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Telelavoro: home office all’estero come stabile organizzazione d’impresa

Ben un mese fa vi abbiamo fornito una prima panoramica del quadro giuridico relativo all’home office transfrontaliero, che rappresenta un vero e proprio campo minato. Di seguito, vogliamo invece analizzare se e in quali circostanze l’attività di un collaboratore straniero in home office si configuri come stabile organizzazione del datore di lavoro dal punto di vista fiscale.

Donna che lavora al PC

Nel caso degli oltre 300 000 frontalieri pendolari che lavorano in Svizzera, secondo il modello tradizionale, il domicilio e il luogo di lavoro si trovano in Stati diversi. Se però il dipendente straniero lavora da casa, la prestazione lavorativa viene erogata interamente o in parte nello Stato di domicilio del collaboratore. Questo può avere non solo delle ripercussioni sull’imposizione fiscale del lavoratore, bensì anche per il datore di lavoro. 

Se l’attività del collaboratore straniero in home office è configurabile come stabile organizzazione d’impresa nello Stato di domicilio del lavoratore, il datore di lavoro è soggetto a imposizione in tale Stato. L’eventuale maggiore onere fiscale implicherà a sua volta un aumento della burocrazia, come la compilazione della dichiarazione d’imposta e la determinazione dell’utile della stabile organizzazione estera.

Accordo con i Paesi limitrofi: deroga dovuta alla pandemia

Innanzitutto, diamo una buona notizia a chi si trova a dover lavorare in home office a causa della pandemia: su raccomandazione dell’OCSE, il trasferimento temporaneo del luogo di svolgimento dell’attività dovuto alla crisi da Covid-19 non è configurabile come nuova stabile organizzazione d’impresa. La Svizzera ha dato seguito a questa raccomandazione e ha stipulato con gli Stati limitrofi Germania, Francia e Italia un accordo secondo cui nel caso delle attività professionali svolte in home office a causa della pandemia non vi è alcuna conseguenza fiscale. L’accordo amichevole con la Germania, in vigore almeno fino alla fine di settembre, che sarà prorogato automaticamente di un ulteriore mese nel caso in cui non sia disdetto da una delle parti, stabilisce espressamente che ciò vale anche per la configurabilità delle stabili organizzazioni. Pur essendo stato accolto positivamente, questo modus operandi evidenzia che il tema dell’home office al di fuori della pandemia di coronavirus ha un’indiscutibile rilevanza ai fini fiscali. 

Convenzione di doppia imposizione Svizzera-Germania determinante per la regolamentazione

Le norme che regolamentano la configurabilità di una stabile organizzazione sono presenti sia nelle leggi fiscali nazionali sia nelle convenzioni di doppia imposizione internazionali (CDI). Nel caso di situazioni transfrontaliere, per l’interpretazione nei rispettivi Paesi si applica la relativa CDI, per esempio la CDI Svizzera-Germania. La maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione, tra cui quella Svizzera-Germania, si basano su un modello di convenzione dell’OCSE. Pertanto, il concetto di stabile organizzazione è regolamentato in modo uniforme a livello internazionale.

Cosa si intende per stabile organizzazione e quando è richiesta particolare attenzione?

Secondo il modello di accordo, una stabile organizzazione d’impresa implica in generale una sede in cui viene svolta interamente o in parte l’attività dell’azienda. In determinate circostanze, anche le abitazioni private possono essere considerate stabili organizzazioni. La condizione è che per un determinato periodo l’attività e il potere di disposizione dell’azienda si svolgano attraverso tale struttura. L’amministrazione fiscale tedesca fa decadere regolarmente la configurabilità di una stabile organizzazione, in quanto ciò richiederebbe − per il venire in essere del potere di disposizione − che il datore di lavoro disponga del diritto d’accesso completo ai locali privati a uso commerciale del lavoratore. Nella maggior parte dei casi questo non succede.

Le autorità fiscali cantonali in Svizzera interpretano il concetto di potere di disposizione in modo leggermente più ampio e richiedono unicamente che la sede d’affari sia ascrivibile all’azienda. Questa situazione si verifica soprattutto quando il lavoratore non dispone di alcuna postazione di lavoro in azienda. Tuttavia, uno svolgimento solo occasionale dell’home office, parallelamente all’attività in ufficio, anche in questo caso non è configurabile come stabile organizzazione. L’amministrazione fiscale austriaca fa un ulteriore passo avanti e presuppone che sia il lavoratore a procurare al datore di lavoro un potere di disposizione reale nel caso in cui la sua attività – predisposta dal datore di lavoro – sia esercitata in misura significativa da casa

Particolare attenzione va riservata ai casi in cui il collaboratore in home office stipuli contratti per l’azienda che non si limitino ad attività ausiliarie o all’acquisto di beni e merci per l’azienda. Se il collaboratore lavora per l’azienda con una certa continuità in questo Stato, l’utile generato per il tramite di tali contratti viene tassato come utile di una cosiddetta stabile organizzazione di rappresentanza nello Stato di domicilio. Ovvero indipendentemente dalla condizione di una sede d’affari fissa.

Conseguenze dell’attività di home office transfrontaliero a lungo termine 

Per chiarire se l’home office di un collaboratore straniero possa essere configurabile come stabile organizzazione d’impresa, occorre considerare diversi fattori. Innanzitutto, il criterio del potere di disposizione, che viene interpretato in modo diverso dalle varie autorità nazionali. Nell’ambito della crisi da Covid-19 è esclusa una modifica della valutazione ai fini fiscali relativamente alla configurabilità di una nuova stabile organizzazione in virtù dell’attività in home office dei collaboratori o persino della direzione. Le aziende che prevedono di dare ai collaboratori stranieri, anche a lungo termine, la possibilità di svolgere la loro attività professionale maggiormente da casa devono comunque confrontarsi con gli aspetti fiscali dell’home office e documentare in modo dettagliato i relativi fatti e circostanze, al fine di poter reagire alle richieste delle autorità.

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