Ad essere interessati sono diversi prodotti coperti dall’accordo di libero scambio in particolare prodotti agricoli trasformati nella categoria B dell’allegato III. Lo stesso vale per prodotti della categoria B dell’accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati CCG stipulato in parallelo all’accordo di libero scambio.
Aziende svizzere che esportano prodotti della categoria “B” devono allegare il certificato di circolazione delle merci EUR 1 per beneficiare di un regime preferenziale negli Stati CCG. Dopo la conferma dell’abolizione dei dazi da parte dell’Arabia Saudita, l’importazione in esenzione da dazio di prodotti di categoria B sarà ora possibile in tutti gli Stati CCG, ad eccezione degli Emirati Arabi.
Avete domande?
I nostri esperti di ExportHelp rispondono a tutte le domande legate all’export. Richieste evase immediatamente o che richiedono un tempo di massimo un’ora sono elaborate gratuitamente. Il vostro contatto personale: 0844 811 812 / exporthelp@s-ge.com