Il CBAM prevede l’imposizione di una tassa sul carbonio su alcuni prodotti importati. Inizialmente, la tassa è prevista per i prodotti più inquinanti (ferro e acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti ed elettricità, idrogeno). Le voci tariffarie interessate dal CBAM sono riportate nell’allegato I dell’ordinanza europea 2023/956 (pag. 39).
Si presume che l'elenco delle voci tariffarie interessate dal CBAM crescerà a partire dal 2026. Entro il 2030, dovrebbero essere inclusi tutti i beni coperti dal sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE o ETS).
Le merci di origine EFTA o UE (secondo le norme di origine non preferenziale dell’UE) saranno esenti da imposte, così come le spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Le regole del meccanismo di aggiustamento delle emissioni di carbonio alle frontiere si applicano a partire dal 1° ottobre 2023 (e non dal 1° gennaio 2023 come inizialmente comunicato) con un periodo di transizione. Durante il periodo di transizione, gli importatori o i rappresentanti indiretti (cioè gli importatori non stabiliti nell’UE) dovranno dichiarare le emissioni di carbonio dei prodotti importati su base trimestrale, indicando:
• quantitativi importati
• emissioni dirette
• emissioni indirette
• prezzo della CO2 all’estero
Al termine del periodo di transizione, il 1° gennaio 2026, gli importatori nell’UE dovranno dichiarare le emissioni legate al processo produttivo e, se superano lo standard europeo, acquisire un certificato di emissione al prezzo della CO2 nell’UE. Se nel Paese di esportazione esiste un mercato del carbonio, dovranno pagare solo la differenza.
Per spiegare il sistema, l’UE ha pubblicato delle linee guida per gli importatori europei e un modulo di e-learning in inglese.
Noi vi proponiamo la registrazione del nostro webinar sul CBAM dell'11 gennaio 2024 (DE) e la lista di domande e risposte emerse nel corso dell'evento da scaricare (in italiano).