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Domande accordo di libero scambio con la Cina

Le domande frequenti sugli accordi di libero scambio con la Cina e il CCG.

Domande accordo di libero scambio con la Cina
Domande accordo di libero scambio con la Cina

ALS Cina: in vigore dal 1° luglio 2014.

Quale prova viene riconosciuta per il trasporto diretto dalla Cina?

La lettera di trasporto aereo (AWB) viene riconosciuta come prova per invii concernenti esclusivamente il traffico aereo.
 
Per invii spediti via mare da un porto nell’UE con un documento di trasporto Svizzera-Cina, il documento di trasporto vale come prova se copre l’intero trasporto dal porto nell’UE al luogo di destinazione in Cina. Questo vale anche se la merce viene scaricata ad Hong Kong o a Macao e da lì viene trasportata in Cina.
 
Per invii con più di un documento di trasporto per il tragitto Svizzera-Cina valgono le disposizioni in vigore finora, ovvero gli esportatori autorizzati non devono presentare un “Non-Manipulation Certificate”, tuttavia il documento commerciale con la dichiarazione d’origine deve essere completato con le indicazioni supplementari. Vedere la circolare dell’Amministrazione federale delle dogane: Accordo di libero scambio Svizzera-Cina Trasporto diretto (aggiornamento stato: 28.1.2016).
 
Gli esportatori non autorizzati devono presentare un “Non-Manipulation Certificate”.

Da quando posso importare i miei prodotti esenti da dazio in Cina?

L’eliminazione dei dazi in Cina avviene gradualmente, la classificazione viene fissata in base alla voce di tariffa. Alcune merci sono esenti da dazi sin da subito, per altre ci vorranno tra i 5 e i 10 anni, per singoli prodotti addirittura tra i 12 e 15 anni. La prima eliminazione dei dazi si è verificata il 1° luglio 2014, data dell’entrata in vigore dell’accordo. Il prossimo passo per l’eliminazione dei dazi sarà il 1° gennaio 2015, ecc. fino alla rispettiva conclusione.

Le tariffe doganali preferenziali in vigore sono consultabili su la banca di dati doganale.

Dove trovo le regole della lista per l’accordo di libero scambio?

Prima dell'entrata in vigore le regole della lista si trovavano nell’allegato II “Product-Specific Rules” dei testi dell’accordo. Ora sono consultabili come di consueto in TaresLa tariffa doganale svizzera è disponibile gratuitamente on-line dal 3 maggio 2004 al sito www.tares.ch. Tares, oltre alla tariffa doganale svizzera, contiene anche note esplicative relative alla tariffa doganale e decreti relativi alla classificazione delle merci. L'offerta viene completata da diverse funzioni di ricerca e da numerosi link a circolari, contingenti doganali e tassi di cambio., nonché nel documento di servizio D.30 dell’Amministrazione federale delle dogane.

I termini chiave in breve:

  • WO (Wholly obtained) =  interamente ottenuto in Svizzera o in Cina (prodotto originario)
  • CC (Change of Chapter) = cambiamento (salto) di voce a livello di capitolo (voce SA a due cifre)
  • CTH (Change of Tariff Heading) = cambiamento (salto) di voce nel numero (voce SA a quattro cifre)
  • CTSH (Change of Tariff Subheading) = cambiamento di voce a livello di sottovoce (voce SA a 6 cifre)
  • VNM% (maximum percentage of the value of non-originating materials) = regola della lista definita sulla base del valore (percentuale massima del valore delle materie prime utilizzate senza origine preferenziale Svizzera/Cina)

Esiste una tolleranza generale del 10% del valore franco fabbrica per WO, CC, CTH e CTSH.

Siamo esportatori autorizzati (EA), a che cosa dobbiamo prestare attenzione con il nuovo accordo con la Cina?

Il tenore della dichiarazione d’origine su fattura differisce da quello previsto dagli altri accordi e deve essere ripreso in modo invariato. La dichiarazione deve essere redatta obbligatoriamente in inglese. Quale “registration No.” deve essere indicato il numero dell’autorizzazione EA senza le cifre relative all’anno. Inoltre, serve un numero di serie a 23 cifre. Per la dichiarazione d’origine è prevista altresì una trasmissione elettronica. È possibile trovare maggiori informazioni sullo scambio di dati EA sul sito internet dell’Amministrazione federale delle dogane: Esportatore autorizzato.

Per un valore di merce inferiore posso, in qualità di esportatore non autorizzato, allestire una dichiarazione d’origine su fattura come avviene per altri accordi?

No, in base all’accordo con la Cina, soltanto gli esportatori autorizzati possono emettere una dichiarazione d’origine su fattura. Tutti gli altri esportatori devono utilizzare lo speciale certificato di circolazione delle merci EUR.1 CN.

Oltre alla voce di tariffa e alla descrizione della merce, nel campo 8 dell’EUR.1 CN devono essere dichiarate informazioni supplementari sul criterio d’origine, quali:

  • WO = interamente ottenuto in Svizzera o in Cina (prodotto originario)
  • WP = prodotto esclusivamente con materie originarie della Svizzera o della Cina
  • PSR = merce fabbricata con materie prime di origine non preferenziale, che soddisfa le regole della lista specifiche del prodotto

 

L’accordo vale anche per importazioni in Svizzera?

Sì, dal punto di vista svizzero (dunque per l’importazione in Svizzera) la maggior parte dei dazi saranno abbassati allo 0% a partire dall’entrata in vigore. Non è più necessario il modulo A, che quindi a partire dal 1° luglio 2014 non viene più utilizzato per l’importazione.

Quanto dura il termine per l’imposizione provvisoria (importazioni in Svizzera)?

Se al momento della dichiarazione doganale nessuna prova dell’origine è valida, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può chiedere lo sdoganamento provvisorio per merci contemplate dall’accordo. Secondo la prassi amministrativa applicata agli accordi di libero scambio, la prova dell’origine dev’essere presentata entro 2 mesi (termine di validità imposizione provvisoria; la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può inoltre e prima della scadenza presentare una domanda di proroga scritta e giustificata).

Con l’accordo di libero scambio è possibile anche un cumulo?

L’accordo ha una validità bilaterale tra la Svizzera e la Cina. Non può perciò essere cumulato con altri Stati AELS o con altri Paesi. In tal senso, ad esempio, merci importate a condizioni favorevoli dalla Cina non possono essere riesportate a titolo preferenziale nell’UE senza una lavorazione sufficiente.

Muss der Ursprungsnachweis beim FHA Schweiz – China zwingend auf der Rechnung angebracht werden?

Nein. Die Ursprungserklärung kann auch bei diesem FHA auf einem anderen Handelsdokument als der Rechnung angebracht werden. In diesem Fall muss das alternative Handelspapier im EACN hochgeladen werden. Wichtig ist, dass die Ware direkt geliefert wird. (Direktversandbestimmungen).

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