Quale primo punto di contatto, il team di ExportHelp vi offre tutte le informazioni di base per domande di natura tecnica legate all’export.
Domande più frequenti nell’export
Avete domande in merito alle questioni doganali, all’IVA o alle denominazioni di origine?
Per poter chiedere il rimborso dell’IVA all’importazione in quanto azienda svizzera è necessario innanzitutto essere registrati nel Paese di destinazione. Ciò comporta tuttavia anche alcuni obblighi.
Se l’importatore è un’azienda, bisognerebbe pertanto rinunciare possibilmente alla clausola DDP o integrarla con l’appendice “non tassato”. In questo caso l’importatore rimane debitore dell’IVA all’importazione e può pertanto richiederne la restituzione senza alcun problema. Trovate ulteriori informazioni anche nel nostro dossier imposta sul valore aggiunto.
Questo tipo di operazioni commerciali «a catena» con l’UE è più complicato di quanto si possa pensare, proprio per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto. Per analizzare tali operazioni bisogna sempre guardare agli Incoterms utilizzati e vedere se si tratta di una fornitura o di un ritiro. In base a tali distinzioni, la fornitura risulta quindi essere imponibile nel paese di destinazione o in quello di partenza; solitamente, ciò ha come conseguenza l’obbligo di farsi registrare per l’IVA in uno degli Stati membri dell’UE. Noi consigliamo innanzitutto di rivolgersi a un esperto in materia di IVA.
Trovate ulteriori informazioni nel nostro dossier imposta sul valore aggiunto.
Affinché le merci possano essere importate nel Paese di destinazione in regime preferenziale, è necessario che siano soddisfatti anche i seguenti requisiti:
- Esiste un accordo di libero scambio tra i due Stati.
- Le merci rientrano nelle regole d’origine concordate nell’accordo di libero scambio.
- È presente una dichiarazione d’origine, per esempio un certificato di circolazione delle merci EUR 1 oppure una dichiarazione d’origine su un documento commerciale.
- L’invio avviene tra i due Stati contraenti (regola della spedizione diretta).
Informazioni sull’origine e sulle prove dell’origine sono disponibili qui.
Può verificarsi che, nonostante gli accordi di libero scambio esistenti, non tutte le merci siano esenti dai dazi doganali al 100%.
Per conoscere l’aliquota doganale applicata alle vostre merci nel Paese di destinazione consultate la nostra banca dati doganale gratuita.
«Made in Switzerland» così come «Swiss Made» sono indicazioni di provenienza per il cui utilizzo esistono regole specifiche. La designazione «Swiss Made» su un prodotto non ha però niente a che vedere con l’origine ai sensi degli accordi di libero scambio. Per ottenere una franchigia doganale è sempre necessario un certificato di circolazione delle merci oppure una dichiarazione di origine.
Le regole per l’utilizzo del marchio «Svizzera» sono molto diverse dalle regole dell’origine degli accordi di libero scambio. È importante non confondere le due cose.
Altre informazioni in materia di Swissness sono disponibili qui.
La certificazione elettronica e il certificato di valutazione della conformità “SABER” hanno sostituito nel 2019 il “Certificate of Conformity CoC”. Attraverso la piattaforma SABER è possibile espletare sia le dichiarazioni di prodotto (Product Certification of Conformity, PCoC) sia le dichiarazioni di conformità di spedizione (Shipment Certificate of Conformity, SCoC). La registrazione è a cura dell’importatore, che necessita eventualmente anche di informazioni e documenti dell’esportatore.
Informazioni dettagliate e un link ai video informativi sono disponibili qui.
Il valore della merce necessario per lo sdoganamento è composto dal valore di vendita al destinatario più i costi di trasporto, meno eventuali sconti. Pertanto, il valore della merce può essere diverso a seconda del prezzo di vendita concordato. In caso di spedizioni senza corrispettivo, il valore statistico della merce va dichiarato quando si varca il confine.
Affinché le merci utilizzate all’estero solo per un periodo limitato possano essere importate ed esportate in esenzione da tributi, è possibile utilizzare una delle seguenti procedure.
- Carnet ATA
- DDAT / esportazione temporanea
Si raccomanda tuttavia di controllare anticipatamente se, a livello di oneri e costi, convenga piuttosto un’esportazione definitiva con una successiva importazione normale.
Informazioni dettagliate sono disponibili nel nostro foglio informativo “Formalità doganali per l’esportazione temporanea”.
Se la durata non supera i 90 giorni feriali per anno civile, i cittadini godono della libera circolazione all’interno dell’UE. Il permesso di soggiorno è necessario solo qualora il periodo di distacco sia superiore a 90 giorni per anno civile.
Per ogni distacco di un collaboratore per ragioni professionali (p.es. anche per visitare una fiera) per un massimo di 24 mesi in un Paese UE è necessario presentare una dichiarazione di distacco (dichiarazione A1) presso la cassa di compensazione di competenza. La dichiarazione A1 è necessaria anche in caso di un incontro di lavoro di poche ore, per esempio in Germania.
Altre informazioni sul distacco dei lavoratori sono disponibili qui.
Maggiori informazioni sulla Brexit sono disponibili qui.
La clausola EXW è opportuna per motivi fondati. Per esempio quando viene addebitata l’IVA, viene effettuato un ritiro sul posto e in assenza di obblighi di autorizzazione. La clausola EXW è prevista per alcuni punti chiave per il mercato interno, per esempio per consegne intracomunitarie nell’UE, nell’area interamericana e in altre zone economiche regionali. La clausola a livello internazionale è pertanto molto più importante di quanto lo sia in Svizzera.