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Lista di controllo S-GE per chi inizia a esportare (prodotti)

Per sviluppare un business internazionale bisogna compiere diverse sfide. Con la lista di controllo di S-GE sarete preparati al meglio per compiere i primi passi verso l’internazionalizzazione. 
Inoltre, la lista di controllo offre input per l’esportazione di prodotti fisici e link contenenti ulteriori fonti informative.

Lista di controllo S-GE per chi inizia a esportare
1. Documenti fondamentali per l’esportazione

a)    Per ogni operazione di esportazione è necessaria almeno una fattura commerciale (o eventualmente una fattura pro forma). Le fatture commerciali valide devono contenere le seguenti informazioni minime:

  • nome e indirizzo dell’esportatore,
  • nome e indirizzo dell’importatore (il vostro partner di distribuzione, intermediario, cliente, ecc.),
  • indirizzo di consegna (se diverso da quello dell’importatore),
  • luogo e data di emissione,
  • pesi lordi e netti e dimensioni dei colli,
  • descrizione esatta della merce, preferibilmente con voce doganale (cfr. cap. 2),
  • quantità della merce, numero e tipo di imballaggi,
  • prezzo,
  • condizioni di consegna e di pagamento,
  • Paese di origine.

A seconda del Paese, sulla fattura commerciale possono essere richiesti specifici dati aggiuntivi. Anche il numero di fatture commerciali necessario e la lingua possono variare.

b)   Un altro documento fondamentale è la distinta dei colli ovvero la bolla di consegna.

c)    A seconda del Paese di destinazione e del genere delle merci, possono essere necessari ulteriori documenti come certificati o prove documentali di origine, autorizzazioni, conferme ufficiali o certificati d’analisi (vedere anche capitolo 9).

2. Voce doganale

La voce doganale è di fondamentale importanza, sia per le esportazioni, sia per le importazioni dei prodotti. Con questo numero viene classificata una merce. La voce doganale determina i dazi doganali e altre barriere tariffarie e non tariffarie al commercio.

Come la maggior parte delle tariffe doganali applicate nel mondo, anche la tariffa doganale svizzera si fonda sul “Sistema armonizzato internazionale (SA)”. È a questo SA che fanno riferimento le prime sei cifre delle voci doganali svizzere, composte complessivamente di otto cifre.

Le voci doganali svizzere sono consultabili all’indirizzo www.tares.ch. Ove necessario, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini procede a una determinazione vincolante della voce doganale.

Conoscendo la voce doganale, è possibile consultare i dazi di importazione applicati nel Paese di destinazione. Le tariffe doganali possono variare a seconda del Paese di origine, rispettivamente se la Svizzera ha sottoscritto o meno un accordo bilaterale di libero scambio nell’ambito dell’AELS.

A tal fine, Switzerland Global Enterprise mette a disposizione di tutte le imprese della Svizzera e del Liechtenstein l’accesso gratuito alla banca dati doganale. Nella banca dati è possibile consultare le tariffe doganali e altri dazi di importazione, le formalità previste per l’importazione e le regole di origine (ove esista un accordo di libero scambio).

3. Operazioni doganali

Nell’espletamento delle operazioni doganali generalmente il partner logistico o lo spedizioniere fornisce la sua assistenza. È però fondamentale che i dati comunicati al partner logistico siano corretti e completi. 

La dichiarazione di esportazione può essere compilata anche autonomamente, ricorrendo a un software aziendale interno (e-dec Esportazione), oppure all’applicazione online dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini “e-dec web”. L’autodichiarazione presuppone determinate conoscenze fondamentali.

Anche l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini punta sempre più sulla digitalizzazione e attualmente sta convertendo molte procedure in dichiarazioni digitali. Già oggi, ad esempio, le decisioni di imposizione all’esportazione sono mese a disposizione soltanto in formato elettronico. Dal 1° marzo 2018 la decisione di imposizione all’importazione è diventata elettronica ed è ora disponibile solo elettronicamente.

Ulteriori dettagli e indicazioni sono disponibili cliccando sui seguenti link:

Video: Come funziona la dichiarazione doganale d’esportazione
Decisione di imposizione elettronica (IMe) all’esportazione
Predichiarazione sicurezza (Security amendment) e-dec Esportazione

4. Accordi di libero scambio, origine e preferenze doganali

Gli accordi di libero scambio comportano notevoli risparmi sui costi a vantaggio dell’economia svizzera, in quanto grazie a essi possono essere evitati o ridotti i dazi di importazione nel Paese di destinazione può essere evitato o ridotto, il che rende più convenienti i prodotti offerti all’estero o determina addirittura un vantaggio a livello competitivo. Ma non solo. Gli accordi contengono anche paragrafi sul commercio di servizi, sulla protezione della proprietà intellettuale, sugli investimenti, sul settore delle commesse pubbliche e su molto altro ancora (questi accordi sono noti come accordi di seconda generazione).

Per informazioni dettagliate sugli accordi di libero scambio, consultate il nostro capitolo intitolato “Accordi di libero scambio”. Vi invitiamo a leggere anche i sottocapitoli “Origine”, “Regole sull’origine” e “Prove dell’origine”.

Consultate l’elenco completo degli accordi di libero scambio sottoscritti dalla Svizzera.

5. Swissness

Il termine “Swissness” designa cumulativamente le denominazioni di origine geografica. Solo i produttori che adempiono le regole specifiche della Swissness possono promuovere il loro prodotto con la denominazione “Made in Switzerland” o “Swiss made”.

Nel nostro dossier sulla Swissness potete trovare le principali domande e risposte a tale riguardo.

L’origine in base ai principi della Swissness non deve essere confusa con l’origine secondo gli accordi di libero scambio (preferenziali) o con l’origine non preferenziale. Le differenze sono riassunte nel nostro foglio illustrativo.

6. Controllo all’esportazione, sanzioni ed embarghi

Per i controlli all’esportazione e per sanzioni ed embarghi l’ente competente è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Trovate qui l’elenco dei Paesi, delle persone o delle organizzazioni soggette a sanzioni.

I cosiddetti beni “dual-use” sono merci che hanno una doppia destinazione d’uso, ossia che possono essere impiegati sia a fini civili, sia militari. Questo gruppo merceologico è soggetto a disposizioni specifiche e richiede un’autorizzazione all’esportazione da parte della SECO. 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
Controllo delle esportazioni “in breve”
Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (licensing)

 

7. Imposta sul valore aggiunto internazionale

Venite a contatto con l’imposta sul valore aggiunto estera unicamente se figurate come importatori nel Paese di destinazione (clausola di consegna DDP – delivered duty paid), oppure se eseguite vendite interne nel Paese di destinazione.

In genere è l’importatore a farsi carico del pagamento delle imposte sull’importazione (a seconda delle clausole Incoterms concordate, cfr. cap. 8).

Qualora tuttavia vi venisse applicata l’imposta sul valore aggiunto estera, potete inviare le vostre domande individuali al team di ExportHelp. Per questioni più complesse che prevedono l’applicazione dell’IVA, possiamo consigliarvi uno specialista in materia.

All’interno dell’UE vigono regole speciali per l’applicazione dell’IVA, trattate più dettagliatamente nel capitolo 10 “Regole speciali dell’UE”.

8. Condizioni di consegna (Incoterms)

Quando si parla di condizioni di consegna, spesso si fa riferimento alle clausole “Incoterms”. Gli Incoterms sono clausole pubblicate dalla Camera di commercio internazionale con sede a Parigi e aggiornate ogni dieci anni. Esse disciplinano i diritti e gli obblighi intercorrenti tra venditore e acquirente nel commercio internazionale di beni. La versione attualmente in vigore degli Incoterms è quella del 2010. Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il nuovo regolamento. Vi spieghiamo le novità in un video.

Le clausole che indicano il minor obbligo per il venditore sono EXW (ex works) ovvero FCA (free carrier), mentre la clausola DDP (delivered duty paid) indica l’obbligo massimo che il venditore deve sostenere.

Tuttavia, la clausola EXW non è tanto adeguata per le operazioni di esportazione, in quanto in questo caso l’esportatore non sarebbe tenuto nemmeno a produrre i documenti per l’esportazione, mentre per l’importatore redigere una dichiarazione di esportazione e i documenti necessari spesso è praticamente impossibile. La clausola più adatta è quindi FCA. Se si conviene la clausola DDP, l’esportatore deve farsi carico di tutti i costi e anche dell’intero rischio fino alla consegna al destinatario, inclusi lo sdoganamento all’importazione e il pagamento dei dazi di importazione. Ciò significa che voi siete responsabili anche per il prelievo dell’imposta sul valore aggiunto nel Paese di destinazione. Un’alternativa al DDP è DAP. Con la clausola DAP il destinatario è responsabile per lo sdoganamento e per l’IVA.

Consultate qui per un riepilogo delle clausole (disponibile in DE).

Video: Incoterms 2020 – le nuove regole

9. Requisiti speciali, certificazioni

Per consultare le disposizioni sull’importazione valide in qualsiasi Paese del mondo, vi consigliamo la registrazione gratuita alla nostra banca dati doganale. Inserendo la voce doganale a sei cifre e il Paese di destinazione, visualizzate tutti i requisiti speciali per l’importazione. Nella banca dati doganale troverete, inoltre, le tariffe doganali e le regole dell’origine (accordi di libero scambio).

10. Regole speciali dell’Unione doganale UE

L’Unione Europea (acronimi: UE, CE) è un’unione doganale e un mercato comune. Poiché la Svizzera non ne fa parte, le imprese svizzere che desiderano partecipare agli scambi intracomunitari sono soggette a regole speciali, in particolare per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (cfr. dossier sull’IVA). Vogliate osservare le particolarità se importate prodotti per un determinato Paese target (ad esempio la Danimarca) in un altro Paese dell’UE (ad esempio la Germania), il cosiddetto sdoganamento UE.

11. Importazioni ed esportazioni temporanee

In caso di partecipazione a fiere o di interventi di montaggio/riparazioni all’estero, può essere necessaria l’esportazione temporanea di merci al di fuori della Svizzera. In questo foglio informativo abbiamo illustrato le regole esatte che si devono rispettare.

12. Distacco di collaboratori

Per l’invio di vostri collaboratori all’estero vanno osservate diverse informazioni. Trovate qui le notizie riguardanti i Paesi limitrofi della Svizzera e la Spagna, potete trovare qui i fogli informativi.

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