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Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM)

Nota informativa per gli ambienti economici

Il Comitato misto della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee1 (Convenzione PEM) si è riunito il 27 novembre 2019 per decidere in merito all’approvazione della Convenzione PEM riveduta. Purtroppo, le Parti non hanno trovato un accordo su un testo di compromesso e non è stato pertanto possibile adottarla.

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Il testo riveduto contiene dei miglioramenti sensibili rispetto a quello attuale. Nel difficile contesto dei negoziati tra Parti dagli interessi estremamente eterogenei permette di adeguare meglio le norme di origine alle catene di produzione della zona PEM.


In particolare, consente di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base di valori medi nel corso di un anno fiscale. Inoltre, porta la tolleranza dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti industriali dal 10 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica. Per i prodotti agricoli la tolleranza passa dal 10 per cento del prezzo franco fabbrica al 15 per cento del peso netto. Viene anche autorizzata la separazione contabile per lo zucchero e sostituita la regola del trasporto diretto con quella della non modificazione e vengono soppressi il certificato di circolazione EUR-MED e la dichiarazione su fattura EUR-MED.


La Convenzione riveduta introduce il cumulo totale diagonale generalizzato per tutti i prodotti, eccetto i prodotti tessili e di abbigliamento dei capitoli 50–63 del sistema armonizzato (SA), e abolisce il divieto di restituzione all’esportazione. Per i prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA il cumulo totale è limitato al commercio bilaterale.


Le regole di lista per i prodotti industriali sono state in generale semplificate. Se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, mentre sono stati eliminati i criteri cumulati del salto tariffario e del valore. Per tener conto dello sviluppo nel campo della biotecnologia, vengono aggiunte la coltura cellulare e la fermentazione come operazioni che conferiscono il carattere originario. Le regole di lista per i prodotti tessili consentono di acquisire il carattere originario sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso. Per lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite per la quantità di zucchero di Paesi terzi autorizzata in un prodotto è stato fissato al 40 per cento del peso del prodotto finale. In precedenza la quantità era fissata al 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Di contro, per i prodotti trasformati a base di zuccheri, come i dolciumi (voce 1704 del SA) e il cioccolato (voce 1806 del SA), per i quali la Svizzera ha un forte interesse all’esportazione, le condizioni restano invariate.

Poiché nella succitata riunione del Comitato misto della Convenzione PEM le Parti non sono giunte a un accordo, i miglioramenti contemplati dal testo riveduto non potranno entrare in vigore il 1° gennaio 2021 come previsto inizialmente. Per non rimandare a tempo indefinito l’attuazione delle regole rivedute, viste le scarse possibilità che possa essere raggiunto un consenso in un prossimo futuro, le Parti contraenti della Convenzione che desiderano applicarle rapidamente – in particolare i Paesi dell’AELS e dell’UE e la maggior parte degli altri Paesi firmatari – sono favorevoli a esaminare la possibilità di un approccio transitorio. Questa soluzione, chiamata anche «approccio bilaterale», consisterebbe nell’adozione, da parte dei Comitati misti degli accordi di libero scambio delle Parti interessate, di una decisione mediante la quale le Parti si impegnerebbero ad applicare tra di esse le nuove norme. La Convenzione attuale rimarrebbe comunque in vigore. Gli esportatori delle Parti che decidessero di aderire all’approccio bilaterale potrebbero scegliere di applicare o meno le norme rivedute. Di fatto, procedere in questo modo significherebbe scindere in due gruppi le Parti contraenti della Convenzione. L’obiettivo non è però di escludere i Paesi che respingono la revisione, ma piuttosto di incoraggiarli ad adottarla, in quanto le nuove norme sono più adeguate delle
precedenti alle catene di produzione attuali.

I lavori relativi all’esame dell’approccio bilaterale saranno avviati all’inizio del 2020 e condotti in collaborazione con la Commissione europea e i Paesi interessati. Nel caso ideale le norme rivedute dell’approccio bilaterale potrebbero essere attuate a metà del 2021.

Il testo di compromesso della Convenzione riveduta che sarà utilizzato nell’approccio bilaterale può essere consultato qui.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a: Ralf Aeschbacher, Amministrazione federale delle dogane e Jean-Pierre Lattion, Segreteria di Stato dell’economia.

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