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Regole sull’origine

Affinché nel traffico commerciale tra Paesi contraenti si possano distinguere le merci originarie dalle merci di Paesi terzi, sono necessarie delle regole d’origine.

Regole sull’origine

Esse definiscono nel dettaglio per ogni gruppo di merci i criteri da rispettare affinché sia garantita la preferenza tariffale. Per questo motivo, ogni accordo di libero scambio prevede protocolli d’origine o allegati sul tema. Una merce è reputata d’origine svizzera se:

È interamente ottenuta in Svizzera (prodotto originario/indigeno)
Legno, granito, animali vivi, prodotti animali.

È sufficientemente lavorata in Svizzera
I prodotti devono essere sottoposti a lavorazione, e non a un semplice trattamento (ad es. lavaggio, verniciatura, classificazione, riempimento, mescolamento, ecc.), in Svizzera.

Un prodotto viene considerato sufficientemente lavorato quando per la sua produzione vengono soddisfatte tutte le condizioni elencate nel relativo protocollo di origine.

I protocolli d’origine sono disponibili nel documento R-30 dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (al punto 3 scegliere il relativo accordo e aprire il link al punto V Elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie).

Inoltre, le regole d’origine possono essere consultate sulla banca dati doganale (vedere capitolo “banca dati doganale”).

Riesportazione senza modifica
Qui si intendono quelle merci che vengono importate in Svizzera con una prova dell’origine rilasciata in uno Stato contraente, indi riesportate allo stato immutato in un altro Stato contraente che ha sottoscritto l’accordo o che fa parte della medesima zona di cumulo.
Il cumulo dell’origine è possibile solo tra Stati che partecipano ad un sistema di cumulo.

Cumulo
Il cumulo permette l’utilizzo di certificati di origine di uno Stato contraente nella misura in cui i prodotti sono stati importati da Paesi d’origine già in possesso dei relativi certificati. Quindi i materiali grezzi che sono già oggetto di certificati di origine di un altro Paese contraente non devono essere lavorati di nuovo in Svizzera.

Nell’ambito di un accordo (di libero scambio) i certificati di origine degli Stati contraenti possono quindi essere equiparati ai certificati d’origine rilasciati in Svizzera. Nella valutazione delle percentuali ammesse di materiali grezzi non possono quindi essere considerati se non possiedono caratteristiche di origine.

Esempio: avete utilizzato materiali provenienti dalla Germania e li avete importati con un certificato di origine valido. La merce subisce una trasformazione minima in Svizzera e poi viene esportata in Francia. Grazie al cumulo, per questa esportazione può essere allestito un certificato d’origine.
 

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