte delle autorità ecc.

13.5 Switzerland Global Enterprise esclude la responsabilità per svantaggi e danni che possano derivare all’espositore dal suo comportamento non conforme al contratto. Switzerland Global Enterprise è responsabile nei confronti dell’espositore per danni indiretti provatamente premeditati o riconducibili a colpa grave da parte di Switzerland Global Enterprise oppure delle sue parti contrattuali (installatori degli stand, direzione fieristica, grafici ecc.). È esclusa qualunque altra forma di responsabilità da parte di Switzerland Global Enterprise.

13.6 Switzerland Global Enterprise non è responsabile se la realizzazione di una manifestazione o la partecipazione prevista non avviene a causa di motivi imprevedibili e impellenti. Le spese fino a quel momento sostenute per le prestazioni di base sono parzialmente addebitate agli espositori iscrittisi. Le spese per le prestazioni accessorie sono addebitate singolarmente agli espositori.

13.7 Switzerland Global Enterprise non risponde nei confronti dell’espositore per qualunque tipo di conseguenze che derivino dalla posizione o dall’ambiente dello stand.

13.8 L’organizzatore della manifestazione si riserva il diritto di effettuare in ogni momento modifiche al programma della manifestazione senza che i partecipanti possano rivendicare riduzioni di prezzo.

13.9 Se una manifestazione è annullata oppure non può essere realizzata, Switzerland Global Enterprise o l’organizzatore della manifestazione non rispondono dei costi o degli svantaggi che derivano ai partecipanti in connessione con la prevista partecipazione alla manifestazione stessa.

14. Diritto applicabile

Nella misura in cui queste CGA non contengano alcuna disposizione o disposizioni diverse, i rapporti giuridici sussistenti tra le parti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

15. Foro competente 

Foro competente esclusivo per il rapporto giuridico sussistente tra le parti è Zurigo.

Zurigo, 2007

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