Essendo questa imposta accreditata a ogni livello, bisogna evitare l’accumulo d’imposte tramite la cosiddetta deduzione dell’imposta preventiva. L’importo dell’imposta versato per l’acquisto di prodotti e servizi che vengono successivamente trasformati, può essere dedotto dalle imposte risultanti dalla vendita. In tal senso, viene imposto soltanto il valore aggiunto realizzato dall’impresa. Nell’UE una parte di questi profitti è destinata alle casse dello Stato, mentre un’altra parte spetta all’UE. L’imposta è a carico del consumatore finale.
Per evitare che un’impresa che commercia a livello internazionale sia soggetta all’imposta nel proprio Paese in quello d’esportazione, esiste nell’UE un sistema di recupero attraverso cui le imprese vengono esonerate dalla doppia imposizione. Un’impresa svizzera è fondamentalmente assoggetta all’IVA in un Paese UE dal momento in cui genera il primo fatturato e deve dunque occuparsi autonomamente della registrazione presso l’autorità fiscale nel Paese di destinazione dell’Unione. Attualmente sono in corso sforzi nell’UE per raggiungere un’ulteriore armonizzazione e semplificazione della legislazione sull’IVA.
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