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Direttive per i produttori svizzeri di generi alimentari che esportano in UE

Sebbene il diritto svizzero sui generi alimentari sia in buona parte compatibile con le direttive dell’Unione europea, le aziende svizzere del settore food che esportano nel mercato UE devono rispettare alcune peculiarità normative.

Alimenti

Da un lato, infatti, per esportare nell’Unione europea i produttori svizzeri di generi alimentari devono osservare le direttive generali in vigore nell’UE per la produzione di beni di consumo – ad esempio le regole sugli imballaggi o sulla protezione dei consumatori, dell’ambiente e dei dati della clientela. Dall’altro, poi, si applicano regolamenti specifici per le derrate alimentari, come ad esempio regole definite in accordi bilaterali sulle franchigie doganali o il riconoscimento reciproco di direttive settoriali, quali ad esempio sui beni alimentari di origine animale.

Oltre a numerose disposizioni verticali e relative a prodotti come la Direttiva relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato, il diritto UE sulle derrate alimentari prevede anche diverse normative orizzontali, come ad esempio il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti.

Nell’ambito dell’adeguamento autonomo, il diritto svizzero sulle derrate alimentari viene adattato regolarmente alla legislazione europea. Le direttive da osservare per il mercato svizzero per la produzione alimentare, quindi, sono in gran parte compatibili con quelle dell’UE. Esistono tuttavia alcune peculiarità da rispettare quando si entra nel mercato UE. Nella factsheet trovate maggiori informazioni sugli obblighi per chi esporta nell’UE e sulle prescrizioni di dichiarazione in vigore.

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Scaricare ora la factsheet (02/2021)

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