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Direttive UE ROHS e WEEE: Cosa devono sapere le aziende svizzere

Le Direttive RoHS II (2011/65/EU) e WEEE (2012/19/EU) della Commissione europea limitano l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le aziende svizzere devono attenervisi nel caso in cui siano attive economicamente nell’UE.

Regulierung von Nutzung und Abfall von Elektrogeräten durch die EU

RoHS II

La Direttiva RoHS II (2011/65/EU, «Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment») istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Direttiva 2011/65/UE è la rifusione della Direttiva RoHS I (2002/95/CE), che nel frattempo è stata abrogata, e che ha posto le basi per la limitazione dell’utilizzo delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Direttiva 2011/65/CE stessa è stata modificata e integrata dalle successive direttive. È pertanto necessario fare riferimento all’ultima versione consolidata del testo disponibile qui e a tutte le successive modifiche.

Il 10 marzo 2022 la Commissione europea ha avviato un’ampia consultazione, per consentire a tutti i gruppi interessati di preparare le informazioni e illustrare i propri punti di vista sulle opzioni necessarie per migliorare la Direttiva RoHS. Questa consultazione è terminata il 2 giugno 2022. 

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate (articolo 2 e Allegato 1)

La Direttiva 2011/65/UE copre, secondo precise tempistiche per l’entrata in vigore dei termini, tutte le seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  • grandi elettrodomestici
  • piccoli elettrodomestici
  • apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • apparecchiature di consumo
  • apparecchiature di illuminazione
  • strumenti elettrici ed elettronici
  • giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  • dispositivi medici
  • strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  • distributori automatici
  • altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate

La Direttiva 2011/65/UE riguarda anche i cavi e i pezzi di ricambio (salvo le eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 6 della Direttiva RoHS II).

La Direttiva non si applica

  • alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
  • alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  • alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente Direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
  • agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
  • ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • ai dispositivi medici impiantabili attivi;
  • ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
  • alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  • alle canne d’organo.

WEEE

La prima Direttiva pensata per garantire e finanziare la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche alla fine del loro ciclo di vita è entrata in vigore il 13 febbraio 2023 (Direttiva WEEE 2002/96/CE). Successivamente, è stata sostituita con la Direttiva 2012/19/UE, con cui sono stati introdotti obiettivi più ambiziosi relativamente alla raccolta e lavorazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Direttiva definisce le apparecchiature elettriche ed elettroniche come apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

Dal 2018 il campo di applicazione della Direttiva è stato esteso a tutte le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo l’Allegato III.

Categorie coperte

  • Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  • Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
  • Lampade
  • Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 tra cui: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
  • Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
  • Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Esclusione di determinate categorie di apparecchiature

La Direttiva non si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche elencate nell’articolo 2 paragrafi 3 e 4. Sono escluse: 

  • apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri;
  • apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura – che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente Direttiva – che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  • lampade a incandescenza;
  • apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  • utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
  • mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  • dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

Eccezioni, obblighi del produttore, dichiarazione di conformità, marchio CE/pittogramma

Nel documento sottostante scoprite quali obblighi il produttore deve soddisfare ai sensi della presente Direttiva nell’UE e trovate un modello per la dichiarazione di conformità e il marchio CE.

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