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Convenzione PEM: a cosa prestare attenzione

Nota informativa per gli ambienti economici

Per saperne di più sull’applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)

amministrazione
  1. Contesto

Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il rapporto sulla politica economica esterna 2020 comprendente il messaggio concernente la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee1 (Convenzione PEM) e la sua applicazione bilaterale transitoria. Il dossier è stato trattato durante la sessione primaverile che si è svolta dal 1° al 19 marzo. La revisione della Convenzione PEM e la sua applicazione bilaterale transitoria sottostanno a referendum. La Svizzera potrà quindi applicare le norme rivedute solo dopo la scadenza del termine referendario di 100 giorni che decorre a partire dall’approvazione da parte del Parlamento.

Va ricordato che nel novembre 2019 le Parti contraenti non avevano trovato un accordo sul testo di compromesso e non era stato possibile adottare la Convenzione PEM. Al momento solo l’Algeria2, il Marocco e la Tunisia rifiutano ancora il testo. La maggioranza delle Parti, compresa la Svizzera, ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le disposizioni rivedute. L’obiettivo è permettere alle loro imprese di beneficiare delle nuove disposizioni della Convenzione e rendere così più semplice e flessibile la gestione dell’origine. L’applicazione bilaterale transitoria («periodo transitorio») terminerà non appena la Convenzione PEM sarà stata adottata. Al fine di unificare l’entrata in vigore delle norme rivedute e di consentire l’applicazione delle nuove norme di cumulo per il maggior numero possibile di Parti, queste ultime hanno deciso di porle in vigore contemporaneamente, per quanto possibile dal 1° settembre 2021.

  1. Entrata in vigore

La Convenzione attuale rimarrà in vigore fino a quando la revisione non sarà stata adottata all’unanimità dal suo Comitato misto. Pertanto, durante il periodo transitorio, le imprese esportatrici potranno utilizzare a scelta le norme della Convenzione attuale o quelle rivedute. Dovranno tuttavia decidere in precedenza quali norme intendono applicare, perché il cumulo sarà possibile soltanto secondo le norme della Convenzione attuale o secondo quelle rivedute (due zone di cumulo diverse). La scelta avverrà all’interno delle imprese sulla base delle catene di produzione esistenti o in sviluppo.

Alcune imprese adotteranno immediatamente le norme rivedute, altre lo faranno solo in un secondo tempo. Di conseguenza, affinché le catene di produzione possano continuare a funzionare senza impedimenti, le prime dovranno poter continuare ad accettare ai fini del cumulo le prove dell’origine stabilite secondo le disposizioni attuali dai loro fornitori che non avranno ancora adottato le norme rivedute in Svizzera o nelle altre Parti partecipanti3. Questa «permeabilità» tra le due serie di norme di origine consentirà alle imprese di realizzare al proprio ritmo, durante il periodo previsto, la transizione verso le disposizioni rivedute. La Svizzera e i suoi partner dell’AELS sono intervenuti presso la Commissione europea per far sì che vengano prese in tempo utile le misure necessarie a garantire la «permeabilità» durante il periodo transitorio. La Commissione europea è consapevole del problema e collabora alla ricerca di una soluzione.

Dal punto di vista formale, si dovrà fare una distinzione tra le prove dell’origine facenti riferimento all’una o all’altra variante. Quelle stabilite secondo le norme rivedute dovranno essere completate con l’indicazione inglese «TRANSITIONAL RULES». Sarà responsabilità delle imprese assicurarsi che i materiali che hanno ottenuto l’origine preferenziale in applicazione delle norme rivedute, in generale più liberali, non possano essere inclusi come materiali preferenziali in una catena di cumulo basata sulle norme della Convenzione attuale.

La durata della fase bilaterale transitoria è al momento incerta. Questa fase perdurerà fino a che tutte le Parti contraenti della Convenzione non avranno adottato la versione riveduta. Al termine della fase transitoria le disposizioni attuali saranno sostituite da quelle della Convenzione riveduta e non saranno più applicabili. Le imprese possono quindi sfruttare il periodo transitorio per adattare i loro metodi di calcolo dell’origine e, se necessario, le loro catene di approvvigionamento per usufruire delle opportunità offerte dalle nuove disposizioni.

  1. Norme rivedute della Convenzione PEM

Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, in particolare a seguito della soppressione della prova dell’origine EUR-MED, e offrono la possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base di valori medi nel corso di un anno fiscale. Le tolleranze relative ai materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti sono state portate dal 10 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10 al 15 per cento del peso netto per i prodotti agricoli. Le norme rivedute prevedono anche la separazione contabile per lo zucchero, rendendone più facile lo stoccaggio, e la sostituzione della regola del trasporto diretto con quella della non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali. In generale le regole di lista per i prodotti industriali sono state semplificate. Se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Sono inoltre state aggiunte la coltura cellulare e la fermentazione industriale come operazioni che conferiscono il carattere originario. Per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione. Per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso. Per lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite del quantitativo proveniente da Paesi terzi autorizzato in un prodotto è stato fissato al 40 per cento del peso. Nella Convenzione attuale il limite è del 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Di contro, per i prodotti trasformati a base di zucchero come i dolciumi (SA 1704) e il cioccolato (SA 1806), il limite resta invariato.

Le norme rivedute sono consultabili qui.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a: Ralf Aeschbacher, Amministrazione federale delle dogane e Jean-Pierre LattionSegreteria di Stato dell’economia

RS 0.946.31

2 La Svizzera e rispettivamente l’AELS non hanno concluso alcun accordo di libero scambio con questo Paese.

3 Questa flessibilità è resa possibile dal fatto che le disposizioni attuali sono generalmente più restrittive (meno liberali) di quelle rivedute.

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