UE e Regno Unito hanno raggiunto un'intesa. Che cosa significa per le PMI svizzere? Stiamo analizzando il testo dell'accordo e la situazione. Se avete domande di carattere operativo non esitate a contattarci via exporthelp@s-ge.com, saremo lieti di assistervi.
Chiarire i rischi e le opportunità
Volete chiarimenti sui vostri rischi e le vostre opportunità nel mercato britannico? Monica Zurfluh, Head of S-GE Southern Switzerland è a vostra disposizione.
Accordo di libero scambio
Accordo di libero scambio
Trattative per un potenziale accordo di libero scambio UE-Regno Unito - Il diritto UE rimane valido per gli esportatori svizzeri fino a fine 2020
Dopo la sua uscita dall’Unione europea, spetta ora al Regno Unito e alla stessa UE negoziare un accordo di libero scambio. L’obiettivo è di ratificarlo entro la fine dell’anno, ovvero entro la fine del periodo transitorio. In questa fase di transizione, nel Regno Unito vige ancora il diritto UE. Ciò interessa anche le disposizioni commerciali UE come il sistema dell’imposta sul valore aggiunto UE e altre direttive fiscali, le regole del mercato interno e dell’unione doganale.
Accordo sulla mobilità dei servizi
Il 4 dicembre 2020 il Consiglio federale ha approvato l’Accordo sulla mobilità dei servizi tra la Svizzera e il Regno Unito, che intende garantire l’accesso agevolato ai rispettivi mercati. L’Accordo permetterà di colmare l’incombente lacuna che verrà a crearsi, a partire 1° gennaio 2021, con l’uscita del Regno Unito dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Si inserisce quindi nella strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale in risposta all’uscita del Regno Unito dall’UE.
Svizzera e Regno Unito firmano un accordo commerciale valido da gennaio 2021
L’11 febbraio 2019 il consigliere federale Guy Parmelin e il ministro del commercio britannico Liam Fox hanno firmato a Berna un accordo commerciale bilaterale. Grazie a tale accordo, i diritti e gli obblighi economici e commerciali derivanti dagli accordi elvetici con l’Unione europea (UE) resteranno in vigore tra i due Paesi contraenti. Questo nuovo accordo si prefigge di porre le basi per il proseguimento di buone relazioni bilaterali economiche e commerciali con il Regno Unito anche dopo la sua uscita dall’UE.
L’accordo è stato concluso nel quadro della strategia «Mind the Gap» del Consiglio federale. Con la sua strategia «Mind the Gap», il Consiglio federale si prefigge di mantenere per quanto possibile anche dopo la Brexit i diritti e gli obblighi vigenti nei rapporti con il Regno Unito ed eventualmente, in alcuni settori, estenderli.
L’accordo vale anche per il Liechtenstein
Sempre in data 11 febbraio 2019, Svizzera, Regno Unito e Principato del Liechtenstein hanno sottoscritto un accordo aggiuntivo per includere, in virtù dell’unione doganale vigente tra Svizzera e Liechtenstein, il territorio del Liechtenstein nel campo d’applicazione delle disposizioni pertinenti dell’accordo commerciale.
Accordo tra UE e Regno Unito: conseguenze per gli esportatori svizzeri
UE e Regno Unito hanno raggiunto un'intesa. Che cosa significa per le PMI svizzere? Stiamo analizzando il testo dell'accordo e la situazione. Se avete domande di carattere operativo non esitate a contattarci via exporthelp@s-ge.com, saremo lieti di assistervi.
Questioni doganali
Questioni doganali
Questa guida passo dopo passo del governo britannico mostra cosa devono tener conto le aziende britanniche quando importano merci - e spiega agli esportatori svizzeri come dovranno adeguarsi se sulle loro merci sarà applicata l’origine UE.
Quali dazi doganali si applicano dopo la Brexit?
Fino al 31 dicembre 2020 restano in vigore gli attuali dazi (UE). I dazi standard per merci d’origine non preferenziale, che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono consultabili sul sito del Governo del Regno Unito.
Nell’accordo commerciale a partire da pagina 55 potete consultare tutti i dazi fissati tra la Svizzera e il Regno Unito per quanto concerne i prodotti agricoli. Per i prodotti industriali, l’esenzione dai dazi concordata contrattualmente con l’UE continuerà ad essere applicata anche al commercio con il Regno Unito.
Con quali materiali originari è possibile il cumulo dell’origine?
Fino al 31 dicembre 2020 le merci UE mantengono la loro origine. Il futuro accordo dipenderà dal tipo di accordo concluso tra l’UE e il Regno Unito, ovvero se si tratterà di un accordo di libero scambio o di un accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale. In tal caso, l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Regno Unito prevede che, nel caso di esportazioni verso il Regno Unito di merci con materiali in entrata originari dell’UE, le imprese svizzere possano cumulare l’origine UE.
In quale forma deve essere creata una prova dell’origine?
Sono considerate prove dell’origine valide il certificato di circolazione delle merci EUR 1 rispettivamente EURO-Med nonché la dichiarazione dell’origine sulla fattura fino a valore delle merci pari a CHF 10’300. Gli esportatori autorizzati possono continuare a inserire dichiarazioni dell’origine sulla fattura di qualsiasi importo.
Come prova dell’origine sulla fattura valgono le dichiarazioni d’origine di tipo A (EUR 1) e di tipo Aa (EUR-Med):
Tipo A: l’esportatore (esportatore autorizzato; autorizzazione doganale n. .........) delle merci contemplate nel presente documento commerciale dichiara che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…
Tipo Aa: l’esportatore (esportatore autorizzato; autorizzazione doganale n. .........) delle merci contemplate nel presente documento commerciale dichiara che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…
- cumulation apllied with
- no cumulation applied
Abbiamo un magazzino nell’UE. Quali sono gli aspetti da osservare per spedizioni in UK?
Durante il periodo transitorio fino alla fine di dicembre 2020, il Regno Unito è ancora un Paese membro dell’Unione doganale dell’UE. Allo scadere di questo periodo transitorio non sarà più possibile la procedura di spedizione intracomunitaria. Dovrete così effettuare un’esportazione dall’UE e poi un’importazione in UK. Un aspetto particolarmente importante: per quanto riguarda le esportazioni dall’UE è che l’esportatore ai fini doganali deve essere residente in UE.
A decorrere dal 01.01.2021, merci di origine svizzera che sono state importate definitivamente e stoccate in UE, perdono l’origine preferenziale ai sensi dell’accordo di libero scambio CH-UK. Vi è però la possibilità di inviare nuovamente in Svizzera merci non lavorate e di esportarle da qui in UK secondo un trattamento preferenziale. Merci stoccate in depositi franchi doganali, mantengono tuttavia l’origine e possono essere spedite direttamente nel Regno Unito.
Qual è il significato della Brexit per le formalità doganali e di trasporto?
Durante il periodo transitorio fino alla fine di dicembre 2020 le formalità doganali e di trasporto restano invariate.
Le merci ancora in transito dopo la fase transitoria continueranno ad essere considerate merci d’origine preferenziale, purché entro 12 mesi venga presentato un certificato di circolazione delle merci retroattivo dal Paese d’esportazione.
Chi ha bisogno di un numero GB-EORI?
Chi effettua una dichiarazione doganale all’importazione o all’esportazione in UK necessita ancora di un numero EORI. Al termine del periodo transitorio, ovvero a partire dal 1° gennaio 2021, questo numero deve obbligatoriamente iniziare con GB, numeri EORI degli Stati membri dell’UE non saranno più accettati. Trovate qui ulteriori informazioni sul numero GB-EORI e su come richiederlo.
È ancora possibile effettuare uno sdoganamento UE per inviare merci in UK?
Nel periodo transitorio fino alla fine di dicembre 2020 il Regno Unito fa ancora parte dell’Unione doganale europea ed è pertanto ancora possibile uno sdoganamento UE. Al termine di questo periodo transitorio gli sdoganamenti UE non saranno più possibili. Dato che l’Irlanda del Nord continuerà a far parte del mercato unico UE anche dopo il 1.01.2021 sarà ancora possibile effettuare uno sdoganamento UE per le merci inviate qui.
Regolamentazioni UK
Regolamentazioni UK
UK-REACH
Al termine del periodo di transizione, la registrazione EU-REACH per la vendita di prodotti chimici in UK (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) non sarà più valida e verrà sostituita da UK REACH. Soltanto le registrazioni di aziende britanniche saranno inserite automaticamente in UK REACH, tutte le altre devono essere inoltrate nuovamente. L’importatore britannico è obbligato a garantire la registrazione all’importazione. A tale fine deve essere richiesta una «Downstream User Notification (DUIN)» presso l’ente competente e in seguito deve essere effettuata la registrazione. A seconda della quantità e del profilo di rischio delle sostanze, la registrazione va effettuata entro 2,4 o 6 anni. Cliccare qui per ulteriori informazioni.
Etichettatura degli alimenti
Con la Brexit anche le norme UE per l’etichettatura degli alimenti nelle consegne nel Regno Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) non sono più valide. Al momento non è ancora chiaro come saranno definite concretamente le nuove norme.
Spedizioni dall’UE
Spedizioni dall’UE
Per concedere più tempo alle aziende al fine di adeguarsi alle condizioni per l’importazione di merci, l’introduzione dei cambiamenti sarà graduale fino al 1° luglio 2021. Le misure devono essere introdotte indipendentemente dall’esito delle trattative sulle relazioni future, e dunque anche entrare in vigore, quando entrambe le parti saranno concordi su un accordo di libero scambio. Valgono soltanto per importazioni dall’UE.
Le misure si distinguono per categoria di merce
A partire da gennaio 2021:
- Notifiche preventive (dichiarazioni sommarie di entrata/Safety and Security declaration) decadono per un periodo di sei mesi per tutte le merci.
- Per la maggior parte delle merci è possibile inoltrare in seguito le dichiarazioni di importazione complete in un periodo di massimo sei mesi.
- Se devono essere pagati dazi, vi è la possibilità di effettuare un pagamento differito. Il pagamento sarà dovuto nel momento in cui verrà consegnata la dichiarazione di importazione completa.
- Per merci che necessitano di autorizzazione risp. di monitoraggio è necessaria una dichiarazione completa d’importazione quando si effettua l’importazione. A questo proposito si annoverano ad esempio il tabacco, l’alcool o sostanze chimiche velenose. Per questi prodotti valgono le normative di importazione per merci provenienti da Paesi terzi già a partire dal 1° gennaio 2021.
- Per animali vivi nonché per piante e prodotti di origine vegetale ad elevato rischio sono necessarie notifiche preventive e certificati sanitari. Pur essendo previsti controlli dei documenti, questi non si verificano però in loco durante l’importazione. Controlli fisici per merci ad elevato rischio sono effettuati nel luogo di destinazione della merce o in un altro luogo di ricezione autorizzato.
A partire da aprile 2021:
- Per tutte le merci con origine vegetale, ad esempio carne, miele o prodotti lattiero-caseari, nonché piante e prodotti vegetali sono richiesti dichiarazioni preliminari e certificati sanitari.
Da luglio 2021:
- A partire da questo termine non sono più previste agevolazioni. Al momento dell’importazione devono essere consegnate dichiarazioni di importazione complete.
- Le dichiarazioni preventive (dichiarazione sommaria di entrata/ Safety and Security Declarations) saranno obbligatorie per tutte le importazioni.
- Saranno realizzati maggiori controlli fisici e il prelievo di campioni di merci che necessitano misure sanitarie e fitosanitari. I controlli si verificano presso i valichi doganali britannici.
Per un magazzino merci nell’UE: quali sono gli aspetti da osservare per spedizioni in UK?
Durante il periodo transitorio fino alla fine di dicembre 2020, il Regno Unito è ancora un Paese membro dell’Unione doganale dell’UE. Allo scadere di questo periodo transitorio non sarà più possibile la procedura di spedizione intracomunitaria. Dovrete così effettuare un’esportazione dall’UE e poi un’importazione in UK. Un aspetto particolarmente importante: per quanto riguarda le esportazioni dall’UE è che l’esportatore ai fini doganali deve essere residente in UE.
A decorrere dal 01.01.2021, merci di origine svizzera che sono state importate definitivamente e stoccate in UE, perdono l’origine preferenziale ai sensi dell’accordo di libero scambio CH-UK. Vi è però la possibilità di inviare nuovamente in Svizzera merci non lavorate e di esportarle da qui in UK secondo un trattamento preferenziale. Merci stoccate in depositi franchi doganali, mantengono tuttavia l’origine e possono essere spedite direttamente nel Regno Unito.
Distacco
Distacco
L’Accordo sulla mobilità dei servizi (SMA) tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord regola l’accesso reciproco e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi come ad esempio società di consulenza, esperti informatici o ingegneri. Contiene inoltre disposizioni sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali a partire dal 1.1.2021.
Da parte del Regno Unito l’apertura del mercato nei confronti della Svizzera avviene tramite l’assunzione di specifici impegni in più di 30 settori di servizi. Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi svizzeri anche altre condizioni preferenziali. Ad esempio, questi ultimi non sottostanno a una verifica della necessità economica per l’accesso al mercato britannico in tali settori e non devono dimostrare di conoscere la lingua inglese. I prestatori di servizi svizzeri ottengono l’accesso per 12 mesi nell’arco di due anni civili. Con queste condizioni lo SMA garantirà anche in futuro alle aziende elvetiche un ampio accesso al mercato del Regno Unito per le prestazioni di servizi contrattuali da parte di persone giuridiche.
L’accesso al mercato britannico nell’ambito dello SMA è attualmente limitato a persone che vantano qualifiche di livello universitario o equivalente. In uno scambio di lettere, il Regno Unito si è però impegnato a rivalutare il riconoscimento delle qualifiche professionali svizzere.
La durata di validità dello SMA è per ora limitata a due anni, ma le parti contraenti potranno decidere di prolungarla. L’Accordo sarà applicato temporaneamente a partire dal 1° gennaio 2021.
Per l’accesso sono previsti diversi visti, il “Temporary Worker - International Agreement Visa (Tier 5)” o lo “Standard Visitor Visa”. Per determinate attività commerciali della durata di fino 6 mesi non è richiesto nessun visto:
Per l’accesso in qualità di “Contractual Service Supplier” (=fornitore di servizi contrattuali) o “Independent Professional” (=indipendente) sotto lo SMA richiesto un visto “Temporary Worker - International Agreement Visa (Tier 5)”. Qui trovate le informazioni in merito.
- Per determinate attività commerciali è sufficiente uno “Standard Visitor Visa”. Qui trovate l’elenco delle attività che richiedono tale visto.
- Per determinate attività commerciale non è richiesto alcun visto. Qui trovate l’elenco delle attività che non richiedono il visto.
Su gov.uk è a disposizione il tool “Check if you need a Visa”.
Download e Link
Download e link
Siete pronti? La nostra lista di controllo vi potrà aiutare
Scaduto il periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell’unione doganale dell’Unione europea. Lo scopo di questa lista di controllo consiste nell’aiutarvi a controllare che voi esportatori svizzeri e le vostre spedizioni siate pronti agli imminenti cambiamenti.
Scaricare LA lista di controllo
Link e informazioni mirate fornite dalla SECO
- Sottosezione con numerose FAQ
- Pagina Brexit con documenti specifici sul tema
- SECO tema focus sulla pagina della SECO
Download e link
- Circolare AFD: e-dec Importazione ed Esportazione, NCTS
- Circolare AFD: Entrata in vigore dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito in data 1.1.2021 (aggiornamento del 28.12.20)
- Accordo commerciale CH-UK
- Comunicato stampa del Consiglio federale: la Svizzera firma un accordo commerciale con il Regno Unito
- FAQ Brexit per i cittadini svizzeri (DFAE, in EN)
- DFAE: Le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dopo la Brexit
- Trade with Switzerland from 1 January 2021