Dopo la ratifica dei singoli Paesi, il 1° giugno 2018 entra in vigore l’accordo di libero scambio tra l’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e le Filippine. A beneficiare di questo accordo sono in particolare i prodotti industriali e vari prodotti alimentari. Inoltre, l’accordo tratta diverse barriere commerciali tecniche, la tutela della proprietà intellettuale e la protezione degli investimenti.
Domande sull’accordo di libero scambio con le Filippine
Trovate qui i documenti e le domande più frequenti sull’accordo di libero scambio con le Filippine, in vigore dal 1° giugno 2018.
La riduzione dei dazi rispettivamente l’esenzione doganale avviene gradualmente per la maggior parte dei prodotti dei capitoli 25-97.
Con l’entrata in vigore dell’accordo la maggior parte dei dazi saranno eliminati in un un’unica fase. A partire dallo stesso momento, alle Filippine non saranno più concesse le preferenze doganali secondo il Sistema generalizzato di preferenze per Paesi in via di sviluppo.
Come prova dell’origine vale esclusivamente la dichiarazione d’origine. Può essere allestita dall’esportatore indipendentemente dal valore della merce. La dichiarazione d’origine deve essere redatta obbligatoriamente in inglese.
Le regole della lista che richiedono un cambiamento di posizione o di capitolo prevedono una tolleranza del 20% del valore franco fabbrica del prodotto per i materiali non originari.
Sono esclusi da questa tolleranza le regole della lista che prevedono un criterio di valore e i prodotti, per i quali è rivendicato lo stato come interamente ottenuto o prodotto.
È previsto il cumulo delle merci originarie tra i Paesi dell’AELS e le Filippine. Non è consentito il cumulo con merci di altri partner di libero scambio.
Questo accordo prevede la regola di non modificazione nel senso che le merci originarie importate devono essere le stesse come quelle esportate dalla parte contraente. Durante il trasporto tali merci non devono essere state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni vietate e devono essere permanentemente sotto vigilanza doganale.
«The exporter of the goods covered by this document (customs authorisation No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, the goods satisfy the Rules of Origin to be considered as originating under the PH-EFTA FTA (Country of Origin: ....................)
Place and Date
…………..………………..
Signature above the Printed Name
of the Authorised Signatory»
Negli ALS, la prassi amministrativa consueta prevede la consegna della prova dell’origine entro 2 mesi (termine di validità dell’imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di proroga scritta e motivata).
Circolare dell’UDSC in tedesco, francese, italiano e inglese
Il testo completo dell’accordo AELS-Filippine è disponibile in lingua inglese sul sito dell’AELS e a questo link.
I dazi preferenziali attualmente in vigore nonché le regole d’origine e della lista sono consultabili nella banca dati doganale al seguente link.
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