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Novità per gli esportatori dell’AELS

Progressi nell’importazione di alcuni prodotti d’origine preferenziale negli Stati CCG

 

L’accordo di libero scambio tra gli Stati AELS e CCG prevedeva l’esenzione dei dazi nell’importazione di determinate merci a partire dal 1° luglio 2019. Dopo ritardi però anche l’Arabia Saudita ha confermato alla Svizzera l’abolizione dei dazi convenuta da parte del CCG può essere implementata (retroattivamete dal 1° luglio 2020). L’implementazione dell’eliminazione del dazio riguarda i prodotti della categoria B nell’accordo di libero scambio tra gli Stati CCG e AELS.

Sono soprattutto gli esportatori di generi alimentari ad essere interessati dal ritardo nell’esenzione dei dazi doganali nei Paesi CCG.
Sono soprattutto gli esportatori di generi alimentari ad essere interessati dal ritardo nell’esenzione dei dazi doganali nei Paesi CCG.

Ad essere interessati sono diversi prodotti coperti dall’accordo di libero scambio in particolare prodotti agricoli trasformati nella categoria B dell’allegato III. Lo stesso vale per prodotti della categoria B dell’accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati CCG stipulato in parallelo all’accordo di libero scambio.

Aziende svizzere che esportano prodotti della categoria “B” devono allegare il certificato di circolazione delle merci EUR 1 per beneficiare di un regime preferenziale negli Stati CCG. Dopo la conferma dell’abolizione dei dazi da parte dell’Arabia Saudita, l’importazione in esenzione da dazio di prodotti di categoria B sarà ora possibile in tutti gli Stati CCG, ad eccezione degli Emirati Arabi.

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