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Glossario

Definizioni e termini sull'esportazione.

Glossario

    

Accordi di libero scambio

Gli accordi di libero scambio regolamentano il traffico delle merci tra gli Stati contraenti. Le merci che rientrano nel campo d’applicazione di questo tipo di accordo sono esonerate dai dazi doganali o beneficiano di sgravi. Questo trattamento preferenziale è concesso unicamente alle merci originarie di uno degli Stati contraenti. La Svizzera ha firmato accordi di libero scambio con vari Paesi e gruppi di Paesi.
Maggiori informazioni sugli accordi di libero scambio e sugli aspetti da considerare sono reperibili nel nostro articolo «Accordi di libero scambio per le PMI: la vostra panoramica».
Panoramica degli accordi della Svizzera: Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – Partner di libero scambio della Svizzera.

ACI

Advanced Cargo Information System (ACI)
Dal 1° ottobre 2021, la dogana egiziana ha introdotto un nuovo sistema elettronico per la registrazione delle informazioni relative alle spedizioni: l’Advanced Cargo Information (ACI). L’ACI è obbligatorio per tutte le merci che approdano nei porti marittimi egiziani.
A tal fine, gli esportatori devono registrarsi una tantum sulla piattaforma CargoX per poter garantire lo scambio elettronico di dati e documentazione. 
Maggiori informazioni sono reperibili nel nostro articolo «Advanced cargo information (ACI): informazioni per gli esportatori». 

Acquisto intracomunitario esente da imposte

L’acquisto intracomunitario è la controparte dell’offerta intracomunitaria. Si tratta dell’acquisto di beni da un secondo Stato membro dell’UE. Questo acquisto è esente da tasse a certe condizioni.
Maggiori informazioni sulle condizioni e gli obblighi di un acquisto intracomunitario esente da imposte sono reperibili nel nostro dossier IVA nelle schede «Prassi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) negli scambi commerciali con l’UE» e «Consegna intracomunitaria esente da imposte / Acquisto intracomunitario esente da imposte». 

AEO

Authorised Economic Operator (AEO)
Lo status di operatore economico autorizzato AEO viene conferito alle persone giuridiche ritenute affidabili in fatto di sicurezza nella catena internazionale della fornitura di merci e servizi. Chi ha ottenuto tale statuto gode di agevolazioni nei controlli rilevanti per la sicurezza; inoltre è riconosciuto dagli Stati con cui la Svizzera ha stipulato un apposito accordo.
Per un’impresa svizzera è necessario innanzitutto capire quali conseguenze economiche possono scaturire da una mancata certificazione AEO. Anche i costi di tale certificazione devono essere chiariti (valutare se è necessario prendere provvedimenti, se è sufficiente il sistema dei controlli interni, se sono necessari costi per la soddisfazione dei requisiti di sicurezza ecc.). 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) - AEO.

ASEAN

Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Associazione di dieci Stati indipendenti del sud-est asiatico. 
L’ASEAN è stata fondata a Bangkok nell’agosto 1967 da Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Tailandia. Il Brunei vi ha aderito nel 1984, il Vietnam si è aggiunto nel 1995. Myanmar (ex Birmania) e Laos sono stati accolti nell’organizzazione come membri effettivi nel 1997, la Cambogia nel 1999.

AWB

Air Waybill (AWB)
La Air Waybill (lettera di vettura aerea) è il documento tipico del trasporto merci internazionale a mezzo aereo, che funge da accordo tra il mittente e la società di trasporto aereo. 
Si tratta del corrispettivo della Bill of Lading (B/L) per il trasporto merci marittimo e della lettera di carico CMR per il trasporto merci su strada.

Beni dual use

Per beni a duplice impiego (dual use) si intendono merci, tecnologie e software utilizzati per scopi civili e militari.
L’esportazione di tali prodotti è soggetta ad autorizzazione da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Per maggiori informazioni: Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – Politica dei controlli delle esportazioni Dual-Use

B/L

Bill of Lading (B/L)
La Bill of Lading (polizza di carico) è il documento che attesta la stipula di un contratto di trasporto marittimo e documenta la trasmissione e la ricezione della merce. Viene emessa dal trasportatore o dal suo agente su richiesta dello scaricatore e regola le questioni giuridiche tra il trasportatore e il destinatario della merce. Con la firma della polizza di carico il trasportatore conferma la presa in consegna dei beni e si impegna a consegnare la merce descritta nella polizza al legittimo proprietario nel luogo di destinazione dietro rilascio della polizza di carico controfirmata. 
Spesso vengono emesse tre polizze originali e svariate copie. Quando il legittimo proprietario dei beni entra in possesso di una delle polizze originali nel porto di destinazione, la valenza giuridica di tutti gli altri originali viene meno. 
Si tratta del corrispettivo della Air Waybill (AWB) per il trasporto merci aereo e della lettera di carico CMR per il trasporto merci su strada, tuttavia ha anche carattere negoziabile.

Brexit

Brexit è il termine usato per descrivere l’uscita del Regno Unito dall’UE avvenuta il 31 gennaio 2020. Dopo la fine del periodo di transizione, dal 31 gennaio 2021, il Regno Unito ha ottenuto lo status di Paese terzo nei confronti dell’UE. 
L’uscita del Regno Unito dall’UE ha comportato conseguenze anche per le esportazioni dalla Svizzera.
Maggiori informazioni e i principali cambiamenti sono riassunti nel nostro dossier Brexit «Brexit: quali condizioni vigono per gli esportatori?».

CargoX

Dal 1° ottobre 2021, la dogana egiziana ha introdotto un nuovo sistema elettronico per la registrazione delle informazioni relative alle spedizioni: l’Advanced Cargo Information (ACI). L’ACI è obbligatorio per tutte le merci che approdano nei porti marittimi egiziani.
A tal fine, gli esportatori devono registrarsi una tantum sulla piattaforma CargoX per poter garantire lo scambio elettronico di dati e documentazione. 
Maggiori informazioni sono reperibili nel nostro articolo Advanced cargo information (ACI): informazioni per gli esportatori.

Carnet ATA

Il Carnet ATA (ammissione temporanea / temporary admission) è un documento doganale internazionale che permette l’importazione, l’esportazione e il transito temporaneo esente da dogana di una merce in un altro Paese senza che si debbano presentare i consueti documenti doganali. Un Carnet ATA permette di sbrigare le formalità doganali svizzere ed estere grazie a un unico modulo. È possibile richiederlo alla camera di commercio e dell'industrie competente.
Il Carnet ATA è valido un anno e per un numero di transiti a piacere.
Di seguito i principali ambiti di utilizzo del Carnet ATA:
•    attrezzatura professionale
•    merce da esposizione o per fiere
•    merce dimostrativa 
Maggiori informazioni sono reperibili nel nostro articolo «Formalità doganali per l'esportazione temporanea».

CCC

China Compulsory Certification (CCC)
Oltre alle registrazioni obbligatorie dei prodotti spesso richieste in molti Paesi, alcuni gruppi di prodotti in Cina possono anche essere soggetti alla certificazione CCC. La «China Compulsory Certification» è destinata a garantire che i prodotti soddisfino gli standard della Repubblica Popolare Cinese.
Verificate se il vostro prodotto necessita di una certificazione CCC sulla nostra banca dati doganale gratuita.

Certificato A1

A determinate condizioni, i lavoratori distaccati che permangono fino a un massimo di 24 mesi in uno Stato membro dell’UE restano soggetti all’obbligo di assicurazione sociale in Svizzera per tutto il periodo del distacco.
Per poter attestare l’assoggettamento all’assicurazione sociale svizzera, il lavoratore distaccato deve poter sempre presentare un certificato di distacco (certificato A1) durante la sua permanenza in UE. 
Il datore di lavoro deve richiedere il certificato A1 alla cassa di compensazione competente.
Maggiori informazioni sono reperibili nella nostra scheda informativa «Obbligo di annunciarsi all’assicurazione sociale».

Certificato di circolazione delle merci

Il certificato di circolazione è considerato come prova di origine delle merci di origine preferenziale.
Si tratta dei moduli EUR.1, EUR.MED o EUR.1 CN.
I certificati di circolazione devono essere rilasciati nella lingua contrattuale del rispettivo accordo e timbrati dall’ufficio doganale di esportazione.
Maggiori informazioni sui certificati di circolazione sono reperibili nel nostro articolo «Prove dell’origine». 

Certificato d’origine

Le autorità di molti Paesi richiedono che le merci da importare nel loro territorio siano accompagnate da certificati d’origine. Questi documenti sono richiesti per varie ragioni, la maggior parte delle quali sono legate alla politica commerciale: ad es. per controllare le restrizioni all’importazione, i dazi antidumping, i dazi compensativi, gli embarghi commerciali, le misure di salvaguardia e di ritorsione, le restrizioni quantitative o i contingenti tariffari, ma anche per scopi statistici o semplicemente per confermare l’origine di una merce.
Il certificato d’origine deve essere richiesto alla camera di commercio competente.    

Certificato fitosanitario (phytosanitary certificate)

Il certificato fitosanitario conferma che le piante o parti di piante da esportare sono conformi ai requisiti fitosanitari del Paese ricevente. Questo con lo scopo di prevenire la diffusione di parassiti e malattie delle piante.
Il certificato fitosanitario è rilasciato dalle autorità competenti del Paese di spedizione sulla base dei requisiti di importazione del Paese di destinazione.
Maggiori informazioni: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) - Certificato fitosanitario

Certificato sanitario (health certificate)

Al fine di prevenire e combattere la diffusione di malattie trasmissibili ed epidemie, un certificato sanitario è richiesto quando si commerciano prodotti alimentari o merci di origine animale.
In Svizzera, questi devono essere richiesti all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Maggiori informazioni: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) - Documenti relativi all’esportazione

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species for wild Fauna and Flora (CITES)
Secondo la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Convenzione di Washington), l’importazione e l’esportazione di esemplari di specie minacciate è vietata o soggetta ad autorizzazione.
Maggiori informazioni sono reperibili nel nostro articolo «Convenzione sulla biodiversità CITES».

Classificazione tariffaria

Il numero di tariffa doganale è usato per codificare in modo unico le merci nel commercio transfrontaliero. La classificazione dei prodotti nel corretto numero di tariffa doganale si chiama classificazione tariffaria.
Ulteriori informazioni sul numero di tariffa doganale si possono trovare anche nel nostro articolo «Classificazione tariffaria e dazi doganali in parole semplici».

CMR

Convention de Genève relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR)
La CMR è un accordo internazionale sul trasporto transfrontaliero su strada.
La lettera di carico CMR concerne il traffico internazionale di merci su strada e disciplina le responsabilità e gli obblighi delle parti contraenti. È il corrispettivo del Bill of Lading per il trasporto marittimo e dell’Air Waybill per il trasporto aereo.

Codice SA (numero di tariffa doganale)

Il numero di tariffa doganale viene utilizzato per la codifica univoca delle merci nel commercio internazionale. Questo codice merceologico è utilizzato, tra l’altro, a fini statistici e per determinare i dazi all’importazione. 
Come la maggior parte dei numeri di tariffa doganale globale, il numero di tariffa doganale svizzera si basa sul Sistema armonizzato (SA) internazionale. Il codice SA corrisponde alle prime sei cifre del rispettivo numero di tariffa doganale. Le cifre seguenti sono specifiche per regione (Paese, unione doganale). Il sistema armonizzato viene rivisto ogni 5 anni; l’ultima revisione è stata attuata il 1° gennaio 2022. 
Maggiori informazioni sul numero di tariffa doganale e il codice SA sono reperibili nel nostro articolo «Classificazione tariffaria e dazi doganali in parole semplici».

Conferma di ricevimento merce

Tutte le cessioni intracomunitaria dalla Germania a un altro Stato UE devono essere comprovate da una conferma di ricevimento merce.
Tale conferma può essere fornita in qualsiasi forma, ma deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del destinatario, descrizione e quantità delle merci, luogo e mese di ricevimento delle merci, data di rilascio e firma del destinatario.

Conto PCD

Conto doganale per la procedura accentrata di conteggio (PCD) 
Con un conto PCD, lo sdoganamento all’importazione avviene senza contanti e con fatturazione.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) raccomanda a tutti gli importatori che importano regolarmente merci commerciali di aprire un conto PCD.
Ulteriori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Conto PCD

Controlli delle esportazioni

Alcuni beni e tecnologie sono soggetti a controlli delle esportazioni da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per motivi di politica di sicurezza.
Le categorie di merci controllate sono armamenti, merci che potrebbero essere usate per lo sviluppo, la produzione o la proliferazione di armi di distruzione di massa e le merci che potrebbero essere usate per la produzione di armi convenzionali. 
Trovate una panoramica delle normative dei controlli delle esportazioni nel nostro articolo «Controllo delle esportazioni in breve».
Maggiori informazioni: Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – Controllo delle esportazioni

Convenzione contro la doppia imposizione

Le convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) impediscono che i redditi e i beni patrimoniali siano soggetti ad imposta sia nel Paese in cui sono stati prodotti sia nel Paese di residenza del soggetto. Per mezzo delle CDI, in particolare, si evita di svantaggiare l’economia svizzera nei confronti dei concorrenti stranieri. Pertanto, la Svizzera ha firmato degli accordi contro la doppia imposizione con i maggiori Paesi industrializzati. Tali accordi regolano le questioni di politica internazionale tributaria, ad esempio l’esonero di tassazione dei redditi conseguiti da stabilimenti d’impresa nello Stato partner, le richieste di rimborso dell’imposta alla fonte e l’imposizione dei diritti di licenza.
Maggiori informazioni: Segreteria di Stato per le
questioni finanziarie internazionali (SFI) – Convenzioni sulla doppia imposizione

Convenzione PEM (rivista)

Convenzione PEM (Accordo Pan-Euro-Mediterraneo)
La Convenzione PEM permette il cumulo dei materiali degli Stati membri del PEM, a condizione che sia stato concluso un accordo corrispondente tra tutti i partner commerciali. E le merci hanno acquisito il carattere originario in base alle norme di origine del protocollo di origine Euro-Med e una prova di origine corrispondente è disponibile.
Con la revisione della Convenzione PEM sono state riviste anche le regole d’origine. Anche se alcune delle parti contraenti non hanno ancora accettato la revisione, le restanti parti contraenti (tra cui la Svizzera) hanno deciso di applicare le regole riviste su base transitoria dal 1° settembre 2021.
Per maggiori informazioni sulla Convenzione PEM riveduta guardate la registrazione del nostro webinar «Revised PEM Convention» (DE).
Maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini - Norme di origine della Convenzione PEM rivedute

Credito documentario

Il credito documentario o lettera di credito (L/C) è uno strumento per la riduzione dei rischi di pagamento nei rapporti d'affari internazionali. In questo caso l’acquirente incarica la sua banca di corrispondere entro un determinato termine al venditore (esportatore svizzero) un importo stabilito alla consegna dei documenti prescritti relativi alla spedizione della merce.
L’esportatore è pertanto tutelato dal rischio di fornire merce senza ricevere la controprestazione prevista dal contratto. Contemporaneamente l’acquirente è tutelato dal rischio di pagare prima che i documenti a mezzo di banca siano stati presentati alla sua banca entro i termini.
Inoltre, l’acquirente evita di dover corrispondere grossi acconti o pagamenti anticipati, perché la lettera di credito conferma la sua solvibilità. 

Crosstrade

Esempio di una consegna crosstrade: le deviazioni logistiche attraverso la Svizzera vengono meno e la merce viene consegnata direttamente dal Paese di produzione al Paese del cliente.
Ci sono diverse regolamentazioni da rispettare a livello di sdoganamento e tassazione, il che porta ad alte esigenze nell’organizzazione e nella pianificazione di tali consegne.
Maggiori informazioni e spiegazioni sulla base di casi di studio sono reperibili nella registrazione del nostro webinar sulle operazioni di crosstrade (in tedesco).

CSI

Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)
La Comunità degli Stati Indipendenti è una federazione di undici repubbliche dell’ex Unione Sovietica. È stata fondata nel 1991 da Russia, Bielorussia e Ucraina e ampliata poco dopo con l’adesione di Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Repubblica di Moldova, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Cumulo

Il cumulo dell’origine è una concessione destinata a facilitare l’acquisizione dell’origine preferenziale: mediante un accordo, permette ai materiali originari di uno Stato contraente di essere considerati come originari del Paese in cui sono utilizzati, a condizione che siano già stati importati con certificati d’origine dai rispettivi Paesi d’origine. Così, questi materiali non hanno bisogno di subire un’ulteriore lavorazione in Svizzera.  
Tipi di cumuli
•    Cumulo bilaterale
Vale solo per i prodotti originari di Paesi che intrattengono un accordo bilaterale di libero scambio (ad es. Svizzera-Giappone o EFTA-Colombia).

•    Cumulo diagonale
Riguarda i prodotti originari di diversi Stati partner di libero scambio nella misura in cui applicano le stesse regole di origine (ad es. UE-EFTA-Turchia). 

•    Cumulo Euro-Med
Concerne i prodotti originari degli Stati del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, a condizione che tutti i partner di libero scambio interessati applichino un accordo di libero scambio con le stesse norme di origine (disposizioni di cumulo).
•    Cumulo paneuropeo
Sistema di cumulo dell’origine tra l’UE, gli Stati EFTA o la Turchia.

•    Cumulo completo
L’ulteriore lavorazione non deve necessariamente avvenire nel territorio doganale di un solo Paese, ma può svolgersi interamente nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio. Negli accordi di cui la Svizzera è parte, il cumulo completo è previsto solo nell’accordo EFTA-Tunisia. 

Dazi doganali

I dazi doganali sono prelievi simili alle tasse da corrispondere allo Stato, che vengono imposti principalmente sull’importazione di merci in un territorio doganale. Nel contesto del protezionismo, i dazi protettivi giocano un ruolo importante, poiché hanno lo scopo di proteggere i produttori nazionali dalla concorrenza estera. 
Nella maggior parte dei Paesi, il dazio è riscosso come un dazio ad valorem, cioè l'importo del dazio da pagare è calcolato a partire da una determinata percentuale del valore della merce. Si differenzia dal sistema dei dazi doganali a peso, praticato dalla Svizzera con poche eccezioni.
Maggiori informazioni sulle tariffe doganali sono reperibili nel nostro articolo «Classificazione tariffaria e dazi doganali in parole semplici».

DaZit

Il programma DaziT è il cuore del processo di trasformazione digitale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UFDC) che mira alla digitalizzazione e alla semplificazione dei processi nonché all’ulteriore sviluppo organizzativo dell’amministrazione doganale. 
«DaziT» si compone di «dazi» (ovvero dazio o più in generale dogana) e «T» (trasformazione)
Maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UFDC) - DaziT

DDAT

Dichiarazione doganale di ammissione temporanea (DDAT)
La dichiarazione doganale di ammissione temporanea stabilisce che possono essere introdotte merci temporaneamente o per la vendita incerta all’estero senza il pagamento di tributi doganali.
Le principali categorie di merci rientranti nel regime DDAT sono:
•    materiale professionale
•    merci per fiere ed esposizioni
•    determinati mezzi di trasporto (p.es. veicoli o imbarcazioni per gare) e imballaggi.$
Per maggiori informazioni sull’esportazione temporanea consultate il nostro articolo «Formalità doganali per l’esportazione temporanea».

Deposito franco doganale

I depositi franchi doganali sono magazzini in cui vengono temporaneamente immagazzinate merci esenti da dazi e non tassate. Sono gestiti da enti privati, hanno un carattere pubblico e sono aperti a tutte le parti interessate.
Dal confine, la merce giunge al deposito franco doganale in regime di transito. Dopo l'immagazzinamento temporaneo la merce può essere importata definitivamente oppure asportata dal territorio doganale nel regime di transito.
Maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Depositi franchi doganali

Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione da parte del fornitore che funge da prova di origine per i materiali di origine preferenziale acquistati a livello nazionale. 
Le dichiarazioni del fornitore possono essere emesse sulla fattura o, se le condizioni rimangono le stesse, come dichiarazioni generali del fornitore.
In caso di consegne transfrontaliere, la dichiarazione del fornitore non è valida; in questi casi, la prova d'origine (ad es. una dichiarazione di origine o un certificato di circolazione, ad esempio, EUR 1) deve essere rilasciata in conformità con l’accordo di libero scambio pertinente.
Maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Dichiarazioni dei fornitori

Dichiarazione d’origine

In generale, per le merci di valore fino a CHF 10 300 (o EUR 6000), una dichiarazione di origine sulla fattura o altro documento commerciale con una firma manoscritta è sufficiente come prova di origine per le merci di origine preferenziale.
La frase standard è la seguente, ma può variare leggermente a seconda dell’accordo:
"L’esportatore delle merci a cui si riferisce questo documento commerciale dichiara che, salvo indicazione contraria, queste merci sono preferenziali ......................... merci originarie".
(Luogo e data) .................. (Firma) ......................
(Nome del firmatario in stampatello)
Per maggiori informazioni sulla dichiarazione d'origine, vedi il nostro articolo «Prove dell’origine».

Disposizioni per l’importazione

Ogni Paese applica proprie disposizioni e leggi. Queste si applicano anche ai documenti necessari per le formalità doganali.
Le disposizioni per l’importazione regolano i presupposti e le autorizzazioni per l’importazione di beni (merci, generi alimentari, animali) o di servizi per mezzo di imposte, definizione delle merci e documenti.
Nella nostra banca dati doganale gratuita trovate le disposizioni per l’importazione in vigore nei vari Paesi.
 

Distacco

Si parla di distacco di lavoratori quando un datore di lavoro invia temporaneamente i suoi lavoratori in uno Stato diverso da quello in cui risiede e opera normalmente l’azienda (ad es. per la messa in funzione di un macchinario o il lavoro temporaneo in un cantiere). 
Maggiori informazioni sul distacco dei lavoratori e sugli aspetti da considerare sono reperibili nel nostro dossier tematico oppure nella guida interattiva sul distacco dei lavoratori nella nostra piattaforma dedicata all’export, il GoGlobal Cockpit.

Distinta dei colli

La lista d’imballaggio contiene dettagli sul numero, il contenuto e le dimensioni dei colli.
Nel traffico transfrontaliero di merci, una lista di imballaggio è solitamente richiesta se i dettagli corrispondenti non sono già evidenti nella fattura commerciale.

Drawback

Nella fabbricazione di prodotti originari in Svizzera, l’uso di materiali non originari per i quali i dazi all’importazione sono stati rimborsati o non riscossi (ad es. merci importate e riesportate nell’ambito del traffico di perfezionamento) è vietato. 
Non tutti gli accordi di libero scambio contengono un simile divieto di drawback. 

EAC

Eurasien Conformity (EAC)
Il marchio EAC funge da certificazione per prodotti conformi alle norme dell’Unione economica eurasiatica e alle relative prescrizioni tecniche.

EAN

European Article Number (EAN)
L’EAN è un tipo di marcatura a codice a barre utilizzato per contrassegnare i prodotti destinati al commercio al dettaglio. Si compone di 13 cifre (articoli normali) oppure 8 cifre (piccoli articoli) secondo le specifiche ISO/IEC 15420.

e-dec / e-dec web

Dall’introduzione dell’obbligo di dichiarazione elettronica del 1° gennaio 2013, le dichiarazioni doganali non si possono più effettuare in formato cartaceo, ma soltanto elettronico. 
Le aziende possono presentare le loro dichiarazioni doganali tramite Internet (e-dec), e-dec web, un’applicazione gratuita dell’Ufficio federale della dogana, il software dedicato con l’aiuto della funzione di esportazione e-dec o tramite un fornitore di servizi da loro incaricato (spedizioniere, agente doganale). 
Per maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza die confini (UFDC) – Dichiarazione doganale

EEN

Enterprise Europe Network (EEN)
Enterprise Europe Network (EEN) rappresenta la più vasta rete di contatti e di informazioni per le PMI in Europa. Essa raggruppa 600 organizzazioni come camere di commercio, agenzie di sviluppo regionale e centri tecnologici universitari. EEN aiuta le imprese a trovare esperti e potenziali partner in altri Paesi. Inoltre, fornisce alle PMI consigli relativi a questioni tecniche e pratiche, ad esempio in merito a norme e legislazioni in vigore in seno all’UE. Le imprese interessate sono informate sulle misure europee, sui programmi e sulle possibilità di finanziamento. 
Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili nel nostro articolo «Enterprise European Network (EEN)».

EFTA

Associazione europea di libero scambio (EFTA)
L’ Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association EFTA) è stata fondata nel 1960 da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Non si tratta di un’unione doganale: i suoi Stati membri possono fissare autonomamente le tariffe doganali e altre misure di politica commerciale nei confronti degli Stati non membri dell’EFTA.
Dal 1990, tuttavia, i suoi membri hanno negoziato accordi di libero scambio con Paesi terzi nel quadro multilaterale dell’EFTA.  

Embarghi e sanzioni

Embarghi e sanzioni sono restrizioni o divieti ufficiali sul commercio con certi Paesi o persone. 
Per maggiori informazioni: Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – La Svizzera e le sanzioni internazionali

EORI

Economic Operators Registration and Identification (EORI)
EORI è la banca dati centrale di tutti gli operatori doganali dell’Unione Europea. Per ogni transazione doganale all’interno dell’UE è necessario un numero EORI. Un’azienda svizzera solitamente non necessita di questo numero, fatta eccezione per quando entra nell’UE in qualità di dichiarante doganale (ad es. nelle spedizioni DDP o quando c’è un magazzino nell’UE). 
Le aziende svizzere che necessitano di un numero EORI devono registrarsi nel Paese dell’UE nel quale svolgono le loro attività. Non è possibile registrarsi in Svizzera. 
Per maggiori informazioni: Direzione generale delle dogane – Numero EORI

Esportatore autorizzato

Gli esportatori autorizzati (EA) possono rilasciare dichiarazioni d’origine su fattura (o altro documento commerciale) per tutti i valori delle merci. Non dovranno più compilare un certificato di circolazione delle merci. Inoltre, sono esenti da firme autografe, ma devono includere il numero di registrazione EA.  
In linea di principio, qualsiasi azienda può registrarsi alla dogana come esportatore autorizzato.
Per maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Esportatore autorizzato

Factoring

L’export factoring è la vendita continua di crediti scaturiti dall’attività di esportazione ad una società di factoring. Si tratta di uno strumento per il finanziamento e per la copertura del rischio di crediti di esportazione.
Nell’export factoring sono coinvolte tre parti: l’esportatore, i clienti dell’esportatore (importatori, debitori) e la società di factoring. Gli importatori non partecipano direttamente all’export factoring, per loro l’unica cosa che cambia è il domicilio di pagamento, perché corrispondono il pagamento alla società di factoring e non all’esportatore. I quesiti relativi alla merce o ai servizi, invece, continuano ad essere chiariti direttamente tra il cliente e l’esportatore.

FDA

Food and Drug Administration (FDA)
La FDA è l’agenzia sanitaria federale statunitense responsabile dell’applicazione dei regolamenti e dell’approvazione dei prodotti alimentari e farmaceutici in vendita negli Stati Uniti. 

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) dell’Organizzazione mondiale del commercio sancisce l’abolizione dei dazi e di altri ostacoli al commercio internazionale.
Assieme all’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e all’accordo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), il GATT costituisce uno dei tre pilastri del sistema commerciale multilaterale dell’OMC. 
I principi essenziali del GATT includono il trattamento della Nazione più favorita. Quest’ultimo è una disposizione che impedisce di favorire i fornitori nazionali rispetto a quelli esteri. Eventuali trattamenti favorevoli devono essere applicati a tutti i Paesi dell’OMC. Il principio del trattamento nazionale obbliga alla non discriminazione tra beni comparabili nazionali e stranieri.

GATS

General Agreement on Trade in Services (GATS)
L’accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, GATS), nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), regola il commercio di servizi. Assieme all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e all’accordo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), il GATS costituisce uno dei tre pilastri del sistema commerciale multilaterale dell’OMC. 
I principi più importanti riguardano il trattamento della Nazione più favorita e il trattamento nazionale. La clausola della Nazione più favorita è una disposizione che impedisce di favorire i fornitori nazionali rispetto a quelli esteri. Eventuali trattamenti favorevoli devono essere applicati a tutti i Paesi dell’OMC. Alla clausola della Nazione più favorita fanno eccezione gli accordi regionali in materia di integrazione. In questo caso, i trattamenti di favore commerciali UE, ad esempio, non devono esser applicati anche a Paesi terzi. La clausola del trattamento nazionale obbliga gli Stati membri ad accordare ai fornitori esteri lo stesso trattamento riservato a quelli nazionali. Le risorse statali devono pertanto essere a disposizione anche dei fornitori privati.

GSP

Generalized System of Preferences (GSP)
Nell’ambito di tale sistema di preferenze generalizzate, la Svizzera, come altri Paesi, conferisce concessioni doganali per le merci provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Di regola, i prodotti industriali sono esenti da dazi doganali e altri prodotti hanno tariffe preferenziali.
Maggiori informazioni sono reperibili nel nostro articolo «Classificazione tariffaria e dazi doganali spiegati in parole semplici» e nella nostra banca dati doganale gratuita.

GTIN

Il Global Trade Item Number (GTIN) è un numero identificativo globalmente valido per contrassegnare le unità commerciali, normalmente mediante un codice a barre. Il GTIN può comporsi di 8, 12, 13 o 14 cifre.

IMe

Decisione d’imposizione elettronica (IMe) all’esportazione
La IMe all’esportazione sostituisce la decisione d’imposizione in formato cartaceo. È quindi considerata una prova legalmente valida dell’autorizzazione all’esportazione o all’importazione.
Si applica il principio della raccolta, cioè il documento deve essere raccolto elettronicamente dopo l'importazione o l'esportazione e conservato per 10 anni. 
Maggiori informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Decisione d’imposizione elettronica (IMe) all’esportazione / Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Documenti elettronici (IMe / eDistinta)

Imposta di consumo

L’imposta sul consumo è un’imposta indiretta prelevata sul consumo di prodotti e servizi specifici, come l’alcool, il tabacco o le tasse sugli oli minerali.

Imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta generale sul consumo riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione. Viene riscossa dalle imprese sulle vendite fatturate ai loro clienti e pagata alle autorità fiscali. 
Nel caso del commercio transfrontaliero di beni e servizi, vanno essere prese in considerazione diverse leggi sull’IVA.
Nel nostro dossier sull’IVA trovate diverse scede informative sul tema dell’IVA.

Incasso documentario

L’incasso documentario è un mezzo per ridurre il rischio di mancato pagamento nelle transazioni internazionali. L’incasso documentario è l’ordine dato da un esportatore alla sua banca di riscuotere il controvalore dei documenti dal compratore o dalla sua banca in cambio della consegna di certi documenti di spedizione.
L’incasso documentario garantisce all’esportatore che le merci non saranno consegnate all’acquirente fino a quando l’acquirente non avrà adempiuto agli obblighi contrattuali.  
A differenza del credito documentario, in tal caso le banche garantiscono solo la corretta esecuzione dell’ordine di incasso, ma non assumono ulteriori obblighi di pagamento.

Incoterms

Le condizioni di commercio e consegna internazionali vengono definiti “Incoterms” (International Commercial Terms In particolare, gli Incoterms stabiliscono chi, fra le parti contraenti, debba assumersi le spese di spedizione, doganali e assicurative, chi i rischi di trasporto e a che punto i diritti e doveri vengono trasmessi all’acquirente. Gli Incoterms hanno validità legale unicamente se sono stati convenuti in modo giuridicamente valido fra acquirente e venditore.
Gli Incoterms sono stati sviluppati dalla Camera di commercio internazionale, che nel 1936 ha per la prima volta allestito un apposito elenco. La versione degli Incoterms è contrassegnata dall’anno. L’ultimo aggiornamento risale al 2020, in occasione dell’ottava revisione. 
Nel nostro articolo «Incoterms 2020 – Cosa è cambiato?» trovate una panoramica delle ultime modifiche della revisione.

IOSS

Import One Stop Shop (IOSS)
IOSS è impiegato nel caso di merce spedita a privati da un Paese non UE, ad es. la Svizzera, a un Paese UE e permette l’esenzione dei dazi all’importazione nel caso di un valore della merce entro i 150 euro.
Maggiori informazioni su IOSS e sui rispettivi requisiti di utilizzo sono reperibili nella nostra scheda informativa «OSS e IOSS: una guida per le aziende e-commerce svizzere».

ISPM 15

Per prevenire l’importazione di parassiti del legno, sempre più Paesi applicano lo standard fitosanitario ISPM 15. L’importazione di merci in questi Paesi deve essere effettuata con imballaggi in legno (scatole, pallet ecc.) preventivamente sottoposti a trattamenti specifici. 
Maggiori informazioni relative agli standard per gli imballaggi in legno sono reperibili nella nostra scheda informativa «Standard per gli imballaggi in legno (ISPM 15)».

Marchio CE

Il marchio CE costituisce la prova che un prodotto corrisponde ai requisiti fondamentali di salute e di sicurezza ai sensi del diritto UE e che è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità prescritte. Il marchio CE è obbligatorio per tutte le merci che rientrano nell’ambito di validità delle circa 20 direttive UE secondo il cosiddetto “nuovo approccio” e che sono messe in circolazione nel mercato unico dell’UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
In molti casi il marchio CE può essere apposto dal produttore stesso.
Maggiori informazioni sono reperibili nel nostro articolo «Marchio CE» e nella «Panoramica delle direttive sulla marcatura CE».

Mercato interno

In senso stretto, l’insieme dei mercati di un’economia nazionale su cui vengono trattati, ovvero forniti, beni e servizi per il consumo interno.
Un mercato interno in senso ampio non deve tuttavia limitarsi all’economia nazionale di un solo Paese. Il mercato unico europeo, ad esempio, comprende i mercati di tutti gli Stati membri dell’Unione europea (UE). 
Il mercato unico dell’UE è uno spazio privo di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitale.
Con l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) il diritto del mercato unico dell’UE è stato esteso agli stati EFTA di Liechtenstein, Norvegia e Islanda. La Svizzera, anch’essa membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), ha rifiutato l’ingresso nel SEE nel 1992 con una consultazione popolare. 

MERCOSUR

Mercato comune del Sudamerica (Mercado Común del Sur, MERCOSUR)
Vi fanno parte in qualità di Stati membri: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela (in sospeso). Sono inoltre Stati associati: Cile, Bolivia, Perù, Colombia, Ecuador, Guyana e Suriname. 

Nazione più favorita

Nazione più favorita (NPF)
La clausola della Nazione più favorita è un principio dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) volto ad assicurare la parità di trattamento e impedire la discriminazione tra Nazioni. Con l’aggiunta della suddetta clausola nei trattati internazionali, gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole già concesso ad altri Paesi terzi.
Gli accordi di libero scambio ledono tale clausola, ma fanno eccezione poiché promuovono il commercio, a patto che si eliminino gli ostacoli tariffari e non tariffari nell’ambito di scambi analoghi e che non si aumentino i dazi doganali esterni applicati a Stati terzi.
Se non c’è un accordo di libero scambio con il Paese di destinazione o se la merce non è conforme alle regole d’origine, all’importazione si applica il tasso tariffario della Nazione più favorita stabilito dall’OMC. 

Non alterazione

La regola di non alterazione si applica in diversi accordi di libero scambio. Questa regola stabilisce che i prodotti originari importati devono essere gli stessi che sono stati spediti dalla parte contraente. In altre parole, non devono aver subito alcun trattamento o lavorazione non autorizzata durante il tragitto. 

Norme

Le norme si riferiscono generalmente a regole tecniche, ma si applicano anche ad altre aree: ad esempio nella contabilità rivestono importanza gli International Accounting Standards (IAS). 
Le norme promuovono la razionalizzazione, consentono la garanzia di qualità, servono alla sicurezza sul luogo di lavoro e nel tempo libero, standardizzano le procedure di prova, ad esempio, nella tutela dell’ambiente e in generale semplificano la comprensione nell’economia, nella tecnica, nella scienza, nell’amministrazione e nei rapporti con il pubblico.
Le norme sono di sostegno alla libera circolazione delle merci e dei servizi. Nell’Unione Europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo (SEE) l’impiego di norme armonizzate semplifica la prova della conformità ai requisiti fondamentali di salute e di sicurezza (marchio CE) per un gran numero di prodotti industriali. 
Le norme non sono promulgate dallo stato bensì proprio da coloro che ne hanno bisogno: l’economia, i consumatori, l’amministrazione, la scienza. I loro rappresentanti investono il loro tempo ed il loro know-how per la realizzazione delle norme – nel proprio interesse e nell’interesse di tutti.

Numero d’identificazione

Numero d’identificazione delle imprese (IDI)
Ogni azienda attiva in Svizzera ha un numero IDI. Questo numero serve come numero di identificazione nel registro di commercio e per l’IVA.
Il numero IDI svizzero non deve essere confuso con il numero di identificazione IVA dell’UE. 
Numero d’identificazione IVA
Nell’UE, il numero d’identificazione IVA serve come identificazione nei confronti di altre aziende. 
Tale numero è necessario anche per la contabilità IVA e viene assegnato dall’ufficio delle imposte competente.
Le informazioni sulla richiesta di un numero IVA nell’UE sono reperibili nel nostro dossier IVA nella scheda informativa «Registrazione relativa all’imposta sul valore aggiunto nell’UE».

OECD

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
L’OCSE è l’erede della OECE fondata nel 1948 (Organizzazione europea per la cooperazione economica) che aveva il compito di occuparsi della ricostruzione dell’Europa dopo la guerra e di impiegare e distribuire i mezzi derivanti dal piano Marshall.
Gli obiettivi dell’OCSE sono: la promozione sostenibile della crescita economica; una maggiore occupazione; il miglioramento degli standard di vita; la garanzia della stabilità finanziaria; il supporto nello sviluppo di altri Paesi; il contributo alla crescita del commercio globale.

OMC

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
L’OMC è un’istituzione internazionale per la promozione del libero scambio a livello mondiale, con sede a Ginevra. L’Organizzazione mondiale del commercio è stata fondata nel 1995 conformemente dell’accordo GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio). Da allora, l’OMC si compone di tre pilastri: l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), l’accordo sugli scambi di servizi (GATS) e l’accordo sulla protezione della proprietà intellettuale (TRIPS).
Il Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è composto dagli ambasciatori dei Paesi membri, che lavorano anche insieme in vari sottocomitati e comitati speciali.
Attualmente (a partire dal 2021) l’OMC conta 164 membri, il più recente (da luglio 2016) è l’Afghanistan.
L’obiettivo dell’OMC è quello di ridurre le barriere commerciali e quindi liberalizzare il commercio internazionale.

Operazioni triangolari

L’operazione triangolare intracomunitaria è un caso speciale dell’operazione in serie. Si tratta di un regime semplificato che evita la necessità per la società intermediaria di registrarsi a fini fiscali nel Paese di destinazione della consegna. 
Le regole di semplificazione sono applicabili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
•    tre imprese sono coinvolte nell’operazione triangolare intracomunitaria
•    le imprese coinvolte nell’operazione triangolare sono registrate ai fini IVA in tre diversi Stati membri
•    il trasporto è assegnato alla prima transazione nella catena.
Maggiori informazioni sull’operazione triangolare intracomunitaria sono reperibili sulla nostra pagina dedicata all’IVA nella scheda informativa «Prassi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) negli scambi commerciali con l’UE».

Origine non preferenziale (origine autonoma)

L’origine non preferenziale non permette franchigie o agevolazioni doganali come avviene invece per l’origine preferenziale con gli accordi di libero scambio, ma serve per attuare misure politico-commerciali.
Il certificato d’origine rilasciato da una Camera di commercio e dell'industria cantonale funge da prova documentale.
Le autorità di molti Stati richiedono che le merci da importare nel loro territorio vengano accompagnate da certificati d’origine o da fatture commerciali certificate. Questi documenti vengono richiesti per diversi motivi, prevalentemente politico-commerciali: ad esempio per vigilare sulle restrizioni all’importazione, su dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali, misure di protezione e di ritorsione, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, ma anche per ragioni statistiche oppure semplicemente a comprova dell’origine di una merce.

Origine preferenziale

Gli accordi di libero scambio coprono generalmente il commercio transfrontaliero di beni tra le parti contraenti. Le merci che soddisfano le regole d’origine dell’accordo in questione beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale o di un’esenzione dai dazi doganali. 
L’origine preferenziale deve essere comprovata da un certificato di circolazione (EUR 1, EUR-MED, EUR 1 CN) o una dichiarazione d’origine (ad es. sulla fattura commerciale).

OSS

One Stop Shop (OSS)
Le imprese che forniscono servizi a persone che non sono soggetti passivi e che quindi sarebbero soggette a pagare le tasse in un gran numero di Stati dell’UE non dovrebbero registrarsi individualmente in ogni stato dell’UE. Il fatturato dei servizi nell’ambito dell’OSS dovrebbe poter essere regolato con un’unica registrazione IVA («one-stop shop»). Un’azienda svizzera può scegliere liberamente in quale stato dell’UE deve avvenire la registrazione dell’OSS.
Informazioni dettagliate su OSS e sui requisiti sono reperibili nella nostra scheda informativa «OSS e IOSS: una guida per le aziende e-commerce svizzere».

Ostacoli non tariffari

Con ostacolo non tariffario (non-tariff barrier) si intende ogni disposizione che, benché non costituisca un dazio doganale, possa impedire o limitare l’importazione di prodotti. Queste barriere ostacolano l’accesso al mercato ai fornitori esteri.
Esempi: regolamentazioni e norme tecniche, prescrizioni sull’imballaggio e sull’etichettatura, contingenti all’importazione, discriminazioni nelle operazioni doganali ecc.

Passar

Passar è il nuovo sistema uniforme per il movimento delle merci, che viene introdotto dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere nel quadro di DaziT. L’introduzione di Passar è prevista per il 1° giugno 2023 (da dicembre 2021).
Passar sostituirà i sistemi di esportazione NCTS e e-dec in tre fasi a partire dal 1° dicembre 2023 (da dicembre 2021)
Maggiori informazioni: Ufficio federale delle dogane e della sicurezza al confine (UDSC) - Passar e strategia di transizione

Presentazione in dogana

La presentazione in dogana è il processo con cui si informa l’autorità doganale dell’UE che le merci da importare o esportare si trovano all’ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato.
Maggiori informazioni: Direzione generale delle dogane – Presentazione in dogana

Principio del Cassis de Dijon

Secondo tale principio, i prodotti che sono stati fabbricati conformemente alle disposizioni legali in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) possono essere venduti in tutti gli altri Stati membri UE. Alla base di questo principio vi è una sentenza della Corte europea di giustizia del 20 febbraio 1979 (incarto 120/78).
La Svizzera ha adottato tale principio autonomamente.
Il principio sancisce che i prodotti che soddisfano le prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE, e che sono stati e legalmente immessi in commercio di questo Stato, di norma possono essere commercializzati anche in Svizzera senza controlli preliminari (art. 16a LOTC).
Maggiori informazioni alla pagina Segreteria di Stato dell’economia (SECO): principio del Cassis de Dijon

Principio di equivalenza

Il principio di equivalenza si applica al perfezionamento attivo di merci. Esso indica che nel perfezionamento, rispettando determinati presupposti (in particolare la medesima qualità e natura della merce importata), è possibile impiegare merce differente da quella importata per la realizzazione di prodotti di perfezionamento. La merce equivalente viene chiamata anche merce di compensazione. Al principio di equivalenza si contrappone il principio di identità.

Principio di identità

Il principio d’identità si applica al perfezionamento attivo delle merci. Esso indica che i prodotti importati temporaneamente in una determinata zona economica (ad es. nell’Unione europea) per il perfezionamento e la trasformazione devono essere identici con le merci riesportate. Al principio d’identità si contrappone il principio di equivalenza, il quale prevede esclusivamente che i prodotti riesportati mantengano la stessa qualità e la stessa natura. 

Prove dell’origine

Le prove d’origine servono a confermare l'origine preferenziale delle merci ai sensi degli accordi di libero scambio. Le prove possibili sono i certificati di circolazione o le dichiarazioni d'origine sulla fattura.
Per maggiori informazioni sulla prova dell’origine, vedi il nostro articolo «Prove dell’origine».

RAEE

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
L’obiettivo della direttiva RAEE è di prevenire i rifiuti elettrici ed elettronici e di ridurli attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero.
Per maggiori informazioni sulla direttiva RAEE consultate il nostro articolo «UE – Direttive ROHS e RAEE».

REACH

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Il regolamento REACH (CE 1907/2006), entrato in vigore il 1° giugno 2007, stabilisce, tra l’altro, che le sostanze chimiche immesse sul mercato UE (fabbricate o importate) devono essere registrate presso l’ECHA (agenzia chimica europea). 
Le aziende devono identificare i rischi associati alle sostanze che immettono sul mercato e adottare misure preventive adeguate.
Maggiori informazioni: European Chemical Agency (ECHA) – Comprendere REACH 

Regola del trasporto diretto

Si tratta di una regola di non alterazione secondo la quale i prodotti esportati dalla Svizzera devono essere consegnati direttamente al Paese di destinazione, senza che vengano immessi in libera pratica in un altro Paese. Altrimenti le merci perderebbero la loro origine preferenziale.  

Regole d’origine

Le regole d’origine definiscono i criteri che devono essere soddisfatti per ogni gruppo di prodotti per essere dichiarati come merci di origine preferenziale.
Questi criteri sono regolati nel protocollo d’origine o negli allegati d’origine dei singoli accordi di libero scambio e possono variare per i singoli prodotti a seconda del Paese di destinazione.
Potete trovare maggiori informazioni nel nostro articolo «Regole sull’origine» o nella registrazione del nostro webinar sulle regole d’origine preferenziali / Certificato d’origine (DE).
Nella nostra banca dati doganale gratuita troverete le regole d’origine applicabili al vostro prodotto, nel commercio con il Paese di destinazione desiderato.

Reverse charge

Con reverse charge s’intende lo storno del debito d’imposta. Applicando la procedura di inversione contabile, l’obbligo fiscale per alcuni servizi può essere trasferito al destinatario del servizio. La procedura è utilizzata, per esempio, per la fornitura di servizi all’estero.
Ulteriori informazioni sull’inversione contabile possono essere trovate nel nostro dossier IVA nell’opuscolo «Norme sull’IVA UE nella prestazione di servizi transfrontaliera». 

REX

Esportatore registrato (REX)
Con l’introduzione del sistema Registered Exporter (REX), questi certificati d’origine sostitutivi verranno rimpiazzati con dichiarazioni d’origine sostitutive (Statement on Origin, SoO). Le aziende Svizzere che richiedevano il rilascio di certificati d’origine sostitutivi sono ora obbligate a registrarsi come REX e di conseguenza devono emettere delle dichiarazioni d’origine sostitutive (SoO)
Maggiori informazioni: Ufficio federale delle dogane e della sicurezza al confine (UFC) - Esportatore registrato (REX): Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – Registered Exporter (REX)

ROHS

Restrizione dell'uso di alcune sostanze pericolose (ROHS)
La direttiva ROHS (2011/65/UE) limita o addirittura proibisce l'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ulteriori informazioni sulla direttiva ROHS possono essere trovate nel nostro articolo «UE-DIRETTIVE ROHS E RAEE».

SABER

SABER è una piattaforma che garantisce la conformità delle merci importate secondo gli standard e le specifiche prima dell’ingresso nel mercato saudita. 
A partire da gennaio 2021, tutti i prodotti regolamentati e non regolamentati devono essere registrati, siano essi importati o prodotti localmente. Tuttavia, per autorizzare i prodotti regolamentati, è necessaria l’emissione del Certificato di conformità del prodotto (PCoC)
Una panoramica delle domande più frequenti e una guida passo dopo passo possono essere trovate qui.

SACU

Southern African Customs Union (SACU)
Unione doganale dell’Africa meridionale composta dagli stati di Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Sudafrica.

Salto della voce

Il salto della voce significa che tutti i materiali utilizzati senza caratteristiche di origine devono essere classificati con altri numeri rispetto al prodotto finale. È quindi necessario conoscere le voci di tariffa dei materiali e quelle del prodotto finale. Sono considerate voci di tariffa ai fini del salto della voce le prime quattro cifre di tariffa del Sistema armonizzato (SA).

SASO

Standards, Metrology and Quality Organization (SASO)
SASO è l’autorità saudita per la regolamentazione tecnica e gli standard di prodotti e servizi.

Schengen / Dublino

La cooperazione Schengen/Dublino promuove una stretta collaborazione in materia di controlli alle frontiere, giustizia, polizia, visti e asilo tra gli Stati membri dell’UE e i Paesi associati.
L’accordo Schengen ha abolito i controlli sistematici delle persone alle frontiere tra gli Stati Schengen (frontiere interne del cosiddetto Spazio Schengen).
Legalmente legato a Schengen è l’accordo di Dublino, che assicura l’esame delle domande d’asilo presentate nell’area di Dublino e definisce le responsabilità nazionali.
Maggiori informazioni: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) – Schengen/Dublino

Sdoganamento UE

Con sdoganamento UE si intende lo sdoganamento di merci importate nel Paese in cui entrano nell’Unione europea (Paese di transito, «regime 42») con conseguente consegna intracomunitaria esentasse in un altro Paese UE (Paese di destinazione). 
Nessuna tassa all’importazione viene corrisposta nel Paese di transito. Le esportazioni dalla Svizzera o dal Liechtenstein godono di uno «statuto UE» e possono quindi beneficiare dei vantaggi delle forniture intracomunitarie nell’area dell’UE proprio come i loro concorrenti europei. 
Maggiori informazioni sullo sdoganamento UE sono reperibili alla nostra pagina tematica sull’IVA e guardando la registrazione del nostro webinar.

SEE

Spazio economico europeo (SEE)
Spazio economico con diritto comune tra l’Unione Europea (UE) e gli stati EFTA di Liechtenstein, Norvegia e Islanda. La Svizzera, anch’essa membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), ha rifiutato l’ingresso nel SEE nel 1992 a seguito di una consultazione popolare. 
Sulla base di tale accordo, gli Stati EFTA partecipanti applicano le regole in vigore per il mercato interno dell’UE circa la libera circolazione di merci, servizi, capitale e persone nonché parti importanti della legislazione sulla concorrenza dell’UE.
Ci sono però delle eccezioni per alcuni settori, ad es. la politica agricola. Gli Stati EFTA partecipanti al SEE possono collaborare nello sviluppo del diritto UE rilevante, tuttavia, non hanno diritti di codecisione in quanto non sono membri dell’Unione europea.

SERV

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) 
La SERV offre assicurazioni per i finanziamenti all’esportazione, esportazioni di beni di consumo e d’investimento, lavori di costruzione e d’ingegneria e di altri servizi, sia per le PMI che per le grandi imprese. Non sono necessarie dimensioni minime, né in riferimento all’azienda né al volume di ordini. La SERV è attiva in quei settori del mercato assicurativo del credito in cui gli assicuratori privati non sono presenti o solo in misura limitata.
Con le sue prestazioni la SERV offre sicurezza e fiducia nel caso di attività di esportazione in Paesi economicamente e politicamente instabili. Essa garantisce così la competitività dell’'economia estera svizzera a livello internazionale e contribuisce al mantenimento e alla creazione di nuovi posti di lavoro in Svizzera. Proprio per questo è uno strumento importante della politica della piazza economica della Confederazione.
Maggiori informazioni: Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV)

Speditore o destinatario autorizzato

Lo status di speditore o destinatario autorizzato permette il trattamento doganale in un luogo autorizzato (generalmente il suo domicilio/sede aziendale); le merci non devono quindi essere presentate all’ufficio doganale di controllo.

Swissness

La denominazione Swissness è un’indicazione di provenienza, cioè un riferimento diretto all’origine geografica dei prodotti o servizi per i quali è utilizzata.
L’uso delle indicazioni di provenienza è volontario, ma non possono essere utilizzate se l’origine reale di un prodotto o servizio non corrisponde a quella a cui si riferiscono.
Le domande e le risposte più importanti sulla legislazione Swissness si trovano nel nostro articolo «Swissness».

Tares

Tares è la tariffa doganale svizzera e può essere utilizzata per le domande di importazione ed esportazione.
Tares contiene informazioni sulle tariffe doganali, riferimenti ad altri dazi (IVA, tasse di incentivazione ecc.) nonché divieti, restrizioni e requisiti di licenza.
L’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (DDSC) mette gratuitamente a disposizione la tariffa doganale su Internet all’indirizzo www.tares.ch.
Ulteriori informazioni sul numero di tariffa doganale e sui dazi doganali si possono trovare anche nel nostro articolo «Classificazione tariffaria e dazi doganali in parole semplici».

TDC

Tariffa doganale comune (TDC)
In un’unione doganale come l’Unione europea è stato necessario introdurre una tariffa doganale comune (TDC). Se gli Stati membri non adottassero i medesimi principi nei confronti degli Stati terzi, i beni provenienti dall’estero potrebbero essere importati dagli Stati che prevedono tariffe doganali minime e beneficerebbero del principio di libero scambio delle merci all’interno della zona doganale.

Traffico di perfezionamento

Il traffico di perfezionamento è un regime doganale speciale per l’importazione temporanea (attiva) o l’esportazione (passiva) di merci destinate a trasformazione, trattamento o riparazione.
Con questa procedura doganale basata su moduli, le merci possono essere reimportate senza dazi. Tuttavia, la procedura di trattamento non è necessaria per le merci che sono esenti da dazio a causa della tariffa doganale o dell’origine preferenziale.
Trovate maggiori informazioni sulla procedura di perfezionamento attivo nella registrazione del nostro webinar «Effettuare le formalità doganali in modo ottimale» (DE).

Traffico di riparazione

Si veda la voce Traffico di perfezionamento 

Transazione in serie

Nell’UE, una transazione a catena si verifica quando diversi commercianti concludono transazioni di acquisto per la stessa merce e la merce viene trasportata o spedita direttamente dal primo commerciante all'ultimo cliente.
Una transazione in serie consiste in una fornitura mobile e una (o più) non mobile. Il trasporto effettivo della merce è attribuibile a una sola fornitura. Questa è quindi la fornitura mobile. Solo questa fornitura è ammissibile per l'esenzione fiscale per l'esportazione o la fornitura intracomunitaria. 
Ulteriori informazioni sull’operazione in serie intracomunitaria si trovano nel nostro dossier IVA nell’opuscolo «Prassi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) negli scambi commerciali con l’UE». 

TRIPS

Accordo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS)
L’accordo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, spesso noto con l’acronimo TRIPS, regola gli standard minimi per la protezione della proprietà intellettuale. Insieme all’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), il TRIPS forma uno dei tre pilastri del sistema commerciale multilaterale dell'OMC.
 

Tribunale arbitrale

I tribunali arbitrali sono tribunali privati, cioè non statali, che decidono su controversie in modo definitivo e vincolante. Affinché il tribunale arbitrale possa trattare una causa, entrambe le parti devono dare il proprio consenso. La sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale (lodo), ha solitamente carattere giuridicamente vincolante per le parti e in quanto tale può essere dichiarato esecutivo dai tribunali statali. 

Truffa / frode

Purtroppo, succede continuamente che le PMI svizzere e del Liechtenstein siano vittime di richieste fraudolente. I metodi stanno diventando sempre più sofisticati e i casi di frode sono raramente immediatamente riconoscibili come tali. Ecco perché vale la pena di essere prudenti di fronte a richieste d’affari inaspettate. 
Maggiori informazioni sul tema sono reperibili nel nostro articolo «Come proteggersi dai truffatori – I consigli dei nostri esperti».
 

UE

Unione europea (UE)
L’UE è una comunità di Stati europei che conta 27 membri (stato: dicembre 2021): Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Svezia, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Malta, Cipro e – da luglio 2013 – Croazia.
Gli Stati membri sono tutti Stati indipendenti e sovrani che si sono impegnati a condurre una politica comune in alcuni settori o ad armonizzare le loro politiche nazionali. Delegano quindi il loro potere di legiferare all’UE in molti settori. 
L’UE è un’unione doganale, gli Stati membri formano un territorio doganale comune e hanno una tariffa esterna comune nei confronti dei Paesi terzi.
 

UKCA

La marcatura UKCA serve come prova che un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza secondo i regolamenti del Regno Unito e che le procedure di valutazione della conformità prescritte sono state eseguite. 
L’UKCA sostituisce il marchio CE sul mercato britannico dopo la Brexit.
Ulteriori informazioni e link alla marcatura UKCA sono reperibili nel nostro dossier Brexit sotto Regolamenti del Regno Unito.
 

Unione economica eurasiatica

L’Unione economica eurasiatica comprende Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia. Questi Stati formano un mercato interno unico e un’unione doganale.

Unione doganale

Unione di più Stati che rinunciano a riscuotere dazi doganali nel reciproco scambio di prodotti e che dispongono di una tariffa doganale comune nelle relazioni con Stati terzi. L’Unione europea (UE) è il tipico esempio di unione doganale. I suoi dazi sono riassunti nel TARIC (Tariffa Integrata delle Comunità) e sono visionabili su Internet. Anche la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale, mentre non lo è la zona di libero scambio dell’EFTA.

Valore FOB

Il valore FOB (free on board) include il prezzo di vendita della merce, tutti i costi (come l’assicurazione e il trasporto) fino a quando la merce viene caricata sulla nave di trasporto. È il valore utilizzato dalla dogana statunitense, ad esempio, per calcolare i dazi doganali, cioè il valore della merce se fosse stata consegnata secondo la regola Incoterms FOB.   

Zona di libero scambio

Gli Stati contraenti di un accordo di libero scambio formano una zona di libero scambio (ad es. Svizzera-UE). Non si tratta di un’unione doganale, infatti, le parti contraenti mantengono le proprie tariffe estere.

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